CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2022
Cassazione n. 47284/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Pescara per il reato di furto di energia elettrica commesso in Montesilvano, fino al 23 gennaio 2015, allacciando la rete elettrica del proprio appartamento ad una presa condominiale. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla affermazione della penale responsabilità. Deduce, inoltre, carenza di motivazione riguardo alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. Ritenuto che il ricorrente invochi una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio e una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova senza confrontarsi con la dovuta specificità con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la responsabilità penale. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che, come evidenziato dalla sentenza impugnata (pag. 2), il cavo allacciato alla presa condominiale alimentava apparecchi elettrici in funzione all'interno dell'appartamento in uso all'imputato, sicché la motivazione è congrua, scevra da profili di contraddittorietà o manifesta illogicità. Ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso, che la censura formulata dal ricorrente non si confronti pienamente con la motivazione fornita dalla Corte territoriale, secondo la quale la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. non può essere applicata perché il prelievo di energia elettrica fu protratto nel tempo (si legge nella sentenza che «i cavi condominiali erano diventati "roventi"») e l'imputato è gravato da numerosi precedenti. Ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e ciò osti all'applicazione della disciplina della prescrizione. Rilevato infatti che, come chiarito dalle Sezioni Unite, l'inammissibilità del ricorso per Cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare, le cause di non punibilità che sarebbero maturate, come nel caso in esame, in epoca successiva alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). Ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegua la condanna al pagamento delle spese processuali e, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere altresì condannato al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere es