CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 30556/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17243-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2746/8/2018 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 17243 sez. MT - ud. 08-07-2021 -2- Fatti e ragioni della decisione La CTR dell'[OSCURATO:PERSONA], con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava il ricorso proposto dalla società Selmabipiemme leasing spa contro l'avviso di accertamento relativo al pagamento di tassa automobilistica per l'anno 2010 di un'autovettura della stessa, esercente l'attività di concedente di veicolo in leasing. Secondo la CTR dalla legislazione in vigore—aart.9 bis I.n.125/2015 di conversione del d.l.n.78/2015, art.10 d.l.n.113/2016, c.6 e 7- era risultata la legittimazione concorrente dell'utilizzatore del veicolo e del concedente per il periodo successivo al 15.9.2009. La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi., La Regione ‹Lazio si è 'costituita con controricorso, pure depositando memoria con rinuncia al controricorso La ricorrente deduce con il primo motivo la violazione degli artt.9, c.9-bis del din.78/2015, convertito dalla I.n.125/2015, nonché dei commi 6 e 7 dell'art.10 del d.l.n.113/2016, convertito con modificazioni dalla I.n.160/2016 e della'rt.4 della I.n.212/2000. Secondo la ricorrente il quadro giuridico di riferimento sopra ricordato deporrebbe nel senso di escludere la responsabilità del concedente per il pagamento della tassa automobilistica relativa al periodo successivo all'anno 2009 ed anteriore al 2016. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art.5 c.25 d.l.n.953/1982, convertito dalla I.n.53/1983, come modificato dall'art.7 I.n.99/2009, nonché del comma 9-bis dell'art.9 c.I. n. 78/2015, conv. dalla I.n.125/2015 e degli artt.1292, 1294 e 1299 c.c. La CTR avrebbe male interpretato l'art.5 c.29 l.n.99, cit. ritenendo che lo stesso ammettesse la responsabilità concorrente di utilizzatore e concedente. I motivi vanno esaminati congiuntamente stante la loro stretta connessione e sono entrambi fondati. Ed invero, come già chiarito da tre coeve pronunzia di questa Corte-Cass.nn.13132,13133 e 13135 del 2019, deve ritenersi che in caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento del bollo automobilistico è esclusivamente l'utilizzatore e ciò anche con riferimento al periodo compreso fra il 15 agosto 2009 e il 15 giugno 2016. A tali principi, espressi a conclusione di un ragionato iter motivatorio che va condiviso, la sentenza impugnata, in accoglimento dei due motivi di ricorso, va annullata e potendosi decidere senza ulteriori accertamenti, il ricorso introduttivo va accolto e l'avviso di accertamento impugnato va annullato. Ricorrono giusti motivi, in relazione al recente formarsi della giurisprudenza di questa Corte sulla materia fatta oggetto di plurimi interventi normativi, per compensare fra le parti le spese dell'intero giudizio. PQM Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso della società, annullando l'atto impugnato. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] in Roma. [OSCURATO:PERSONA] te ( DE