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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07519/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato avyto alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il proprio difensore, deducendo violazione degli artt. 125 e 129 cod. proc. pen.

La difesa lamenta l'erronea qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 1) dell'imputazione, che doveva essere riqualificato nell'ipotesi meno grave dell'art. 424 cod. pen. 3.

In base all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della citata legge n. 103 del 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

4. Quanto all'erronea qualificazione giuridica del fatto si è osservato che - si vedano Sez. 5, n. 33145 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 279842, Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Rv. 279573 e Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971 - in tema di applicazione pena su richiesta delle parti la possibilità di ricorrere in cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis,cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50,

I. 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che deduce errori non risultanti dal capo di imputazione, Come nel caso in esame in cui si invoca una non consentita rivalutazione delle risultanze delle indagini preliminari.

5. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso del ricorso de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 genna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato avyto alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il proprio difensore, deducendo violazione degli artt. 125 e 129 cod. proc. pen. La difesa lamenta l'erronea qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 1) dell'imputazione, che doveva essere riqualificato nell'ipotesi meno grave dell'art. 424 cod. pen. 3. In base all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della citata legge n. 103 del 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 4. Quanto all'erronea qualificazione giuridica del fatto si è osservato che - si vedano Sez. 5, n. 33145 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 279842, Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Rv. 279573 e Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971 - in tema di applicazione pena su richiesta delle parti la possibilità di ricorrere in cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis,cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, I. 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che deduce errori non risultanti dal capo di imputazione, Come nel caso in esame in cui si invoca una non consentita rivalutazione delle risultanze delle indagini preliminari. 5. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso del ricorso de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 genna
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