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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28871/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 03/12/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di GottoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria del pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso come da memoria chiedendol’annullamento della sentenza impugnata;udito il difensore dell’imputata, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoper la conferma della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] diGotto assolveva [OSCURATO:PERSONA] per non avere commesso il fatto e dichiarava nondoversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per mancanza della condizione diprocedibilità per il reato di furto di energia elettrica, sottratta all’Ente erogatore,[OSCURATO:PERSONA], mediante manomissione del contatore, di cui agliartt. 110, 624, 625, primo comma, nn. 2 e 7-bis, e secondo comma, e 61, n. 7,cod. pen., con le aggravanti di avere commesso il fatto con violenza sulle cose esu componenti metalliche e materiale sottratto a strutture destinateall’erogazione di energia elettrica.2.

Contro l'anzidetta sentenza il Procuratore generale della Repubblicapresso la Corte di appello di Messina propone ricorso, affidato ad un unicomotivo, che lamenta vizio di inosservanza ed erronea applicazione di legge ecorrelati vizi motivazionali, sostenendo che sarebbe stata contestata nonl’aggravante di cui all’art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., ma quella di cui aln. 7-bis della medesima disposizione, per essere il fatto stato commesso sucomponenti metalliche di una infrastruttura destinata a pubblico servizio,aggravante che comporta la procedibilità d’ufficio.Si deduce che, nel caso di specie, ricorrerebbe anche l’aggravante del fattocompiuto su cose destinate a pubblico servizio, l’energia elettrica, destinata allafruizione da parte della generalità dei consociati, dalla quale viene distolta sia nelcaso di allaccio diretto alla rete sia nel caso di manomissione del contatore.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

La circostanza aggravante di cui all’art. 625, n. 7-bis, cod. pen.,introdotta dall'art. 8, comma 1, lett. a), d.l. 14 agosto 2013, conv., conmodificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ricorre se il fatto è commessosu componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinateall'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altriservizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessionepubblica.

La ratio dell'introduzione è individuabile nella finalità di apprestare unapeculiare tutela alle infrastrutture destinate all'erogazione di servizi pubbliciindicati dalla disposizione legislativa.

È stato già rilevato da questa Corte (Sez. 5,n. 40027 del 18/06/2019, Rv. 277602 - 01), che la norma mira ad assicurare albuon andamento del servizio pubblico una più incisiva protezione.

Si è quindiaffermato che le condizioni per la configurabilità dell'aggravante prevista dall'art.625, n. 7-bis, cod. pen. consistono in due requisiti, uno riferito al soggettopassivo del reato di furto, che deve assumere la qualifica di soggetto pubblico odi privato che gestisce un servizio pubblico in regime concessorio; l'altrooggettivo e collegato al nesso funzionale che deve connettere la cosa sottrattaall'erogazione del servizio pubblico (Sez. 5, n. 40027 del 18/06/2019, Rv.277602 - 01, cit; Sez. 5, n. 26447 del 06/04/2017, Rv. 270537 – 01; Sez. 4,Sentenza n. 36063 del 22/10/2025, Farri, Rv. 288791 – 01).

Per tale ragione, èstato chiarito che l'oggetto del furto non è limitato alle sole "componentimetalliche"; ma che con l'espressione "altro materiale" si intende tutto ciò cheviene sottratto alla infrastruttura ed è funzionalmente collegato alla erogazionedel pubblico servizio.Nella specie, non può configurarsi la contestata aggravante, per mancanzadel requisito oggettivo di cui all’art. 625, n. 7-bis, cod. pen., in quanto lasottrazione non ha riguardato componenti metalliche o altro materiale di unainfrastruttura bensì l’energia elettrica.

Il contatore è stato manomesso, ma nonsottratto, come invece richiesto dal tenore letterale dell’art. 625, primo comma,n. 7-bis, cod. pen.3.

Con riguardo alla sussistenza dell’aggravante del fatto compiuto su cosedestinate a pubblico servizio, il motivo è infondato.3.1 Come già affermato da questa Sezione (Sez. 4, n. 21456 del17/04/2002, Tirone, Rv. 221617 - 01), le ipotesi descritte nell'art. 625 n. 7, cod.pen. hanno il loro comune fondamento nel maggiore rispetto che deve essereassicurato a determinate cose in ragione delle condizioni in cui le stesse sitrovano o della loro destinazione; in particolare, sono qualificabili come cosedestinate a pubblico servizio quelle che servono a un uso di pubblico vantaggio odi utilità collettiva, per volontà del detentore o proprietario o per le qualità aesse inerenti (linee e vetture ferroviarie, elettrodotti, acquedotti, lineetelefoniche, biblioteche, ecc.).Il significato letterale dell’indicazione normativa ex art. 625, n. 7, cod. pen.,e il fondamento delle relative ipotesi, individuate dal legislatore come evenienzeidonee a influire sulla gravità del reato e sulle conseguenze sanzionatorie, è statocondivisibilmente interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte circa laricorrenza di tale circostanza in senso oggettivo, condizionata solo alla loroeffettiva presenza, a prescindere dagli effetti provocati dall'azione delittuosa sulbene ritenuto meritevole di speciale tutela.

Nella giurisprudenza di legittimità èripetutamente affermato il principio secondo il quale «la citata circostanzaaggravante è da ritenersi adeguatamente contestata ove venga addebitata unacondotta di furto posta in essere mediante allaccio diretto alla rete didistribuzione dell'ente gestore, la quale garantisce l'erogazione di un "servizio"destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato dipersone, per soddisfare un'esigenza di rilevanza "pubblica"» (Sez. 5, n. 35873del 23/05/2024, Centamore, Rv. 286943 – 01; Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024,Bevacqua, Rv. 286291 – 01; Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Marcì, Rv.285422 – 01).3.2.

Sez. 5, n. 19021 del 15/04/2025, Caruso, Rv. 288051 - 01 haefficacemente delineato i rapporti tra manomissione del contatore e sottrazionedei flussi di energia erogati, costituendo questi ultimi il bene rispetto al qualeformulare il giudizio di sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod.pen.

Deve essere, pertanto, qui ribadito come, in tema di furto di energiaelettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod.pen. in caso di sottrazione abusiva dalla rete esterna, indipendentemente dallamanomissione del contatore, rilevando non già il dispositivo di commisurazionedei consumi dell'energia, bensì la destinazione finale di questa ad un pubblicoservizio, dal quale viene così distolta (Sez. 5, Sentenza n. 8122 del 27/01/2026,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 289689 – 01)3.3.

Tanto premesso, nella specie, dall’esame della formulazione dellaimputazione, l’aggravante di cui al n.7 dell’art.625 cod. pen., non risultacontestata neppure in fatto.La circostanza aggravante di avere commesso il fatto su bene destinato apubblico servizio è sicuramente connotata da componenti di natura valutativa,poiché impone una verifica di ordine giuridico (sulla natura della res, sulla suaspecifica destinazione e sul concetto di "pubblico servizio"), che riposa suconsiderazioni in diritto che non sono rese palesi dal mero riferimento all'oggettosottratto.Secondo i recenti approdi della giurisprudenza della Quinta Sezione Penalein casi analoghi (tra le molte, Sez. 5, n. 14890 del 14/3/2024, Bevacqua, Rv.286291; Sez. 5, n. 14888 del 14/3/2024 e, successivamente alla presentedecisione, Sez. 5, n. 28108 del 7/6/2024), che il Collegio intende ribadire,l'aggravante con natura "valutativa" dell'essere la cosa sottratta destinata apubblico servizio (art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.) è da ritenersiadeguatamente contestata anche ove venga evocata non esplicitamente, ma conperifrasi o espressioni che la riguardino puntualmente, idonee a consentireall'imputato di difendersi e, per questo, utili a prendere il posto dellacontestazione formale.

Ciò perché le Sezioni Unite, nella sentenza Sez.

U, n.24906 del 18/4/2019, Sorge, Rv. 275436, distinguendo tra aggravanticontestabili in fatto ed aggravanti con natura "valutativa", che hanno bisogno diessere specificamente evocate nell'imputazione per potersi ritenere validamentecontestate, ricostruiscono in modo articolato, e non con una soluzione rigida, laquestione riguardante le modalità di contestazione delle aggravanti che nonpresentano la caratteristica di essere "autoevidenti", vale a dire immediatamentepercepibili da un agente "medio" nella loro portata aggravatrice del trattamentosanzionatorio, sì da potersi legittimamente ritenere contestabili "in fatto".

Per leSezioni Unite, nel primo caso, è doverosa una contestazione che risulti chiara eprecisa e che richiami l'imputato ad una difesa accorta e puntuale, visto chel'intera disciplina delle coerenza tra contestazione e sentenza è funzionale adassicurare la piena esplicazione del diritto di difesa; ma è anche consentito chel'aggravamento derivante dalla destinazione pubblica del bene sottratto possaritenersi adeguatamente contestato ed evidenziato mediante "espressionievocative" che lo riguardino puntualmente, espressioni che, perciò, risultanoanche idonee a prendere il posto della contestazione formale (quella cioèeffettuata mediante l'indicazione dell'articolo di legge o del comma in cui èmenzionata l'aggravante).La cosa destinata al pubblico servizio di cui tratta l'art. 625 n. 7 cod. pen. èquella la cui destinazione è per un servizio fruibile dal pubblico (Sez. 6, n. 698del 03/12/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA]. 257773 - 01).Nella specie, dalla formulazione del capo di imputazione non emerge ladestinazione finale della energia ad un pubblico servizio, dal quale viene distolta.4.

Sulla scorta delle superiori considerazioni il ricorso va rigettato.

P.Q.MRigetta il ricorso.Così deciso in Roma il 18/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 03/12/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di GottoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria del pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso come da memoria chiedendol’annullamento della sentenza impugnata;udito il difensore dell’imputata, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoper la conferma della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] diGotto assolveva [OSCURATO:PERSONA] per non avere commesso il fatto e dichiarava nondoversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per mancanza della condizione diprocedibilità per il reato di furto di energia elettrica, sottratta all’Ente erogatore,[OSCURATO:PERSONA], mediante manomissione del contatore, di cui agliartt. 110, 624, 625, primo comma, nn. 2 e 7-bis, e secondo comma, e 61, n. 7,cod. pen., con le aggravanti di avere commesso il fatto con violenza sulle cose esu componenti metalliche e materiale sottratto a strutture destinateall’erogazione di energia elettrica.2. Contro l'anzidetta sentenza il Procuratore generale della Repubblicapresso la Corte di appello di Messina propone ricorso, affidato ad un unicomotivo, che lamenta vizio di inosservanza ed erronea applicazione di legge ecorrelati vizi motivazionali, sostenendo che sarebbe stata contestata nonl’aggravante di cui all’art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., ma quella di cui aln. 7-bis della medesima disposizione, per essere il fatto stato commesso sucomponenti metalliche di una infrastruttura destinata a pubblico servizio,aggravante che comporta la procedibilità d’ufficio.Si deduce che, nel caso di specie, ricorrerebbe anche l’aggravante del fattocompiuto su cose destinate a pubblico servizio, l’energia elettrica, destinata allafruizione da parte della generalità dei consociati, dalla quale viene distolta sia nelcaso di allaccio diretto alla rete sia nel caso di manomissione del contatore.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. La circostanza aggravante di cui all’art. 625, n. 7-bis, cod. pen.,introdotta dall'art. 8, comma 1, lett. a), d.l. 14 agosto 2013, conv., conmodificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ricorre se il fatto è commessosu componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinateall'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altriservizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessionepubblica. La ratio dell'introduzione è individuabile nella finalità di apprestare unapeculiare tutela alle infrastrutture destinate all'erogazione di servizi pubbliciindicati dalla disposizione legislativa. È stato già rilevato da questa Corte (Sez. 5,n. 40027 del 18/06/2019, Rv. 277602 - 01), che la norma mira ad assicurare albuon andamento del servizio pubblico una più incisiva protezione. Si è quindiaffermato che le condizioni per la configurabilità dell'aggravante prevista dall'art.625, n. 7-bis, cod. pen. consistono in due requisiti, uno riferito al soggettopassivo del reato di furto, che deve assumere la qualifica di soggetto pubblico odi privato che gestisce un servizio pubblico in regime concessorio; l'altrooggettivo e collegato al nesso funzionale che deve connettere la cosa sottrattaall'erogazione del servizio pubblico (Sez. 5, n. 40027 del 18/06/2019, Rv.277602 - 01, cit; Sez. 5, n. 26447 del 06/04/2017, Rv. 270537 – 01; Sez. 4,Sentenza n. 36063 del 22/10/2025, Farri, Rv. 288791 – 01). Per tale ragione, èstato chiarito che l'oggetto del furto non è limitato alle sole "componentimetalliche"; ma che con l'espressione "altro materiale" si intende tutto ciò cheviene sottratto alla infrastruttura ed è funzionalmente collegato alla erogazionedel pubblico servizio.Nella specie, non può configurarsi la contestata aggravante, per mancanzadel requisito oggettivo di cui all’art. 625, n. 7-bis, cod. pen., in quanto lasottrazione non ha riguardato componenti metalliche o altro materiale di unainfrastruttura bensì l’energia elettrica. Il contatore è stato manomesso, ma nonsottratto, come invece richiesto dal tenore letterale dell’art. 625, primo comma,n. 7-bis, cod. pen.3. Con riguardo alla sussistenza dell’aggravante del fatto compiuto su cosedestinate a pubblico servizio, il motivo è infondato.3.1 Come già affermato da questa Sezione (Sez. 4, n. 21456 del17/04/2002, Tirone, Rv. 221617 - 01), le ipotesi descritte nell'art. 625 n. 7, cod.pen. hanno il loro comune fondamento nel maggiore rispetto che deve essereassicurato a determinate cose in ragione delle condizioni in cui le stesse sitrovano o della loro destinazione; in particolare, sono qualificabili come cosedestinate a pubblico servizio quelle che servono a un uso di pubblico vantaggio odi utilità collettiva, per volontà del detentore o proprietario o per le qualità aesse inerenti (linee e vetture ferroviarie, elettrodotti, acquedotti, lineetelefoniche, biblioteche, ecc.).Il significato letterale dell’indicazione normativa ex art. 625, n. 7, cod. pen.,e il fondamento delle relative ipotesi, individuate dal legislatore come evenienzeidonee a influire sulla gravità del reato e sulle conseguenze sanzionatorie, è statocondivisibilmente interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte circa laricorrenza di tale circostanza in senso oggettivo, condizionata solo alla loroeffettiva presenza, a prescindere dagli effetti provocati dall'azione delittuosa sulbene ritenuto meritevole di speciale tutela. Nella giurisprudenza di legittimità èripetutamente affermato il principio secondo il quale «la citata circostanzaaggravante è da ritenersi adeguatamente contestata ove venga addebitata unacondotta di furto posta in essere mediante allaccio diretto alla rete didistribuzione dell'ente gestore, la quale garantisce l'erogazione di un "servizio"destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato dipersone, per soddisfare un'esigenza di rilevanza "pubblica"» (Sez. 5, n. 35873del 23/05/2024, Centamore, Rv. 286943 – 01; Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024,Bevacqua, Rv. 286291 – 01; Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Marcì, Rv.285422 – 01).3.2. Sez. 5, n. 19021 del 15/04/2025, Caruso, Rv. 288051 - 01 haefficacemente delineato i rapporti tra manomissione del contatore e sottrazionedei flussi di energia erogati, costituendo questi ultimi il bene rispetto al qualeformulare il giudizio di sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod.pen. Deve essere, pertanto, qui ribadito come, in tema di furto di energiaelettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod.pen. in caso di sottrazione abusiva dalla rete esterna, indipendentemente dallamanomissione del contatore, rilevando non già il dispositivo di commisurazionedei consumi dell'energia, bensì la destinazione finale di questa ad un pubblicoservizio, dal quale viene così distolta (Sez. 5, Sentenza n. 8122 del 27/01/2026,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 289689 – 01)3.3. Tanto premesso, nella specie, dall’esame della formulazione dellaimputazione, l’aggravante di cui al n.7 dell’art.625 cod. pen., non risultacontestata neppure in fatto.La circostanza aggravante di avere commesso il fatto su bene destinato apubblico servizio è sicuramente connotata da componenti di natura valutativa,poiché impone una verifica di ordine giuridico (sulla natura della res, sulla suaspecifica destinazione e sul concetto di "pubblico servizio"), che riposa suconsiderazioni in diritto che non sono rese palesi dal mero riferimento all'oggettosottratto.Secondo i recenti approdi della giurisprudenza della Quinta Sezione Penalein casi analoghi (tra le molte, Sez. 5, n. 14890 del 14/3/2024, Bevacqua, Rv.286291; Sez. 5, n. 14888 del 14/3/2024 e, successivamente alla presentedecisione, Sez. 5, n. 28108 del 7/6/2024), che il Collegio intende ribadire,l'aggravante con natura "valutativa" dell'essere la cosa sottratta destinata apubblico servizio (art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.) è da ritenersiadeguatamente contestata anche ove venga evocata non esplicitamente, ma conperifrasi o espressioni che la riguardino puntualmente, idonee a consentireall'imputato di difendersi e, per questo, utili a prendere il posto dellacontestazione formale. Ciò perché le Sezioni Unite, nella sentenza Sez. U, n.24906 del 18/4/2019, Sorge, Rv. 275436, distinguendo tra aggravanticontestabili in fatto ed aggravanti con natura "valutativa", che hanno bisogno diessere specificamente evocate nell'imputazione per potersi ritenere validamentecontestate, ricostruiscono in modo articolato, e non con una soluzione rigida, laquestione riguardante le modalità di contestazione delle aggravanti che nonpresentano la caratteristica di essere "autoevidenti", vale a dire immediatamentepercepibili da un agente "medio" nella loro portata aggravatrice del trattamentosanzionatorio, sì da potersi legittimamente ritenere contestabili "in fatto". Per leSezioni Unite, nel primo caso, è doverosa una contestazione che risulti chiara eprecisa e che richiami l'imputato ad una difesa accorta e puntuale, visto chel'intera disciplina delle coerenza tra contestazione e sentenza è funzionale adassicurare la piena esplicazione del diritto di difesa; ma è anche consentito chel'aggravamento derivante dalla destinazione pubblica del bene sottratto possaritenersi adeguatamente contestato ed evidenziato mediante "espressionievocative" che lo riguardino puntualmente, espressioni che, perciò, risultanoanche idonee a prendere il posto della contestazione formale (quella cioèeffettuata mediante l'indicazione dell'articolo di legge o del comma in cui èmenzionata l'aggravante).La cosa destinata al pubblico servizio di cui tratta l'art. 625 n. 7 cod. pen. èquella la cui destinazione è per un servizio fruibile dal pubblico (Sez. 6, n. 698del 03/12/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA]. 257773 - 01).Nella specie, dalla formulazione del capo di imputazione non emerge ladestinazione finale della energia ad un pubblico servizio, dal quale viene distolta.4. Sulla scorta delle superiori considerazioni il ricorso va rigettato. P.Q.MRigetta il ricorso.Così deciso in Roma il 18/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28871/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris