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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 31532/2026

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diCianci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Bariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente al profilo dellacompensazione con l’obbligazione della pena pecuniaria gravante sulcondannato;letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bari ha rigettatoil reclamo formulato ai sensi dell’art. 35-bis Ord. pen. dal Dipartimentodell’[OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Magistratodi sorveglianza di Foggia, in parziale accoglimento dell’istanza ex art. 35-ter Ord.pen. del detenuto [OSCURATO:PERSONA], riconosceva un indennizzo di euro 2.504,00per la detenzione subita dall’instante in violazione dell’art. 3 CEDU, rigettandol’eccezione dell’[OSCURATO:PERSONA] di compensazione con il controcredito per penapecuniaria e spese di mantenimento in carcere.Ha argomentato il Tribunale che ostavano all’operatività dell’invocatacompensazione la diversità tra il titolo in esecuzione all’epoca di proposizione delreclamo del detenuto e quello cui afferiva la pena pecuniaria, nonché l’omessaquantificazione delle spese di mantenimento in carcere.2.

Avverso l’ordinanza ricorre il Ministero della Giustizia, tramitel’Avvocatura dello Stato, articolando un unico motivo, con cui eccepisceviolazione di legge in relazione agli artt. 1241, 1243 e 1246 cod. civ.Rileva che la compensazione propria presuppone unicamente la coesistenzadi crediti reciproci, omogenei, liquidi ed esigibili, non essendo necessarial’identità del rapporto genetico.Evidenzia che la giurisprudenza reputa sufficiente ai fini della prova delcontrocredito per pena pecuniaria opposto in compensazione la produzionedell’ordine di esecuzione o della posizione giuridica, tempestivamente depositatadall’[OSCURATO:PERSONA] nel procedimento di sorveglianza.Rimarca la possibilità per il giudice di rilevare officiosamente lacompensazione impropria con le spese di mantenimento in carcere, originate dalmedesimo rapporto cui afferisce l’indennizzo.3.

Con memoria del 7 maggio 2026 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di GiovanniCianci, in replica alla requisitoria scritta dal Procuratore generale, ha eccepitol’inammissibilità dell’eccezione di compensazione, insistendo per il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso merita parziale accoglimento per le ragioni che seguono.2.

Fondata risulta l’eccezione di compensazione sollevata dal Ministero dellaGiustizia in relazione al controcredito per la pena pecuniaria irrogata a GiovanniCianci con sentenza definitiva.La giurisprudenza di legittimità ritiene in proposito che l’obbligazione delloStato al pagamento delle somme riconosciute al detenuto ex art. 35-ter Ord.pen. sia suscettibile di essere compensata con l’obbligazione che grava suldetenuto, nei confronti dello Stato, per il pagamento della pena pecuniaria cui lostesso sia stato eventualmente condannato (Sez. 1, n. 11108 del 23/11/2022,dep. 2023, Ministero della Giustizia, Rv. 284432 – 01; conformi Sez. 1, n. 7371del 21/12/2022, dep. 2023, Ministero della Giustizia, Puiu, n.m.; Sez. 1, n.13095 del 07/12/2023, dep. 2024, Gasparotto, n.m.).In sede di reclamo il Ministero della Giustizia aveva opposto, tra l’altro,l’esistenza, a carico di [OSCURATO:PERSONA], di una obbligazione di questo tipo rimastainevasa, ma il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto di non potere accoglierel’eccezione sulla base della diversità tra il titolo cui afferiva la pena pecuniaria equello in esecuzione all’epoca di proposizione del reclamo del detenuto.L’identità del titolo di provenienza non rientra tuttavia tra i presupposti dellacompensazione poiché, come chiarito dalla giurisprudenza delle Sezioni civili diquesta Corte, presupposti sostanziali e oggettivi per l’operatività della causaestintiva sono la liquidità, la certezza e l’esigibilità del credito opposto incompensazione (Sez.

U, n. 23225 del 15/11/2016, Rv. 641764 - 02).Il credito scaturente dalla condanna a pena pecuniaria è certo, in quantofondato sulla sentenza divenuta irrevocabile, liquido, perché determinatonell’ammontare, ed esigibile, qualora, come nella specie, non siano appostecondizioni al pagamento.Come chiarito, in parte motiva, da Sez. 3 civ., n. 2350 del 29/01/2019, Rv.652480 - 01, «la natura giuridica del credito del Ministero della Giustizia relativoad una pena pecuniaria inflitta non ostacola affatto la possibilità che esso vengacompensato con il concorrente credito del detenuto derivante dal riconoscimentodel risarcimento del danno ex art. 35 ter O.P per il trattamento disumano edegradante al quale è stato sottoposto durante la detenzione in carcere, inquanto il primo rappresenta una mera entrata patrimoniale dello Stato oltre tuttosuscettibile di riscossione mediante ruolo a seguito dell’estensione operata dald.lgs. n. 46 del 1999: trattandosi di compensazione cd. propria - visto che lareciproca relazione di debito-credito non nasce da un unico rapporto - peroperare è necessaria soltanto l’eccezione di parte, oltre che, così come lacompensazione impropria, il requisito della certezza».Ne consegue che la condanna al pagamento di una pena pecuniaria,dimostrata attraverso la tempestiva produzione della posizione giuridicadell’intimato, integra un titolo che può essere speso dal Ministero della Giustiziain compensazione nella procedura di cui all’art. 35-ter Ord. pen.3.

L’eccezione di compensazione, di contro, non è consentita, conconseguente infondatezza del motivo di ricorso in parte qua, riguardo alle spesedi mantenimento in carcere, non quantificate, difettando i requisiti di certezza,liquidità ed esigibilità del credito richiesti dagli artt. 1241 e ss. cod. civ., inossequio al principio giurisprudenziale secondo cui «In materia di rimediconseguenti alla violazione dell’art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti ointernati, il Ministero della giustizia, convenuto in giudizio dal detenuto per ilrisarcimento dei danni patiti a causa delle condizioni di detenzione, non puòopporre in compensazione ex art. 1243 cod. civ. il credito maturato verso ilmedesimo detenuto per le spese di mantenimento, trattandosi di un credito chenon è certo ed esigibile prima della definizione del procedimento previsto dall’art.6 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che può concludersi anche con laremissione del debito, e che, comunque, non è configurabile con riferimento alperiodo di trattamento detentivo inumano» (Sez. 1, n. 13377 del 10/10/2017,dep. 2018, Ministero della Giustizia, Rv. 272564 - 01).4.

L’ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata limitatamente aldiniego di compensazione col controcredito per pena pecuniaria, con rinvio pernuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Bari, mentre il ricorso vanel resto rigettato.

P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata limitatamente al diniego di compensazione colcontrocredito per pena pecuniaria con rinvio per nuovo giudizio sul punto alTribunale di sorveglianza di Bari.Rigetta il ricorso nel resto.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
diCianci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Bariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente al profilo dellacompensazione con l’obbligazione della pena pecuniaria gravante sulcondannato;letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bari ha rigettatoil reclamo formulato ai sensi dell’art. 35-bis Ord. pen. dal Dipartimentodell’[OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Magistratodi sorveglianza di Foggia, in parziale accoglimento dell’istanza ex art. 35-ter Ord.pen. del detenuto [OSCURATO:PERSONA], riconosceva un indennizzo di euro 2.504,00per la detenzione subita dall’instante in violazione dell’art. 3 CEDU, rigettandol’eccezione dell’[OSCURATO:PERSONA] di compensazione con il controcredito per penapecuniaria e spese di mantenimento in carcere.Ha argomentato il Tribunale che ostavano all’operatività dell’invocatacompensazione la diversità tra il titolo in esecuzione all’epoca di proposizione delreclamo del detenuto e quello cui afferiva la pena pecuniaria, nonché l’omessaquantificazione delle spese di mantenimento in carcere.2. Avverso l’ordinanza ricorre il Ministero della Giustizia, tramitel’Avvocatura dello Stato, articolando un unico motivo, con cui eccepisceviolazione di legge in relazione agli artt. 1241, 1243 e 1246 cod. civ.Rileva che la compensazione propria presuppone unicamente la coesistenzadi crediti reciproci, omogenei, liquidi ed esigibili, non essendo necessarial’identità del rapporto genetico.Evidenzia che la giurisprudenza reputa sufficiente ai fini della prova delcontrocredito per pena pecuniaria opposto in compensazione la produzionedell’ordine di esecuzione o della posizione giuridica, tempestivamente depositatadall’[OSCURATO:PERSONA] nel procedimento di sorveglianza.Rimarca la possibilità per il giudice di rilevare officiosamente lacompensazione impropria con le spese di mantenimento in carcere, originate dalmedesimo rapporto cui afferisce l’indennizzo.3. Con memoria del 7 maggio 2026 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di GiovanniCianci, in replica alla requisitoria scritta dal Procuratore generale, ha eccepitol’inammissibilità dell’eccezione di compensazione, insistendo per il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso merita parziale accoglimento per le ragioni che seguono.2. Fondata risulta l’eccezione di compensazione sollevata dal Ministero dellaGiustizia in relazione al controcredito per la pena pecuniaria irrogata a GiovanniCianci con sentenza definitiva.La giurisprudenza di legittimità ritiene in proposito che l’obbligazione delloStato al pagamento delle somme riconosciute al detenuto ex art. 35-ter Ord.pen. sia suscettibile di essere compensata con l’obbligazione che grava suldetenuto, nei confronti dello Stato, per il pagamento della pena pecuniaria cui lostesso sia stato eventualmente condannato (Sez. 1, n. 11108 del 23/11/2022,dep. 2023, Ministero della Giustizia, Rv. 284432 – 01; conformi Sez. 1, n. 7371del 21/12/2022, dep. 2023, Ministero della Giustizia, Puiu, n.m.; Sez. 1, n.13095 del 07/12/2023, dep. 2024, Gasparotto, n.m.).In sede di reclamo il Ministero della Giustizia aveva opposto, tra l’altro,l’esistenza, a carico di [OSCURATO:PERSONA], di una obbligazione di questo tipo rimastainevasa, ma il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto di non potere accoglierel’eccezione sulla base della diversità tra il titolo cui afferiva la pena pecuniaria equello in esecuzione all’epoca di proposizione del reclamo del detenuto.L’identità del titolo di provenienza non rientra tuttavia tra i presupposti dellacompensazione poiché, come chiarito dalla giurisprudenza delle Sezioni civili diquesta Corte, presupposti sostanziali e oggettivi per l’operatività della causaestintiva sono la liquidità, la certezza e l’esigibilità del credito opposto incompensazione (Sez. U, n. 23225 del 15/11/2016, Rv. 641764 - 02).Il credito scaturente dalla condanna a pena pecuniaria è certo, in quantofondato sulla sentenza divenuta irrevocabile, liquido, perché determinatonell’ammontare, ed esigibile, qualora, come nella specie, non siano appostecondizioni al pagamento.Come chiarito, in parte motiva, da Sez. 3 civ., n. 2350 del 29/01/2019, Rv.652480 - 01, «la natura giuridica del credito del Ministero della Giustizia relativoad una pena pecuniaria inflitta non ostacola affatto la possibilità che esso vengacompensato con il concorrente credito del detenuto derivante dal riconoscimentodel risarcimento del danno ex art. 35 ter O.P per il trattamento disumano edegradante al quale è stato sottoposto durante la detenzione in carcere, inquanto il primo rappresenta una mera entrata patrimoniale dello Stato oltre tuttosuscettibile di riscossione mediante ruolo a seguito dell’estensione operata dald.lgs. n. 46 del 1999: trattandosi di compensazione cd. propria - visto che lareciproca relazione di debito-credito non nasce da un unico rapporto - peroperare è necessaria soltanto l’eccezione di parte, oltre che, così come lacompensazione impropria, il requisito della certezza».Ne consegue che la condanna al pagamento di una pena pecuniaria,dimostrata attraverso la tempestiva produzione della posizione giuridicadell’intimato, integra un titolo che può essere speso dal Ministero della Giustiziain compensazione nella procedura di cui all’art. 35-ter Ord. pen.3. L’eccezione di compensazione, di contro, non è consentita, conconseguente infondatezza del motivo di ricorso in parte qua, riguardo alle spesedi mantenimento in carcere, non quantificate, difettando i requisiti di certezza,liquidità ed esigibilità del credito richiesti dagli artt. 1241 e ss. cod. civ., inossequio al principio giurisprudenziale secondo cui «In materia di rimediconseguenti alla violazione dell’art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti ointernati, il Ministero della giustizia, convenuto in giudizio dal detenuto per ilrisarcimento dei danni patiti a causa delle condizioni di detenzione, non puòopporre in compensazione ex art. 1243 cod. civ. il credito maturato verso ilmedesimo detenuto per le spese di mantenimento, trattandosi di un credito chenon è certo ed esigibile prima della definizione del procedimento previsto dall’art.6 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che può concludersi anche con laremissione del debito, e che, comunque, non è configurabile con riferimento alperiodo di trattamento detentivo inumano» (Sez. 1, n. 13377 del 10/10/2017,dep. 2018, Ministero della Giustizia, Rv. 272564 - 01).4. L’ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata limitatamente aldiniego di compensazione col controcredito per pena pecuniaria, con rinvio pernuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Bari, mentre il ricorso vanel resto rigettato. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata limitatamente al diniego di compensazione colcontrocredito per pena pecuniaria con rinvio per nuovo giudizio sul punto alTribunale di sorveglianza di Bari.Rigetta il ricorso nel resto.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]
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