CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 18077/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 10879-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E C. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lqa rappresenta e difende; - controticorrente - avverso la sentenza n. 5058/16/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 16/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la società contribuente impugnava l'avviso di accertamento e l'atto di irrogazione sanzioni dell'Agenzia delle dogane notificati in data 8 marzo 2016 e relativi a delle dichiarazioni di importazione del 2014; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello dell'Agenzia delle dogane affermando che non può ritenersi fondata la tesi dell'Ufficio secondo cui a fronte dell'operato di quest'ultimo si crei una sorte di inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale resta pertanto gravato di fornire tutti gli elementi a suo discarico: infatti, qualora ciò fosse vero, si perverrebbe alla irrazionale conseguenza secondo cui, anche a fronte di un accertamento privo di motivazione (come appare quello di specie), il contribuente sia tenuto a fornire gli elementi a sua discolpa; vero è invece che solo a fronte di una specifica motivazione dell'atto impositivo, contenente contestazioni precise e puntuali, sorge l'obbligo da parte del contribuente di fornire elementi di segno opposto a propria difesa, la quale altrimenti non sarebbe realmente possibile. L'Agenzia delle dogane proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la società contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza Ric. 2020 n. 10879 sez. MT - ud. 27-04-2022 -2- depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso; con ordinanza interlocutoria 15 febbraio 2022 n. 4880 questa Corte rinviava a nuovo ruolo per acquisire il fascicolo di merito. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. l'Agenzia delle dogane denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 30 del Regolamento UE n. 2913/1992 così come interpretati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza CGUE, sez. VII, 16 giugno 2016 n. 291/15) che comporta una inversione dell'onere della prova a carico dell'importatore, il quale deve fornire all'amministrazione doganale tutti gli elementi necessari a confutazione dei diversi maggiori valori attribuiti alle merci. [OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio del 27 aprile 2022 Presiden [OSCURATO:PERSONA] CANCELLEFilA o