CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2023
Cassazione n. 10164/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Rilevato cheicon la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha rideterminato la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA], dal Giudice per le indagini preliminari in sede, in data 4 novembre 2021, in quella di mesi uno giorni quindici di arresto, per il reato di cui all'art. 75 d. Igs. n. 159 del 2011. 2. Considerato che, con i motivi dedotti dal difensore, avv. G. Pinella (vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - primo motivo; inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e all'entità della pena - secondo motivo), si devolvono censure riproduttive di motivi già adeguatamente vagliati dal giudice di secondo grado (cfr. sentenza impugnata), nonché afferenti il trattamento sanzionatorio sorretto da sufficiente e non manifestamente illogica motivazione e da adeguata analisi delle deduzioni difensive. 2.1. Rilevato infatti, che nel caso al vaglio, si versa in ipotesi di condannato per diversi reati della stessa indole, tenuto conto dei precedenti richiamati dalla Corte territoriale per furto, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, porto di armi e violazione degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, che denotano considerevole pericolosità sociale, come rilevato, correttamente, con ragionamento non manifestamente illogico, in sede di merito. Tanto, a fronte di riscontrata assenza di prova circa le giustificazioni addotte quanto alla condotta di violazione delle prescrizioni inerenti alla misura in atto. 2.2. Considerato, infine, che il diniego delle circostanze attenuanti generiche è adeguatamente motivato, facendo riferimento all'assenza di elementi positivi rilevanti, in presenza di spiccata capacità a delinquere, circostanze che giustificano anche l'entità del trattamento sanzionatorio, in sostanza, peraltro, vicino al minimo edittale. 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2023 Il Consigliere estensore