CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26157/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso 21489-2020 proposto da: C:I:[OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, PIAZZA C:\ATOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di C \SSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso; - ricorrente - contro 1-U--,C.[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1)1 RTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO S''' 1TO, che la rappresenta e difende ope legis; - contro ricorrente - avv2rso la sentenza n. 975/5/2019 della COMMISSIONE R.[OSCURATO:PERSONA] di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udi la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non rifizecipata del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA]. Pie. 2020 n. 21489 sez. MT - ud. 21-06-2022 -2- r.g.n. 21489/2020. [OSCURATO:PERSONA] c/ [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della CTR dell'Abruzzo, che in controversia su impugnazione di ingiunzione di pagamento per mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2011, ha respinto l'appello del contribuente, confermando la sentenza di primo grado che lo aveva rigettato. La CTR ha ritenuto che il termine triennale di prescrizione relativo al pagamento della indicata tassa per l'anno 2011 dovesse essere applicato anche ai successivi termini di prescrizione che decorrono dall'atto interruttivo, ritenendo non ancora maturata la prescrizione al momento della notifica dell'ingiunzione di pagamento (9 novembre 2017 a fronte dell'avviso di accertamento notificato in data 1.8.2014). [OSCURATO:PERSONA] si costituisce con controricorso col patrocinio dell'Avvocatura dello stato, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Il ricorrente deposita successiva memoria. Considerato che: 1. Col primo e unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 5 dl. 953/1982, conv. L. 60/1986 e degli artt. 2943 ss. ex art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la Regione notificato l'ingiunzione di pagamento in relazione a tassa automobilistica oltre il termine di prescrizione triennale. 2. Il motivo è infondato. 2.1.Va premesso che ai sensi del D.L. n. 953 del 1982, art. 5 - "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte". 2.2. Secondo l'orientamento espresso da questa Corte «La prescrizione triennale del credito erariale avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli inizia a decorrere non dalla scadenza del termine previsto per il pagamento della tassa, ma dall'inizio dell'anno successivo, in virtù della previsione di cui all'art. 2 del d.l. 6 gennaio 1986, n. 2 (convertito nella I. 7 marzo 1986, n. 60) (in applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto che il suddetto termine triennale spirasse, per un pagamento scadente il 31 gennaio 1996, non già il 31 gennaio 1999, ma il 31 dicembre 1999)» (Cass. n. 3048/2008). Si è inoltre precisato che «La prescrizione triennale del credito erariale avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli inizia a decorrere non dalla scadenza del termine sancito per tale pagamento, ma dall'inizio dell'anno successivo, in virtù della previsione di cui all'art. 3 del d.l. 6 gennaio 1986, n. 2 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60), che non si è limitato a disporre in via generale l'allungamento del termine biennale originariamente previsto dalla previgente disciplina (art. 5, comma 31, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53), ma ha inteso assicurare in ogni caso la riscossione, entro il nuovo termine di tre anni, della tassa di circolazione dovuta per il 1983 con applicazione retroattiva» (Cass. n. 10067/2014). Poiché, alla stregua del richiamato orientamento, il termine di prescrizione triennale inizia a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è previsto il pagamento, nel caso di specie, in cui l'avviso di accertamento è stato notificato il 1.8.2014, il termine di prescrizione triennale viene a scadere il 31 dicembre 2017. L'ingiunzione di pagamento risulta notificata il 9.11.2017 ed è quindi tempestiva, per cui correttamente la CTR ha ritenuto non prescritto il credito tributario. 4. Nella fattispecie in esame, quindi, avente ad oggetto riscossione di tassa automobilistica, soggetta a termine di prescrizione triennale, come sopra individuabile, per effetto di quanto stabilito dall'art. 5 comma 51 del d. 1. n. 953/1982, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 53/1983 e modificato dall'art. 3 del d.l. n. 2/1986 convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 60/1986, e in base alla giurisprudenza sopra riportata, la decisione della CTR in questa sede impugnata è conforme ai succitati principi di diritto, per cui il ricorso va rigettato. 5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in €. 510,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.