Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11738/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20559/2012 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappre- sentata e difesa anche disgiuntamente dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio del- l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.180; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - controricorrente e , t‘vic_0(eitT1( - e - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della To- scana n.439/1/2011 depositata il 23 novembre 2011, non notificata.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 7 dicembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Tosca- na, veniva parzialmente accolto l'appello della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Firen- ze n. 156/19/2008 la quale a sua volta aveva rigettato il ricorso della contribuente avente ad oggetto l'avviso di accertamento per IVA, IR- PEG e IRAP 2004, emesso all'esito di verifica fiscale sulla base di pro- cesso verbale di constatazione.

2. In particolare, l'Amministrazione finanziaria disconosceva VIVA as- solta per l'acquisto di beni della società O.M.P.

Sri e, ai fini IRES, la deducibilità dell'ammontare dei compensi corrisposti agli amministra- tori nella misura ulteriore al limite di congruità; infine, ai fini IRES e IRAP rettificava il valore delle giacenze di magazzino, non essendo stato tenuto conto di oneri accessori di diretta imputazione e costi di- rettamente imputabili alla produzione.

3. Il giudice d'appello condivideva la prospettazione della contribuen- te unicamente quanto al rilievo sui compensi degli amministratori, confermando le restanti riprese.

4. Avverso la decisione propone ricorso principale la contribuente per sei motivi, cui resiste l'Agenzia delle Entrate con controricorso e ricor- so incidentale affidato ad un unico motivo, circa i capi della decisione di appello in cui erano risultati rispettivamente soccombenti, cui repli- ca la società con controricorso.

5. Da ultimo la società ha depositato istanza di estinzione del proces- so ex art.6 del d.l. n.119 del 2018 ai fini della definizione agevolata; in particolare la società rendeva noto di aver nelle more del giudizio già versato in dipendenza delle riprese un importo superiore al dovu- to per addivenire alla definizione agevolata.

Considerato che:

6. Con istanza depositata anteriormente all'adunanza camerale, la contribuente ha formulato richiesta per la declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'art.6 del d.l. 23 ottobre 2018 n.119, pubbli- cato in G.U. in pari data ed entrato in vigore in data 24.10.2018, of- frendo copia della domanda inoltrata presso l'Agenzia, e di quietanza.

7. Tenuto conto che l'Agenzia, controricorrente e ricorrente incidenta- le, nulla ha osservato a riguardo, né ha proposto istanza di trattazio- ne del processo, la presente controversia appare definita, con conse- guente estinzione del giudizio.

Le spese di lite sono poste a carico di chi le ha anticipate.

P.Q.M. la Corte: letto l'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018 n.119, convertito in I. 17 dicembre 2018 n.136, dichiara l'estinzione del processo e pone le spese di lite a carico di chi le ha anticipate.

Roma, Così deciso in data 7 dicembre 2021 Il Presidente __,,r----- i- DEPSITA' O O IN I [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20559/2012 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappre- sentata e difesa anche disgiuntamente dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio del- l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.180; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - controricorrente e , t‘vic_0(eitT1( - e - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della To- scana n.439/1/2011 depositata il 23 novembre 2011, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 7 dicembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Tosca- na, veniva parzialmente accolto l'appello della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Firen- ze n. 156/19/2008 la quale a sua volta aveva rigettato il ricorso della contribuente avente ad oggetto l'avviso di accertamento per IVA, IR- PEG e IRAP 2004, emesso all'esito di verifica fiscale sulla base di pro- cesso verbale di constatazione. 2. In particolare, l'Amministrazione finanziaria disconosceva VIVA as- solta per l'acquisto di beni della società O.M.P. Sri e, ai fini IRES, la deducibilità dell'ammontare dei compensi corrisposti agli amministra- tori nella misura ulteriore al limite di congruità; infine, ai fini IRES e IRAP rettificava il valore delle giacenze di magazzino, non essendo stato tenuto conto di oneri accessori di diretta imputazione e costi di- rettamente imputabili alla produzione. 3. Il giudice d'appello condivideva la prospettazione della contribuen- te unicamente quanto al rilievo sui compensi degli amministratori, confermando le restanti riprese. 4. Avverso la decisione propone ricorso principale la contribuente per sei motivi, cui resiste l'Agenzia delle Entrate con controricorso e ricor- so incidentale affidato ad un unico motivo, circa i capi della decisione di appello in cui erano risultati rispettivamente soccombenti, cui repli- ca la società con controricorso. 5. Da ultimo la società ha depositato istanza di estinzione del proces- so ex art.6 del d.l. n.119 del 2018 ai fini della definizione agevolata; in particolare la società rendeva noto di aver nelle more del giudizio già versato in dipendenza delle riprese un importo superiore al dovu- to per addivenire alla definizione agevolata. Considerato che: 6. Con istanza depositata anteriormente all'adunanza camerale, la contribuente ha formulato richiesta per la declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'art.6 del d.l. 23 ottobre 2018 n.119, pubbli- cato in G.U. in pari data ed entrato in vigore in data 24.10.2018, of- frendo copia della domanda inoltrata presso l'Agenzia, e di quietanza. 7. Tenuto conto che l'Agenzia, controricorrente e ricorrente incidenta- le, nulla ha osservato a riguardo, né ha proposto istanza di trattazio- ne del processo, la presente controversia appare definita, con conse- guente estinzione del giudizio. Le spese di lite sono poste a carico di chi le ha anticipate. P.Q.M. la Corte: letto l'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018 n.119, convertito in I. 17 dicembre 2018 n.136, dichiara l'estinzione del processo e pone le spese di lite a carico di chi le ha anticipate. Roma, Così deciso in data 7 dicembre 2021 Il Presidente __,,r----- i- DEPSITA' O O IN I [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11738/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris