CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2023
Cassazione n. 35709/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' FABIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rt‘ii [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 22 giugno 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha respinto l'istanza avanzata da MAGRÌ Fabio tesa ad ottenere il beneficio della semilibertà. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - MAGRÌ Fabio deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 50 o.p. e 125 comma 3 cod. proc. pen. . 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di doglianze che non si confrontano con il nucleo essenziale della motivazione del diniego, rappresentato dall'apprezzamento della assenza di evoluzione positiva della personalità del condannato. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 26 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente