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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15999/2023

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; O [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del 13 dicembre 2021 del Tribunale di Noia che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Arco per il delitto di furto aggravato e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che i ricorsi degli imputati, che si dolgono della carenza di motivazione, sono inammissibili poiché in tema di patteggiamento in appello come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522) e nel caso di specie unico motivo non rinunciato è quello relativo alla entità della pena, che è stata fissata nella misura concordata; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; O [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del 13 dicembre 2021 del Tribunale di Noia che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Arco per il delitto di furto aggravato e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che i ricorsi degli imputati, che si dolgono della carenza di motivazione, sono inammissibili poiché in tema di patteggiamento in appello come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522) e nel caso di specie unico motivo non rinunciato è quello relativo alla entità della pena, che è stata fissata nella misura concordata; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così d
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