CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 aprile 2025
Cassazione n. 10724/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24491/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la S entenza della Commissione Tributaria della Sicilia – Sezione Distaccata di Catania n. 1847/2022 depositata i l 07/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2025dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: -l’Agenzia delle entrate ricorre, con due motiv i , avverso la sentenza della CTR della Sicilia indicata in epigrafe che, rigettando l’appello dell’Amministrazione finanziaria, ha confermato la pronuncia di primo grado, di accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulla istanza di rimborso del 50% delle somme trattenute dal sostituto di imposta per Irpef, addizionale regionale e comunale per gli anni dal 2002 a 2005, istanza proposta invocando la disciplina agevolatrice prevista per i soggetti residenti nei comuni della Provincia di Catania colpiti dagli eventi sismici dell’ottobre 2002; -la contribuente è rimast a intimat a ; Ritenuto che: -preliminarmente, deve rilevarsi che il ricorso per cassazione risulta notificato alla contribuente intimata tramite servizio postale, ma l’atto non è stato consegnato alla destinataria, senza che ne sia stata indicata nell’avviso di ricevimento la ragione ( verosimilmente per sua temporanea assenza, avendo optato l’agente postale per il deposito presso l’ufficio postale con invio della C.A.D.), né è stato prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito; -a tale riguardo deve osservarsi che «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa»(Cass. Sez. U., 15/04/2021, n. 10012); -va ancora rammentato che c ostituisce principio consolidato quello per cui a i fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione la prova dell'avvenuto perfezionamento della notificazione a mezzo posta dell’atto introduttivodeve essere data entro l’udienza di discussione di cui all'art. 379 c.p.c. ovvero fino all'adunanza della Corte in camera di consiglio prevista dall'art. 380-bis c.p.c., che non possono essere rinviate per consentire all’impugnante di provvedere a tale deposito, salvo che lo stesso ottenga la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale, a norma dell’art. 6 comma 1, della legge 20 novembre 1982, n. 890, un duplicato (Cass., Sez. Un., 12/05/2010, n. 11429; Cass., Sez. 5 del 28/03/2019,n. 8641; Sez. 5 08/01/2025, n. 300); -p ertanto, nella specie, manca ndo l a prova della rituale notifica del ricorso per cassazione ed in assenza di attività da parte dell’intimata, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; - n on si procede alla liquidazione delle spese di lite in assenza di attività difensiva dell’intimata; -rilevato che risulta soccombente l'Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. n. 30 maggio n. 115, art. 13 comma 1-quater, (Cass. 29/01/2016, n. 1778). P.Q.M La Corte