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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 19 aprile 2023

Cassazione n. 18204/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Ministro della Giustizia in data 21.10.2021, con cui è stata disposta per due anni la proroga del regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen.; che, a ragione della decisione, ìl Tribunale ha osservato che doveva considerarsi persistente il pericolo di mantenimento dei collegamenti dell'ADAMO con la consorteria mafiosa di riferimento, attualmente operativa, per la quale il condannato, con ruolo apicale, aveva anche eseguito in prima persona plurimi fatti omicidiari; LETTO il ricorso, che, con unico motivo, deduce violazione dell'art. 41-bis citato e dell'art. 125 cod. proc. pen., censurando come apparente la motivazione dell'ordinanza impugnata, stante la mancata indicazione di attuali indici di pericolosità tali da giustificare la proroga del regime differenziato; RITENUTO che il Tribunale ha congruamente motivato - con richiamo alle più recenti informative degli organi preposti e con riferimento ai dati processuali - sia con riferimento alla posizione rivestita dal ricorrente nel sodalizio di appartenenza e alla sua biografia penale, sia in relazione all'attualità del pericolo, risultando lo stesso concretamente in grado - nonostante il regime più severo in atto - di mantenere contatti con il predetto sodalizio; che la motivazione dell'ordinanza impugnata, condotta nel rispetto dei principi di legge, come interpretati dalla giustizia costituzionale e da quella di legittimità di questa Corte, nonché in conformità a logica argomentativa coerente e lineare, si sottrae alle non fondate censure proposte dal ricorrente, solo formalmente prospettate anche sulla base di assunte violazioni di legge, ma sostanzialmente involgenti profili di merito o pretesi vizi di motivazione non proponibili in questa sede; che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Ministro della Giustizia in data 21.10.2021, con cui è stata disposta per due anni la proroga del regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen.; che, a ragione della decisione, ìl Tribunale ha osservato che doveva considerarsi persistente il pericolo di mantenimento dei collegamenti dell'ADAMO con la consorteria mafiosa di riferimento, attualmente operativa, per la quale il condannato, con ruolo apicale, aveva anche eseguito in prima persona plurimi fatti omicidiari; LETTO il ricorso, che, con unico motivo, deduce violazione dell'art. 41-bis citato e dell'art. 125 cod. proc. pen., censurando come apparente la motivazione dell'ordinanza impugnata, stante la mancata indicazione di attuali indici di pericolosità tali da giustificare la proroga del regime differenziato; RITENUTO che il Tribunale ha congruamente motivato - con richiamo alle più recenti informative degli organi preposti e con riferimento ai dati processuali - sia con riferimento alla posizione rivestita dal ricorrente nel sodalizio di appartenenza e alla sua biografia penale, sia in relazione all'attualità del pericolo, risultando lo stesso concretamente in grado - nonostante il regime più severo in atto - di mantenere contatti con il predetto sodalizio; che la motivazione dell'ordinanza impugnata, condotta nel rispetto dei principi di legge, come interpretati dalla giustizia costituzionale e da quella di legittimità di questa Corte, nonché in conformità a logica argomentativa coerente e lineare, si sottrae alle non fondate censure proposte dal ricorrente, solo formalmente prospettate anche sulla base di assunte violazioni di legge, ma sostanzialmente involgenti profili di merito o pretesi vizi di motivazione non proponibili in questa sede; che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 18204/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris