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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26596/2026

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posto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2026 emessa dal Tribunale di Roma; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma ha applicato - su concorde richiesta delle parti - la pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 18.000 di multa in relazione alla violazione dell'art 73 d.P.R. n. 309/90.

2. Con atto sottoscritto personalmente (e depositato telematicamente dal difensore), la ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, sollecitando un affievolimento del trattamento sanzionatorio.

3. Si tratta di ricorso inammissibile, da trattare nelle forme previste dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 3.1.

Da un lato, il ricorso risulta inammissibile poiché proposto personalmente dalla ricorrente, ancorché con atto depositato telematicamente dal difensore difiducia nominato, che risulta abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

È sufficiente richiamare un precedente di questa Corte che ha affermato che «è inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall'imputato anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista» (Sez. 5, n. 7272 del 11/12/2025, dep. 2026, A., Rv. 289362 - 01).

3.2. Dall'altro lato, il ricorso per cassazione risulta comunque inammissibile, poiché proposto avverso una sentenza di patteggiamento per un motivo diverso da quelli indicati dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. 4.

Il ricorso è dunque inammissibile.

Ne discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2026 emessa dal Tribunale di Roma; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma ha applicato - su concorde richiesta delle parti - la pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 18.000 di multa in relazione alla violazione dell'art 73 d.P.R. n. 309/90. 2. Con atto sottoscritto personalmente (e depositato telematicamente dal difensore), la ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, sollecitando un affievolimento del trattamento sanzionatorio. 3. Si tratta di ricorso inammissibile, da trattare nelle forme previste dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 3.1. Da un lato, il ricorso risulta inammissibile poiché proposto personalmente dalla ricorrente, ancorché con atto depositato telematicamente dal difensore difiducia nominato, che risulta abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. È sufficiente richiamare un precedente di questa Corte che ha affermato che «è inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall'imputato anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista» (Sez. 5, n. 7272 del 11/12/2025, dep. 2026, A., Rv. 289362 - 01). 3.2. Dall'altro lato, il ricorso per cassazione risulta comunque inammissibile, poiché proposto avverso una sentenza di patteggiamento per un motivo diverso da quelli indicati dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. 4. Il ricorso è dunque inammissibile. Ne discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 26596/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris