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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 settembre 2023

Cassazione n. 41399/2023

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2023 emessa del Tribunale di Monza; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che, in tema di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate.

Rilevato, che il ricorrente deduce la mancata applicazione di una pena sostitutiva.

Rilevato che dalla sentenza impugnata non emerge che la richiesta concordata di pena avesse ad oggetto una pena sostitutiva e che comunque il giudice ha escluso la possibilità della sostituzione; Rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi, risolventisi nella contestazione della pena applicata, di per sé non illegale, non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 settembre 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2023 emessa del Tribunale di Monza; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che, in tema di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate. Rilevato, che il ricorrente deduce la mancata applicazione di una pena sostitutiva. Rilevato che dalla sentenza impugnata non emerge che la richiesta concordata di pena avesse ad oggetto una pena sostitutiva e che comunque il giudice ha escluso la possibilità della sostituzione; Rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi, risolventisi nella contestazione della pena applicata, di per sé non illegale, non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 41399/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris