CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33584/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2020 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Lucia ODELLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Udienza tenutasi ai che sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] - quale amministratore unico della C.I.S.E. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dichiarata fallita con sentenza del 29/10/2010 - colpevole dei reati a lui ascritti di bancarotta fraudolenta impropria per aggravamento del dissesto e di bancarotta documentale fraudolenta, condannandolo alla pena di giustizia con le statuizioni accessorie fallimentari. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero cel difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA] , il quale ha svolto tre motivi. 2.1. Con il primo, denuncia violazione 9' norme'di legge processuale, dolendosi, in particolare, della omessa compiuta valutazione dell'intero compendio probatorio e, in specie, delle prove a discarico, sufficienti a fondare una pronuncia di assoluzione, e, invece, obliterate dalla Corte di appello, in spregio all'onere motivazionale di cui all'art. 192 cod. proc. pen.. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge in ordine alla omessa riqualificazione della condotta nel reato di cui all'art. 217 I.fall.. 2.3.11 terzo motivo attinge il trattamento sanzionatorio e denuncia violaz one degli artt. 62 bis e 133 cod. pen., lamentando l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sulla base di un giudizio che ha valorizzato i medesimi elementi posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità. Si segnala, inoltre, che erroneamente la Corte di appello ha considerato la presenza di una precedente condanna, giacchè trattasi di reato depenalizzato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Esso, al di là della genericità che lo connota, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata - che, invece, ha replicato a ogni doglianza - finendo per reiterare, inammissibilmente, vizi motivazionali non riscontrabili nel provvedimento gravato; sotto altro profilo, le deduzioni si rivelano manifestamente infondate. 2.L'omessa valutazione delle prove era stata già denunciata con il gravame di merito, così come la doglianza circa la erronea qualificazione dei fatti. La Corte territoriale ha persuasivamente ritenuto chiaro e di univoca interpretazione il quadro probatorio, fondato su elementi documentali e sulla relazione del curatore; ha, inoltre, indicato con precisione le condotte imputabili al Pirone e dato atto della volontarietà e non occasionalità del sistematico inadempimento alle obbligazioni nei confronti dell'Erario, a cui è seguito il dissesto; ha ragionevolmente ritenuto, quindi, che una così significativa, volontaria, protratta condotta elusiva degli obblighi tributari e contributivi da parte del soggetto destinatario diretto dell'obbligo giuridico escluda, in radice, che il ricorrente non si sia rappresentato, anche in considerazione dell'elevato importo evaso, la possibilità che tale comportamento potesse determinare, o quantomeno contribuire a determinare, il dissesto dell'azienda. Giova ricordare che nelle pronunce di questa Corte, si è affermato più volte che le operazioni dolose in commento possono consistere nel mancato versamento dei contributi previdenziali con carattere di sistematicità (Sez. 5 - , n. 43562 del 11/06/2019, Vigna, Rv. 277125; Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 273337; Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, Bottiglieri, Rv. 270046; in senso analogo, Sez. 5, n. 29586 del 15705/2014, Beller, Rv. 260492; Sez. 5 n. 12426 del 29/11/21013, dep. 2014, Rv. 259997). 2.1. Quanto al profilo soggettivo, nella sentenza si è segnalata la presenza del ricorrente alla assemblea di approvazione del bilancio 2008, in cui si erano già registrati i debiti, da tale circostanza desumendo che egli fosse edotto della esposizione debitoria che poi avrebbe portato al dissesto della società. E' bene ricordare che, nella giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito che le due fattispecie contemplate dal secondo comma dell'art. 223 L.F. - che, dal punto di vista oggettivo, non presentano sostanziali differenze - sotto il profilo soggettivo, vanno tenute distinte. Secondo la testuale previsione normativa di cui al comma secondo dell'art. 223 L.F., la causazione del fallimento deve essersi verificata 'con dolo' o 'per effetto di operazioni dolose', incentrandosi la differenza tra tali due fattispecie - che contemplano entrambe una condotta dei soggetti qualificati che ha determinato il dissesto da cui è scaturito il fallimento - sull'elemento soggettivo, nel senso che la locuzione "con dolo" va intesa con riferimento alla definizione di cui all'art. 43 cod.pen., per cui il fallimento deve essere previsto e voluto dall'agente come conseguenza della sua azione od omissione; la giurisprudenza è orientata, cioè, a ritenere che detta espressione si riferisca ai soli casi in cui il fallimentc della società sia stato l'obiettivo avuto di mira dall'agente ( dolo diretto) ( Sez. 5 14/01/1985 , Gerli; Sez. 1 25/04/1990 [OSCURATO:PERSONA]). Invece, nel fallimento conseguente a operazioni dolose, esso è solo l'effetto, dal punto di vista della causalità materiale, di una condotta volontaria, ma non intenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell'operazione ha accettato il rischio che esso si verifichi. La prima fattispecie è, dunque, a dolo diretto di evento, mentre la seconda è a dolo generico. Si afferma, infatti, che non è necessaria la volontà diretta a provocare il dissesto, essendo sufficiente la consapevolezza di porre in essere un'operazione che, concretandosi in un abuso o in un'infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per la salute economico finanziaria della società, determini l'astratta prevedibilità della decozione ( Sez. 5 n. n. 45672 del 1/10/2015, Rv. 265510; conf,. Sez. 5 n. 38728 del 3/04/2014, Rv. 262207; Sez. 5, n. 17690/2010 cit.), e l'onere dell'Accusa resta assolto dalla dimostrazione della consapevolezza e volontà dell'amministratore della complessa azione recante pregiudizio Datrimoniale nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i propri doveri, a fronte degli interessi della società, pur inserendosi nel solco della citata necessità dell'astratta prevedibilità dell'evento di dissesto quale effetto dell'azione antidoverosa ( Sez. 5 n. 38728 del 03/04/2014, Rv. 262207; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Rv. 247315; Sez. 5, n. 2905 del 16/12/1998„ Rv. 212613). 3. Allo stesso modo, non sono validamente confutabili le argomentazioni con le quali la Corte di appello ha tratto la ricorrenza della bancarotta fraudolenta documentale, e il relativo elemento psicologico, dalla obbiettiva omessa consegna di tutta la documentazione sociale, carenza dalla quale è derivata la impossibilità di una compiuta ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari della fallita.4. Quanto al trattamento sanzionatorio la decisione impugnata si palesa congruamente motivata ed esente da vizi logici e giuridici, avendo spiegato correttamente le ragioni per le quali non possono essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche, con un iter argomentativo chiaro e adeguato, che ha fatto leva sulla personalità del ricorrente, il quale omette, invece, di confrontarsi con tale corretta motivazione. 5. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili dì colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della C