CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 04124/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30696/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso gli uffici dell’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale è rappresentato e difeso ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO BARI n. 1541/2021 depositata il 04/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Bari ha parzialmente accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe, tutti insegnanti di religione assunti con contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale succedutisi senza soluzione di continuità, e, ritenuta abusiva la reiterazione, ha condannato il Ministero al risarcimento del danno quantificato per ciascun appellante in misura pari a seimensilità della retribuzione globale di fatto; 2. la Corte territoriale ha richiamato i principi di diritto enunciati da questa Corte con la sentenza n. 22552/2016 e, dato atto dell’avvenuto superamento del limite dei trentasei mesi in relazione agli incarichi annuali, ha ritenuto abusiva la reiterazione ed applicabile il principio di diritto enunciato da Cass. S.U. n. 5072/2016; 3. il giudice d’appello ha precisato che l’illegittimità dei contratti a termine non poteva essere esclusa facendo leva sulla disciplina speciale dettata dalla legge n. 186/2003 perché anche per gli insegnanti di religione cattolica il normale sistema di reclutamento è costituito dal pubblico concorso ed i contratti a tempo determinato possono essere utilizzati solo per sopperire, di anno in anno, ad esigenze scolastiche temporanee; 4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero sulla base di due motivi, ai quali hanno opposto difese i litisconsorti indicati in epigrafe, con controricorso illustrato da memoria; 5. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., denuncia la violazione e falsa applicazione della legge n. 186/2003 e addebita, in sintesi, alla Corte distrettuale di avere erroneamente esteso ai docenti di religione i medesimi principi affermati dal giudice di legittimità per i docenti delle materie curriculari; sostiene il Ministero che il fabbisogno di personale da utilizzare per l’insegnamento della religione è legato a plurime variabili e ciò giustifica la previsione della quota del 30% da coprire mediante contratti a tempo determinato di durata annuale; 2. la seconda censura denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ. ed il ricorrente sostiene, in sintesi, che i contratti dedotti in giudizio non possono essere imputati, in assenza di allegazione e prova, alla quota del 70% della dotazione organica, riservata all’assunzione a tempo indeterminato e per la quale l’amministrazione è obbligata ad indire concorsi pubblici con cadenza triennale; 2.2. rileva che sarebbe stato onere degli originari ricorrenti dimostrare che la vacanza, dalla quale era poi dipesa la necessità di ricorrere all’assunzione a tempo determinato, era conseguenza della mancata indizione dei concorsi ed insiste nel sostenere che il sistema, così come delineato dalla disciplina speciale, è conforme alla direttiva 1999/70/CE perché le esigenze di flessibilità che stanno alla base della previsione di due distinti ruoli (70% a tempo indeterminato e 30% a tempo determinato) costituiscono una ragione oggettiva che legittima la reiterazione del contratto. 3. i motivi, da trattare congiuntamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono infondati perché la sentenza impugnata è conforme ai principi di diritto enunciati da Cass. n. 18698/2022 e da altre pronunce emesse all’esito della medesima udienza pubblica dell’11 maggio 2022; con le decisioni citate, ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale, sono stati enunciati i principi di seguito trascritti: «Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell’utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l’utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest’ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all’art. 32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. lgs. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato». «I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l’assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all’attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al Ministero, qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l’onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l’integrazione della fattispecie del predetto abuso» ( Cass. n. 18698/2022 e negli stessi termini Cass. nn. 22439, 24761, 24393, 22265 del 2022); 3.1. il ricorso non prospetta argomenti diversi da quelli già valutati e disattesi nella motivazione delle pronunce citate, alla quale si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., e, pertanto, deve essere rigettato; 4. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Ministero nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno reso la prescritta dichiarazione ; 5. non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo ( Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte costituita, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 4.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori