Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021

Cassazione n. 43143/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. 2.

Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, lamentando l'omessa motivazione sul mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

3.2. Nella specie la Corte di appello ha offerto un'ampia motivazione sul punto, valorizzando i numerosi precedenti specifici, la gravità del fatto anche alla luce della entità del danno cagionato.

Peraltro nei confronti dell'imputato risulta applicata la recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen., che, a mente dell'art. 69, comma quarto, cod. pen. osta al riconoscimento della richiesta prevalenza.

4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, lamentando l'omessa motivazione sul mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). 3.2. Nella specie la Corte di appello ha offerto un'ampia motivazione sul punto, valorizzando i numerosi precedenti specifici, la gravità del fatto anche alla luce della entità del danno cagionato. Peraltro nei confronti dell'imputato risulta applicata la recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen., che, a mente dell'art. 69, comma quarto, cod. pen. osta al riconoscimento della richiesta prevalenza. 4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] estensor
Sentenza Cassazione n. 43143/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris