CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34328/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 6 maggio 2022 della Corte d'appello di Messina; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura il vizio di motivazione in relazione alla detenzione per uso personale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità sia perché costituito da mere doglianze in punto di fatto sia perché riproduttivo di censure adeguatamente vagliate dal giudice di merito, che ha all'uopo valorizzato (a) le circostanze di tempo dell'azione (imputato fermato in piena notte, previa sottrazione di un ciclomotore, mentre trasportava la sostanza stupefacente); (b) il dato ponderale non esiguo (pari a 38 g lordi di marijuana, corrispondenti a 4,897 g di principio attivo e a 195,9 dosi singole); (c) il "contesto intrinsecamente delinquenziale" in cui è maturato il fatto (cfr. p. 3 del provvedimento impugnato). Valutazioni, queste, che poggiano su pertinenti massime di esperienza e che risultano esenti da manifesta illogicità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre