CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 17813/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e pro tempore, elettivamente domiciliato pressol’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 3,presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-Numero registro generale 4554/2020Numero sezionale 1493/2026Numero di raccolta generale 17813/2026Data pubblicazione 04/06/2026avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 561/2019 pubblicatail 02/08/2019.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/03/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].ssaTIZIANA ORRU’ che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per INPS.1. La Corte d’appello di Firenze, con la sentenza n. 561/2019 pubblicata il2/8/2019, ha accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] nellacontroversia con l’INPS.2. La controversia ha per oggetto l’accertamento della non ripetibilità dellesomme corrisposte a titolo di assegno per il nucleo familiare da parte dicittadino della ex Jugoslavia nel corso del godimento della indennità didisoccupazione agricola.3. Il Tribunale di Arezzo rigettò il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].4. La corte territoriale, in integrale riforma della sentenza appellata, hadichiarato non ripetibile la somma pretesa in restituzione dall’istitutoprevidenziale.5. Per la cassazione della sentenza ricorre l’INPS, con ricorso affidato a ununico motivo, illustrato da memoria. La parte privata resiste concontroricorso.6. Il Pubblico ministero ha depositato memoria ex art.378 cod. proc. civ.con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo l’INPS lamenta violazione e falsa applicazione delcombinato disposto dell’art.2 comma 1 del d.l. n.69/1988, convertito nellaNumero registro generale 4554/2020Numero sezionale 1493/2026Numero di raccolta generale 17813/2026Data pubblicazione 04/06/2026legge n.153/1988, e degli artt.1 n.4 e 23 della Convenzione tra Italia eJugoslavia in materia di assicurazioni sociali del 1957, con riferimentoall’art.360 comma primo n.4 cod. proc. civ.2. In via pregiudiziale deve rigettarsi l’eccezione di novità del motivo,come sollevata dalla parte controricorrente.3. Secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale si intendedare continuità, la (nuova) questione di diritto è ammissibile quando nonpostula indagini ed accertamenti in fatto non compiuti dal giudice delmerito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità (Cass.24/01/2019 n.2038).4. Nel caso in esame la questione sollevata con il motivo di ricorso nonpostula alcun accertamento di fatto, ma ha per oggetto una questione dipuro diritto, ossia la interpretazione della fattispecie astratta, conparticolare riferimento alla questione se essa richieda necessariamente losvolgimento effettivo di una attività lavorativa da parte della persona cheha chiesto il pagamento della prestazione previdenziale. La questione èdunque ammissibile, avuto riguardo al principio di diritto richiamato.5. Con riferimento alla pretesa di godimento degli assegni familiari abeneficio del cittadino non comunitario residente sul territorio nazionale,viene anzitutto in considerazione ─ come rilevato dal Pubblico ministeronella sua memoria ─ il principio di parità di trattamento del soggiornantedi lungo periodo rispetto ai «cittadini nazionali» con riguardo alle«prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensidella legislazione nazionale», previsto dall’art.11 comma 1 lettera d) delladirettiva 2003/109/CE del Consiglio del 25 novembre 2003 relativa allostatus dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.6. Giusta i principi di diritto di Cass. n. 33016/2022 (confermati da tutte lepronunce successive), «l'efficacia diretta dell'art. 11, paragrafo 1, letterad), della direttiva 2003/109/CE impone la parità di trattamento riservataai cittadini italiani, rispetto al cui nucleo familiare non è previsto l'obbligoNumero registro generale 4554/2020Numero sezionale 1493/2026Numero di raccolta generale 17813/2026Data pubblicazione 04/06/2026di soggiorno in Italia dalla L. n. 153 del 1988, art. 2, comma 6, (v. Cortedi giustizia UE, sentenza 14 marzo 2018, causa C 482/16, ove è detto chel'eliminazione della discriminazione deve essere assicurata mediante ilriconoscimento alle persone appartenenti alla categoria sfavorita deglistessi vantaggi di cui beneficiano le persone della categoria privilegiata. Ilregime applicato alla categoria privilegiata costituisce il solo riferimentonormativo da prendere in considerazione fino a quando il legislatorenazionale non abbia provveduto a ristabilire la parità di trattamento, e conessa la conformità del diritto interno a quello dell'Unione principidesumibili posizione del cittadino non comunitario».7. L’istituto previdenziale sostiene la natura indebita della erogazione degliassegni per il nucleo familiare non in ragione del fatto che il nucleofamiliare del cittadino macedone risieda in quel paese, ma in ragione delmancato svolgimento di una effettiva attività lavorativa, qualepresupposto indefettibile per il godimento della prestazione previdenziale.8. L’istituto previdenziale sostiene che i presupposti per il riconoscimentodegli assegni per il nucleo familiare al cittadino di stato già appartenentealla ex Repubblica federale di Jugoslavia (tale essendo la attualeMacedonia del Nord) siano previsti dal combinato disposto dell’art.2comma 1 del d.l n.69/1988 e dall’art.23 della Convenzione tra laRepubblica Italiana e la [OSCURATO:PERSONA] di Jugoslavia «inmateria di assicurazioni sociali e protocollo generale» (la Convenzione),fatta a Roma il 14 novembre 1957, ratificata e resa esecutiva con leggen.885/1960.9. [OSCURATO:PERSONA] concorda con la prospettazione dell’istituto previdenziale, mane trae conclusioni diverse.10. L’art.23 della Convenzione prevede che: «I lavoratori che sitrasferiscono dall'Italia in Jugoslavia o viceversa hanno diritto agli assegnifamiliari per le persone a carico rimaste nel Paese di origine, o in base allalegislazione del luogo di lavoro».Numero registro generale 4554/2020Numero sezionale 1493/2026Numero di raccolta generale 17813/2026Data pubblicazione 04/06/202611. La disposizione de qua si limita a richiamare le disposizioni della lexloci. Non conforma la fattispecie, non prevede limiti o condizioni, e conriferimento ai presupposti della prestazione rinvia sostanzialmente alla«legislazione del luogo di lavoro».12. Questa conclusione trova fondamento nell’art.1 n.1) della Convenzioneche, nel dettare le «disposizioni generali» prevede che ai finidell’applicazione della Convenzione «il termine «legislazione» designa leleggi, i regolamenti e le disposizioni statutarie, esistenti e future, diciascun Paese contraente, che concernono i regimi ed i rami dellasicurezza sociale previsti ai paragrafi 1 e 2 dell'art. 2 della presenteConvenzione».13. Né si può ritenere, come invece sostiene l’istituto previdenziale, chel’impiego del termine «lavoratori» sia concludente nel senso delriconoscimento della prestazione previdenziale solo a coloro cheeffettivamente svolgono una attività lavorativa.14. Anche in questo caso vengono in considerazioni le «disposizionigenerali» dettate dall’art.1 della Convenzione, ed in particolare quellaprevista dal n.4), laddove prevede che ai fini della Convenzione «iltermine «lavoratori» designa le persone che prestano opera retribuita alledipendenze di altri nonché tutte le altre persone a quelle assimilate chesono ammesse ai benefici delle legislazioni specificate nell'art. 2,applicabili, a seconda dei casi, nell'uno o nell'altro Paese contraente».15. Ai fini della Convenzione, ed in particolare ai fini del riconoscimentodegli assegni per il nucleo familiare, il «lavoratore» non è solo colui chesvolge effettivamente una attività lavorativa alle dipendenze altrui, maanche l’«assimilato» nei termini previsti dalla lex loci. Termini che, per ildiritto italiano, sono espressamente previsti dall’art.2 comma 1 del d.l.n.69/1988.16. La disposizione da ultimo citata prevede che: «Per i lavoratoridipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economicheNumero registro generale 4554/2020Numero sezionale 1493/2026Numero di raccolta generale 17813/2026Data pubblicazione 04/06/2026previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistitidall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività diservizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblicianche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1°gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ognialtro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione dicui all'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, conmodificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di esserecorrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalledisposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare»(nostro inciso, nde).17. Secondo le disposizioni dettate dal diritto interno ai lavoratoridipendenti, ossia a coloro che effettivamente svolgono una attività dilavoro alle dipendenze altrui, sono assimilati «i titolari delle pensioni edelle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavorodipendente».18. È pacifico in causa che [OSCURATO:PERSONA] avesse percepito l’indennità didisoccupazione agricola per l’intero anno 2015 a fronte della prestazionedi lavoro dipendente agricolo per l’anno 2014. E non vi sono ragioni perdubitare che tale indennità sia qualificabile quale prestazione economicaprevidenziale derivante da lavoro dipendente.19. Deve dunque concludersi che, secondo la lex loci, per l’anno 2015Lazim fosse stato titolare di una prestazione economica previdenzialederivante da lavoro dipendente agricolo, e dunque avesse diritto agliassegni per il nucleo familiare giusta il combinato disposto dell’art.2comma 1 del d.l. n.69/1988, e degli artt. 1 n.4 e 23 della Convenzione,che riconoscono tale diritto agli «assimilati» a coloro che svolgonoeffettivamente una attività di lavoro dipendente, nei termini previsti dallalex loci.Numero registro generale 4554/2020Numero sezionale 1493/2026Numero di raccolta generale 17813/2026Data pubblicazione 04/06/202620. Peraltro, dalla motivazione della sentenza della corte territorialesembra potersi evincere che anche l’istituto previdenziale non dubitassedel diritto alla percezione degli assegni familiari da parte del [OSCURATO:PERSONA], poichèviene dato atto del fatto che le parti di causa concordavano sull’errore didiritto compiuto dal primo giudice, laddove aveva ritenuto che gli assegnifamiliari spettassero solo in costanza della prestazione lavorativa.21. A diverse conclusioni non conducono i principi di diritto di Cass.n.12532/2009, richiamata nel ricorso introduttivo, siccome i principi didiritto colà enunciati sono riferibili a fattispecie diversa e peculiare, inragione della specifica disciplina dettata dalla legge (indennità di mobilità).22. I rilievi sopra svolti conducono al rigetto del ricorso.23. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Aisensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto dellanon sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedella ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citatod.P.R., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/03/2026.Il Consigliere est. Il Presidente