CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 gennaio 2023
Cassazione n. 06808/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4481/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA],42, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 8IN LIQUIDAZIONE N 1043/15, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE MILANO n. 13176/2017 depositata il29/12/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― MEPE [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ricorre per tre mezzi, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, contro il decreto del 29 dicembre 2017 con cui il Tribunale di Milano ha respinto la sua opposizione al diniego di ammissione allo stato passivo di un proprio credito di 667.505,30 € dovuto in base ad una clausola penale prevista dall’articolo 8.3 del contratto di distribuzione editoriale stipulato con la società in bonis. 2. ― A fronte di una clausola contrattuale, contenuta nel menzionato contratto di distribuzione editoriale, in forza della quale «in caso di recesso ad nutum da parte dell'Editore anticipato rispetto alla scadenza del contratto, l’Editore stesso avrà l'obbligo di corrispondere a ME.PE, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1382 codice civile e fatto salvo il risarcimento del maggiore danno, una somma pari al 4% (quattro per cento) del fatturato medio mensile», il giudice di merito ha così motivato: «In primo luogo va precisato che la Clausola contrattuale 8.3 del contratto di distribuzione editoriale… va più propriamente qualificata, piuttosto che come clausola penale, come corrispettivo del diritto di recesso ad nutumconcesso all’Editore; infatti, sebbene le parti abbiano nel testo della clausola richiamato l'art. 1382 c.c. il contenuto della pattuizione e gli elementi costitutivi del diritto pecuniario previsto a favore del distributore … lo configurano come il corrispettivo del diritto di recesso accordato all'Editore. Da ciò consegue che per stabilire se Mepe ha il diritto di credito al pagamento della somma prevista dalla clausola invocata (sul quantum d el credito non vi è contestazione tra le parti in causa) deve stabilirsi se [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con la pec inviata il 26 agosto 2015 a Mepe … abbia esercitato quel legittimo diritto di recesso ad nutum previsto in contratto, cui corrisponde l'obbligazione di pagamento della somma pretesa da Mepe. La risposta alla domanda presuppone l’individuazione del contenuto, del perimetro del recesso ad nutum secondo la volontà delle parti espressa in contratto; all'interpretazione del contenuto della clausola 8.3 non può che pervenirsi ex art. 1363 c.c. attraverso la lettura e la comprensione di tutto il testo contrattuale, alla luce anche dei parametri della buona fede ex art. 1366 c.c.. Detto ciò ritiene il tribunale… che la fattispecie concreta che ha comportato lo scioglimento anticipato… del contratto di distribuzione editoriale… non possa qualificarsi come ipotesi di recesso ad nutum dell'editore disciplinata dalla clausola 8.3. Infatti il contratto si è sciolto anticipatamente perché [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva perso il diritto di utilizzare le testate giornalistiche le cui pubblicazioni erano distribuite da Mepe, tale diritto lo aveva perso per sua scelta, avendo risolto consensualmente il contratto di affitto delle testate con GV Periodici…, ma tale circostanza è irrilevante nei rapporti tra Mepe e [OSCURATO:PERSONA]. Ciò che rileva è che il contratto di distribuzione editoriale non sarebbe potuto proseguire tra [OSCURATO:PERSONA] e Mepe a causa della cessazione delle pubblicazioni da parte di Vero e che alla cessazione della produzione editoriale da parte di Vero corrispondeva la prosecuzione della medesima attività da parte di un terzo soggetto cui GV Periodici aveva concesso in affitto le testate giornalistiche, circostanza nota a Mepe… prima di aver ricevuto… la pec con cui [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dichiarava di sciogliersi dal contratto… ciò che ha caratterizzato la causa di scioglimento del contratto Vero/Mepe sta nel fatto che Vero aveva perso il diritto di editare le testate e che un terzo soggetto, [OSCURATO:SOCIETA] aveva acquisito tale facoltà con prosecuzione dell'attività editoriale. Questa ipotesi "di cessione delle pubblicazioni" è espressamente contemplata nel contratto Vero/Mepe come fonte di una obbligazione di diligenza dell'editore nel far sì che il nuovo editore della pubblicazione prosegua il rapporto di distribuzione con Mepe, obbligazione tanto importante da essere considerata dalle parti, alla clausola 9.1, come causa di risoluzione del contratto ex art.1456 c.c.… Quindi, le parti avevano previsto l'eventualità della cessazione del contratto in caso di cessione delle testate, situazione verificatasi in concreto, con l'espressa previsione dell'obbligazione dell'Editore di favorire Mepe nella prosecuzione del rapporto di distribuzione con il nuovo editore». 3. ― [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. ― La società ricorrente ha formulato i seguenti mezzi: i) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. (ed in particolare gli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c.) per quanto attiene ai canoni ermeneutici dell'interpretazione contratto in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 C.p.c.. Violazione e/o falsa applicazione degli art. 115-116 c.p.c. e 167, I comma, c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. e omesso esame di un punto decisivo della controversia e omessa motivazione sul punto in relazione all'art. 360 comma I n. 5 ii) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1382, 1373, 1218 e 1456 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 79 e 80 LF in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Violazione e/o falsa applicazione degli art. 115-116 del e 167, I comma, c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. Omesso esame di un punto decisiv s’o della controversia e omessa motivazione sul punto in relazione all'art. 360 comma n. 5 c.p.c. iii) Violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e ss c.p.c. e 167, I comma, c.p.c., 2697 c.c. e 111 Cost. in relazione all'art. 360 comma I n. 3 c.p.c. e omesso esame di un punto decisivo della controversia e omessa motivazione sul punto in relazione all'art. 360 comma I n. 5 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 5. ― Il ricorso è fondato. I motivi, che per il loro collegamento possono essere simultaneamente esaminati, sono tutti finalizzati in buona sostanza a sottolineare come la interpretazione data dal Tribunale della clausola contrattuale poc’anzi trascritta poggi in realtà sul nulla e si risolva in una invenzione priva di qualunque collegamento con la volontà contrattuale, emergente dal testo e dal contesto, cristallizzata nella pattuizione intercorsa tra le parti. Ora, non ha bisogno di essere rammentato che il giudice non ha il potere di interpretare il contratto a proprio soggettivo piacimento, ma, nel condurre l’interpretazione, deve osservare la legge: i criteri di ermeneutica contrattuale, cioè, previsti dagli articoli 1362 ss. c.c.. L'attività interpretativa è, difatti, operazione governata da criteri giuridici cogenti, che mira alla ricostruzione del significato del contratto in conformità alla comune volontà dei contraenti: attività che si risolve, normalmente, se la legge è rispettata, in un tipico accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, il che, ovviamente, non accade se il giudice si disinteressi, come nel caso in esame, dei canoni legali di ermeneutica contrattuale previsti dagli articoli 1362 e seguenti c.c., sovrapponendo la propria personale lettura del dato contrattuale, svincolata da ciò che il contratto palesa. Nel decreto in questione, in particolare, il Tribunale ha incentrato il proprio ragionamento sull’affermazione che all’interpretazione della clausola sottoposta al suo esame dovesse «pervenirsi ex art. 1363 c.c. attraverso la lettura e la comprensione di tutto il testo contrattuale, alla luce anche dei parametri della buona fede ex art.1366 c.c.»: ma in tal modo il giudice di merito ha coniugato due evidenti errori. 5.1. ― Il primo sta nell’aver disatteso la regola essenziale in forza della quale l’interpretazione deve sempre muovere, il che vuol dire senza nessuna eccezione, dal testo, quantunque l’interpretazione possa essere poi influenzata dal contesto. Vi è un ordine gerarchico, che si desume dall’articolo 1362 c.c., laddove, individuata la finalità dell'attività interpretativa, ossia la ricerca della «comune intenzione delle parti», il legislatore affida un ruolo centrale al dato testuale, sebbene da solo non decisivo, giacché l'interprete non può «limitarsi al senso letterale dalla parole», ma deve indagare, appunto, la «comune intenzione» dei contraenti anche tramite «il loro comportamento complessivo»: come questa Corte ha da tempo chiarito, il processo interpretativo «non può arrestarsi alla ricognizione del tenore letterale delle parole, ma deve estendersi alla considerazione di tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé "chiare" e non bisognose di approfondimenti interpretativi, dal momento che un'espressione prima facie chiara può non apparire più tale, se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti» (Cass. 10 ottobre 2003, n. 15150). Insomma, la lettera è la porta d’ingresso dell’interpretazione, e solo attraversando quella porta il processo interpretativo può attingere, se del caso tenendo conto di quant’altro previsto dalla legge, il risultato dell’individuazione della volontà contrattuale. Nel caso in esame il Tribunale ha scelto di ignorare del tutto il testo della clausola contrattuale, che pure manifesta un’intensa pregnanza significante, attraverso l’espresso riferimento all’articolo 1382 c.c., riferimento non certo casuale, dal momento che l’inciso concernente la risarcibilità del maggior danno rende impervio ipotizzare che le parti non abbiano inteso riferirsi proprio a quell’articolo del codice civile che è rubricato: «Effetti della clausola penale». Difatti, si dà atto che le parti hanno «richiamato l'art.1382 c.c.», ma si assume, senza spiegare il perché, che il dato letterale potrebbe essere inteso altrimenti, che «il contenuto della pattuizione e gli elementi costitutivi del diritto pecuniario previsto a favore del distributore … lo configurano come il corrispettivo del diritto di recesso accordato all'Editore», così riconducendo la previsione, del tutto incomprensibilmente, all’ambito di applicazione non dell’articolo 1382 c.c. citato dalle parti, ma della multa penitenziale di cui all’articolo 1372, terzo comma, c.p.c., più che della caparra penitenziale di cui all’articolo 1386 c.c.. 5.2. ― Il secondo evidente errore sta nell’aver fatto un uso errato della norma che impone di interpretare il contratto secondo buona fede, la qual cosa non attribuisce certo al giudice il potere di deformare ciò che emerge dal testo, sia pur considerato nel contesto, né tantomeno di sostituire l’equilibrio contrattuale voluto dalle parti con un equilibrio contrattuale diverso, e più confacente alla personale idea di giustizia del caso concreto che il giudice si sia eventualmente fatto. Al riguardo è agevole rammentare che il codice civile pone regole di interpretazione soggettiva (articoli 1362-1365 c.c) ed oggettiva (articoli 1366-1370 c.c.) che non possono essere indiscriminatamente applicate a discrezione del giudice, che non può scegliere quale norma applicare, ma riflettono un preciso ordine, come si diceva gerarchico, per effetto del quale le seconde in tanto possono essere applicate, in quanto le prime non abbiano consentito di attingere un risultato appagante: tra i due gruppi esiste cioè un rapporto di subordinazione logica del secondo al primo, dato che l'interprete può far ricorso alle regole dell'interpretazione oggettiva solo quando non possa determinare senza dubbiezza la comune volontà delle parti, mentre il canone di cui all’articolo 1371 è doppiamente subordinato ai canoni dettati dai primi due gruppi ed è adottabile soltanto quando questi si siano rivelati insufficienti (Cass. 21 luglio 1972, n. 2505; Cass. 14 gennaio 1983, n. 287; Cass. 15 luglio 2016, n. 14432). Nel caso in esame, invece, il Tribunale ha usato la norma sull’interpretazione del contratto secondo buona fede a mo’ di leva ― in breve ponendo l’a ccento sul rilievo che l’attività di MEPE [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., svolta in esecuzione del contratto di distribuzione con [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., aveva continuato a svolgersi senza soluzione di continuità con [OSCURATO:SOCIETA]., subentrata a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., e dunque intendendo probabilmente evidenziare un tratto di supposta ingiustizia dell’applicazione della penale pretesa dall’attrice ― per porre tra parentesi la volontà dei contraenti, secondo una ricostruzione, si badi, che neppure il Fallimento aveva osato prospettare, avendo difatti sostenuto non già che la clausola in questione contemplasse un «corrispettivo del diritto di recesso ad nutum concesso all’Editore», come affermato nel decreto impugnato, bensì la tesi, totalmente diversa, che il contratto contemplasse diverse ipotesi di cessazione del contratto, e che quella realizzatasi non fosse riconducibile al recesso ad nutum previsto dalla clausola invocata da MEPE [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., clausola come tale non da stravolgere per via interpretativa, ma da non applicare perché non applicabile. 6. — Il decreto impugnato è cassato e la causa rinviata al Tribunale di Milano in diversa composizione, che si atterrà a quanto dianzi indicato e provve