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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38294/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CHIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e l'ordinanza gnata.

1. Premesso che è inammissibile, per genericità dei motivi il r corso per cassazione che renda le ragioni dell'impugnazione incomprensibil a c usa della tecnica espositiva, caratterizzata dall'utilizzo di formati di ersi e dalla sovrapposizione di documenti e testi inconferenti rispett i al giudizio dall'argomentare retorico e fondato su una pluralità di questioni e centi iche e tali da rendere l'illustrazione dei motivi ridonante e caotica,D'altra parM, i ricorsi così formati non si sostanziano in una ragionata censura del provvedimekto iripugnato, ma si risolvono in una generalizzata critica (Sez. 2, 3126 del 29/iI1/2(123, dep. 2024, Vaccaro, Rv. 285800 - 01; Sez. 6, n. 57224 del 09/11/2017 Rv. 271725 - 01; Sez. 6, n. 10250 del 11/10/2017, dep.. 2018, Valle, Rv. 272725 - 1)1).

2. Rilevato che il ricorrente ha utilizzato una tecnica espositiva che non permette al giudice di percepire con esattezza l'oggetto di tutte le o: nsure nei termini appena ricordati.

Quanto alle doglianze comprensibili, esse non superano comunque I vaglio di ammissibilità perché non si confrontano criticamente con l'argomenti) decisivo speso dalla la decisione impugnata per rigettare la richiesta volta ad ottenere la declaratoria di nullità del titolo esecutivo ovvero la preclusione derivante dal principio giurisprudenziale in forza del quale le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecUzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attravers la r chiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'ir colpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assurn derivata dalle nullità stesse.

In ogni caso, la richiesta di incidente di esecuzione non può essere riqualificata, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come ri:hiesta di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi (Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280 1)31- 01 e 02).

3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a es:ludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al ve samonto della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al p gam .nto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del a C: ssa delle ammende.

Così deciso, in Roma 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CHIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e l'ordinanza gnata. 1. Premesso che è inammissibile, per genericità dei motivi il r corso per cassazione che renda le ragioni dell'impugnazione incomprensibil a c usa della tecnica espositiva, caratterizzata dall'utilizzo di formati di ersi e dalla sovrapposizione di documenti e testi inconferenti rispett i al giudizio dall'argomentare retorico e fondato su una pluralità di questioni e centi iche e tali da rendere l'illustrazione dei motivi ridonante e caotica,D'altra parM, i ricorsi così formati non si sostanziano in una ragionata censura del provvedimekto iripugnato, ma si risolvono in una generalizzata critica (Sez. 2, 3126 del 29/iI1/2(123, dep. 2024, Vaccaro, Rv. 285800 - 01; Sez. 6, n. 57224 del 09/11/2017 Rv. 271725 - 01; Sez. 6, n. 10250 del 11/10/2017, dep.. 2018, Valle, Rv. 272725 - 1)1). 2. Rilevato che il ricorrente ha utilizzato una tecnica espositiva che non permette al giudice di percepire con esattezza l'oggetto di tutte le o: nsure nei termini appena ricordati. Quanto alle doglianze comprensibili, esse non superano comunque I vaglio di ammissibilità perché non si confrontano criticamente con l'argomenti) decisivo speso dalla la decisione impugnata per rigettare la richiesta volta ad ottenere la declaratoria di nullità del titolo esecutivo ovvero la preclusione derivante dal principio giurisprudenziale in forza del quale le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecUzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attravers la r chiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'ir colpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assurn derivata dalle nullità stesse. In ogni caso, la richiesta di incidente di esecuzione non può essere riqualificata, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come ri:hiesta di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280 1)31- 01 e 02). 3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a es:ludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al ve samonto della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al p gam .nto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del a C: ssa delle ammende. Così deciso, in Roma 2