CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 novembre 2022
Cassazione n. 49155/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2021 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; v [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 dicembre 2021 il G.I.P. del Tribunale di Bergamo ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen.: a [OSCURATO:PERSONA], la pena di anni due di reclusione ed euro 2.000,00 di multa; a [OSCURATO:PERSONA], la pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 3.000,00 di multa; imputati per il reato di cui agli artt. 110 e 603-bis, commi 1 n. 2), 3 nn. 1) e 3), 4 cod. pen. Avverso l'indicata pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza di motivazione, sul presupposto che il giudice di primo grado non avrebbe adeguatamente adempiuto al previsto obbligo motivazionale, normativamente imposto dagli artt. 111 Cost. e 125, comma 3, cod. proc. pen. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito. La dedotta censura non rientra, infatti, tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00 ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 novembre 2022 Il Consigliere estensore I