CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05814/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI BRINDISInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di BRINDISIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata il giudice di pace di Brindisi ha dichiarato nei confronti degli imputati ndp per remissione di querela per i delitti di minaccia e 56,582 cp Considerato che il PM territoriale ha proposto ricorso lamentando l'errata applicazione di legge in relazione all'art 152 cp, assumendo che la persone offesa non era stata avvisata del significato attribuito alla mancata comparizione in udienza. Tenuto conto che dagli atti doverosamente consultati dal Collegio si ricava che la persona offesa - diversamente dall'assunto della [OSCURATO:PERSONA] impugnante - era stata avvisata delle conseguenze della sua mancata comparizione. Considerato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. PQM Dichiara inammissibile il ricorso. Deciso il 29.9.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de Gregorio drss"[OSCURATO:PERSONA] OD E r3 0 [OSCURATO:PERSONA] ' " FUNZ