CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 12648/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2260-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio e domiciliat o presso la cancelleria della Corte di Cassazione; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] edomiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione ; -controricorrente - Ric. 2019n. 2260sez. S2 - ud. 18 - 0 4 - 2023 - 2 - avverso la sentenza n. 1918 /201 8 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 14/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio il Comune di [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Salerno , invocando ne la condanna al risarcimento del danno derivante dal restringimento dell’accesso al proprio fabbricato e dall’impedimento del transito di mezzi meccanici idonei ad assicurare la gestione del fondo dominante. Nella resistenza dell’ente locale, il Tribunale, con sentenza n. 1037/2012, rigettava la domanda. Con la sentenza impugnata, n. 1918 /201 8 , la Corte di Appello di Salerno rigettava il gravame interposto dal Carmando , confermando la decisione di prime cure. Proponericorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo, articolato indiversi profili. Resistecon controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’adunanza camerale, ambo le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo profilo dell’unico motivo, il ricorrent e lamenta l’omesso esame della documentazione cartografica esibita nel corso del giudizio di merito, dalla quale emergerebbe che sin dal 1992 l’accesso alla sua proprietà era possibile anche con mezzi meccanici, posto che lo scalone in precedenza esistente era stato eliminato e sostituito con una rampa carrabile. Ric. 2019n. 2260sez. S2 - ud. 18 - 0 4 - 2023 - 3 - Con il secondo profil o, il ricorre nte si duole dell’omessa considerazione del fatto che il suo immobile era adibito, fino al 2000, ad uso agricoloed accessibile anche con mezzi meccanici. Con il terzo profilo, il ricorrente si duole del fatto che il giudice di merito abbia ritenuto di fondare la propria decisione sulla deposizione resa dal teste Giattanasio, interessato a migliorare il suo personale accesso, senza considerare i documenti prodotti dall’ente locale convenuto. Con il quarto profilo, il ricorrente lamenta che la Corte di Appello non abbia dato ingresso ad una C.T.U. finalizzata ad accertare il danno derivante dalla limitazione dell’accesso al bene immobile di cui si discute. Il ricorso è inammissibile con riferimento a tutti i suindicati profili. Va premesso che, in presenza di una ipotesi di cd. “doppia conforme”, non è proponibile, ope legis, il vizio di cui all’omesso esame di fatti decisivi. Inoltre, va considerato che l’omesso esame denunziabile in sede di legittimità deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza,“… dovendosi intendere per "fatto" non una "questione" o un "punto" della sentenza, ma unfatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale , ex art. 2697 c.c., (cioè unfatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche unfatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione diprova di un fatto principale), purché controverso e decisivo” (Cass. Sez.1, Sentenza n. 17761 del 08/09/2016 , Rv. 641174; cfr. anche Cass. Sez. 5 , Ordinanza n. 2805 del 05/02/2011 , Rv. 616733). Non sono quindi “fatti” nel senso indicato dall’art. 360, primo c omma, n. 5, c.p.c., né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, ed infine neppure le singole risultanze Ric. 2019n. 2260sez. S2 - ud. 18 - 0 4 - 2023 - 4 - istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio. Nella specie la Corte distrettuale ha affermato che “Da tutte le prove espletate, secondo il prudente apprezzamento del giudice di primo grado, è emerso che i lavori de quibus non hanno ristretto la strada di accesso alla proprietà Carmando, né hanno impedito il transito di veicoli di grosse dimensioni. Risulta, anzi, dalle testimonianze rese del giudizio di primo grado che i suddetti lavori abbiano portato un miglioramento dello stato dei luoghi, sicché anche l’allegazione dei danni patiti è rimasta priva di effettivo riscontro probatorio”(cfr. ultima pagina della sentenza impugnata). Il ricorrente censura la valutazione delle prove condotta dal giudice di merito, proponendo una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013 , Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ri badire il principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di Ric. 2019n. 2260sez. S2 - ud. 18 - 0 4 - 2023 - 5 - indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485del 13/06/2014, Rv. 631330 ). Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). In definitiva, il ricorsova dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ric. 2019n. 2260sez. S2 - ud. 18 - 0 4 - 2023 - 6 - Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.