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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06244/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr.111-2022 R .G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente pro tempore -intimati- avverso la sentenza n. 5199 /2021 della [OSCURATO:PERSONA] dellaCAMPANIA, depositata il 21 / 6 /2021 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorso, affidato a tre motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui Commissione tributaria regionale della Campania aveva dichiarato inammissibile l’appello del contribuente avverso la sentenza n. in rigetto del ricorso proposto avverso intimazione di pagamento.

Agenzia delle entrate riscossionee la Regione Campania sono rimaste intimate.

Ilricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. C on il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 53 D. Lgs. n. 546/1992per avere i Giudici d’appello erroneamente dichiarato inammissibile l’appello per carenza di specificità dei motivi.

1.2. La doglianza è fondata in quanto, nel processo tributario, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, è richiesta l'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione, prevista dall'art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, che non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi, invece, soltanto un'esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza.

1.3. La suddetta norma, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., deve essere quindi interpretata restrittivamente trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, e dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 707/2019).

1.4. Nel caso di specie, il ricorso in appello, riportato in parte quanel ricorso in cassazione, conteneva una motivazione interpretabile in modo inequivoco, avendo il contribuente riproposto a supporto dell'appello le ragioni inizialmente poste a fondamento della dedotta illegittimità dell'atto impugnato, in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, ed assolvendo così l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, avendo il dissenso investitola decisione nella sua interezza.

1.5. La pronuncia impugnata risulta dunque erroneamente argomentata ed in contrasto con i principi di diritto sopra richiamati.

2. All'accoglimento del primo motivo consegue l'assorbimento dei rimanenti motivi.

3. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento dei rimanenti motivi e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per il riesame, oltre che per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remot

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr.111-2022 R .G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente pro tempore -intimati- avverso la sentenza n. 5199 /2021 della [OSCURATO:PERSONA] dellaCAMPANIA, depositata il 21 / 6 /2021 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorso, affidato a tre motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui Commissione tributaria regionale della Campania aveva dichiarato inammissibile l’appello del contribuente avverso la sentenza n. in rigetto del ricorso proposto avverso intimazione di pagamento. Agenzia delle entrate riscossionee la Regione Campania sono rimaste intimate. Ilricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. C on il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 53 D. Lgs. n. 546/1992per avere i Giudici d’appello erroneamente dichiarato inammissibile l’appello per carenza di specificità dei motivi. 1.2. La doglianza è fondata in quanto, nel processo tributario, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, è richiesta l'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione, prevista dall'art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, che non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi, invece, soltanto un'esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza. 1.3. La suddetta norma, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., deve essere quindi interpretata restrittivamente trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, e dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 707/2019). 1.4. Nel caso di specie, il ricorso in appello, riportato in parte quanel ricorso in cassazione, conteneva una motivazione interpretabile in modo inequivoco, avendo il contribuente riproposto a supporto dell'appello le ragioni inizialmente poste a fondamento della dedotta illegittimità dell'atto impugnato, in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, ed assolvendo così l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, avendo il dissenso investitola decisione nella sua interezza. 1.5. La pronuncia impugnata risulta dunque erroneamente argomentata ed in contrasto con i principi di diritto sopra richiamati. 2. All'accoglimento del primo motivo consegue l'assorbimento dei rimanenti motivi. 3. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento dei rimanenti motivi e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per il riesame, oltre che per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remot
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