CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 00011/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seeite le conclusioni del PG 4 . v.QA) C21. t, (12 kr (1.A,...3 \ J2, ‘-k.L»»1 CA2 i n••• eg/r)() (292 _A4.21/4-4"1"" 1^ 41/13 Vv\32.,v- [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza deliberata in data 18 febbraio 2021, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo avverso il provvedimento del Ministro della giustizia, in data 22 gennaio 2020, di proroga del regime differenziato, ex art. 41-bis Ord. Pen., applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Ad avviso del Tribunale, la proroga del suddetto regime penitenziario era giustificata dai seguenti elementi: a) il profilo criminale del Luongo, caratterizzato dall'allarmante progressività della sua ascesa delinquenziale, nell'ambito del clan [OSCURATO:PERSONA], operante nella zona di Pozzuoli: da autista a componente del gruppo di fuoco, fino ad assurgere al ruolo di terminale nei rapporti con le altre organizzazioni, nonché di stratega delle attività estorsive e di spaccio; b) la posizione di preminenza del Luongo nell'orientamento e affermazione, a livello massimo, delle logiche delinquenziali territoriali, era stata ulteriormente corroborata dalla sentenza del 13.2.2020, con la quale il predetto era stato condannato all'ergastolo; c) la biografia criminale del predetto, così come descritta; d) l'operatività del clan in argomento, la cui vitalità era confermata da una lunga serie di operazioni, dettagliatamente indicate, nei confronti di affiliati o contigui all'organizzazione stessa; e) la circostanza che, all'interno del nucleo familiare del Luongo, vive [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di P.S. e definito "fedelissimo factotum", coniugato con la nipote [OSCURATO:PERSONA] e che, nonostante il predetto fosse privo di lavoro e tenuto conto della decennale detenzione del Luongo, il tenore di vita dei suoi congiunti risultava essere elevato. Sussistevano, quindi, secondo il Tribunale, tutti gli elementi per ritenere, in concreto, l'attuale pericolo di collegamenti del reclamante con la criminalità organizzata e il rischio di una ripresa dei rapporti, ove venisse ripristinato il regime detentivo ordinario. 2. Avverso detta or.dinanza, il Luongo ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo "violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per erronea applicazione dell'art. 41 -bis 0.P., relativamente alla ritenuta sussistenza dei presupposti legittimanti l'applicazione del regime penitenziario differenziato, con particolare riferimento all'attualità della pericolosità del detenuto, nonché alla capacità di collegamenti tra questi e la consorteria criminale; motivazione apparente, nonché illogica e contraddittoria sul punto. Secondo la difesa, l'ordinanza impugnata non sarebbe stata in grado di formulare un giudizio di attualità dei collegamenti del Luongo con l'ambiente criminale di provenienza; il Luongo sarebbe stato condannato, con sentenza della Corte di appello di Napoli del 19.3.2013 per il reato di cui all'art. 416 -bis cod. pen., in qualità di mero partecipe e non con la qualifica di capo, promotore o dirigente; il predetto sarebbe stato interrottamente detenuto dal giorno del suo arresto del 14.7.2008; la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, avrebbe riconosciuto nei confronti del Luongo la fungibilità della pena per la carcerazione sine titulo sofferta dal 2008 al 2010 a conferma che la condotta associativa del predetto sarebbe cessata nei primi mesi del 2008; la sentenza del 13.2.2020, richiamata nell'ordinanza impugnata, non sarebbe definitiva; il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riferito in ordine all'allontanamento dal clan del Luongo. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa Marilia di Nardo, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. CONSIDEFtATO IN DIRITTO 1. Il ricorso risulta basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità. L'art. 41 bis, comma 2-bis, della I. n. 354 del 1975, sostituito dall'art. 2, comma 25, lett. d), della I. 15 luglio 2009, n. 94, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato sono prorogabili "per successivi periodi, ciascuno pari a due anni (...), quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno". L'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione è segnato dal comma 2-sexies del novellato art. 41-bis, a norma del quale il Procuratore nazionale antimafia, il Procuratore della Repubblica che procede alle indagini preliminari, il Procuratore generale presso la Corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni della sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale (solo) "per violazione di legge". La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza delle disposizioni di legge sostanziale e processuale, all'inesistenza della motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto di risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez. 3 Un. 28 maggio 2003, Pellegrino, Rv. 224611; Sez. I, 9 novembre 2004, Santapaola, Rv. 230203; Sez. 6, n. 7651 del 14/01/2010, dep. 25/02/2010, Mannino, Rv. 246172). E', invece, da escludere che la violazione di legge possa ricomprendere il vizio di insufficienza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, che non può, evidentemente, trovare ingresso nel giudizio di legittimità in ordine all'applicazione o alla proroga del regime detentivo differenziato. Va, inoltre, osservato che, per effetto dei principi interpretativi formulati dalla giurisprudenza di legittimità e ribaditi dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 417 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la conformità alla Costituzione della disposizione di cui all'art. 41 -bis Ord. Pen. è garantita a condizione che ogni decreto applicativo o di proroga sia dotato di congrua motivazione in ordine alla sussistenza o persistenza dei presupposti per la sottoposizione al regime detentivo differenziato; che, tenuto conto della riforma ulteriore del comma 2 -bis dell'art. 41 -bis Ord. Pen., sottoposta anche a verifica di conformità ai principi costituzionali (sent. n. 190 del 2010), la proroga del decreto ministeriale postula l'accertamento della persistenza della capacità del detenuto di tenere contatti con l'associazione di riferimento, non già l'effettivo mantenimento di tali relazioni, verifica da condurre anche utilizzando gli specifici parametri ritenuti dal legislatore significativi, e non necessariamente compresenti, del profilo criminale, della posizione rivestita dal soggetto in seno all'organizzazione, della perdurante operatività del sodalizio, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non considerate in precedenza, degli esiti del trattamento intramurario, del tenore di vita dei familiari; che, "ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime" (cfr. Cass. Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, Rv. 274912). 2. Alla luce di questi principi, il Collegio osserva che la motivazione dell'ordinanza impugnata non può dirsi apparente o assolutamente inidonea a comprendere le ragioni argomentative della decisione, ovvero frutto dell'omessa considerazione della capacità del detenuto di mantenere i contatti con il sodalizio di appartenenza. Manifetamente infondate sono le doglianze espresse nel ricorso, che censurano, in modo non consentito, la struttura motivazionale del provvedimento in esame e che finiscono per richiedere una nuova valutazione delle indicate circostanze di fatto; del tutto inconsistenti sono da ritenersi, inoltre, i rilievi difensivi circa il fatto che. il Luongo -g7 sarebbe stato condannato per il reato di cui all'art. 416 —bis cod. pen. quale mero partecipe e che la condanna del 13.2.2020 non sarebbe ancora definitiva, in quanto l'applicazione del regime differenziato non è prevista solo per coloro che siano stati condannati con il ruolo di promotore ovvero con decisione irrevocabile.. Né è necessaria, al fine di ritenere legittimo il provvedimento di proroga del regime detentivo differenziato, la sopravvenienza di elementi nuovi poiché, pur dovendosi escludere qualsiasi automatismo, non occorre dare necessariamente la prova della persistenza nel tempo degli elementi inizialmente riscontrati, ma è sufficiente dimostrare, con adeguata motivazione, che, rispetto al passato, non siano sopravvenuti elementi di novità tali da affievolire o da porre nel nulla la valenza degli elementi in precedenza valutati. L'ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, senza violare la legge penale sostanziale e processuale, sottolineando l'attuale operatività del sodalizio mafioso in argomento, il ruolo rilevante esercitato dal Luongo con la coerente affermazione, in assenza di elementi concreti da cui desumere la rescissione dei vincoli delinquenziali, dell'attuale pericolo che il detenuto possa mantenere i collegamenti con l'associazione criminale di appartenenza, ove sottoposto al regime penitenziario ordinario. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza n. 186 del 2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend