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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 18957/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 20418 - 2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di via [OSCURATO:PERSONA], n. 51, Palermo - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Palermo, alla via Papireto, n. 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliata, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Palermo, alla via Agrigento, n. 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTE - RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice di Pace di Palermo in data 11.5.2021, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 febbraio 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso ex art. 14 del dec.

Igs. n. 150/2011 depositato in data 15.4.2020 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Palermo il condominio di via [OSCURATO:PERSONA], n. 51, di Palermo.

Esponeva che su incarico e per conto del condominio convenuto aveva proposto ben dieci ricorsi per decreto ingiuntivo; che aveva successivamente appreso che il condominio le aveva revocato ogni incarico; che nondimeno le sue spettanze, complessivamente pari ad euro 2.689,00, erano rimaste insolute.

Chiedeva condannarsi il convenuto al pagamento dell'importo anzidetto, oltre spese generali ed accessori di legge e con il favore delle spese di lite.

2. Resisteva il condominio di via [OSCURATO:PERSONA], n. 51, di Palermo.

3. Con ordinanza in data 11.5.2021 il Giudice di Pace di Palermo condannava il condominio convenuto a pagare all'attrice la somma di euro 2.689,00, oltre accessori di legge; condannava il convenuto a pagare all'attrice le spese di lite.

4. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il condominio di via [OSCURATO:PERSONA], n. 51, di Palermo; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato articolato in un unico motivo; ha chiesto rigettarsi l'avverso ricorso e, in ipotesi di accoglimento, accogliersi il ricorso incidentale condizionato; in ogni caso con il favore delle spese.

5. Il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza del ricorso principale e di inammissibilità del ricorso incidentale; il presidente ai sensi dell'art. 380 bis, 1° co., cod. proc. civ. ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.

6. La controricorrente ha depositato memoria.

7. Con l'unico motivo il ricorrente principale denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2956 e 2959 cod. civ.

8. Il ricorso principale è improcedibile ex art. 369, 2° co., n. 2, cod. proc. civ.; il che assorbe e rende vana la disamina del ricorso incidentale espressamente proposto in via condizionata, subordinatamente all'accoglimento del ricorso principale ("condizionatamente all'ipotesi (remota) di condivisione delle avverse tesi, avverso detta statuizione si propone ricorso incidentale, condizionato all'accoglimento dell'avverso ricorso principale": così controricorso, pag. 3).

9. [OSCURATO:PERSONA] del diritto spiega che la previsione - di cui all'art. 369, 2° co., n. 2, cod. proc. civ. - dell'onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al 1° co. della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione - a tutela dell'esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve; che, nell'ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della medesima senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve essere, quindi, dichiarato improcedibile; che tale previsione non integra alcuna lesione del precetto di cui all'art. 24 Cost., poiché la disposizione dell'art. 369 cod. proc. civ. non limita il diritto di difesa, ma impone di esercitarlo nel rispetto delle forme dettate dal codice di rito (cfr. Cass.11.5.2010, n. 11376; Cass. 27.1.2015, n. 1443).

Le sezioni unite di questa Corte, dal canto loro, hanno puntualizzato, con statuizione n. 10648 del 2.5.2017, che in tema di giudizio di cassazione deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, 2° co., n. 2, cod. proc. civ., al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest'ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio.

10. Su tale scorta si evidenzia quanto segue.

Il condominio ricorrente ha espressamente dichiarato che l'ordinanza del Giudice di Pace di Palermo in data 11.5.2021 gli è stata notificata in data 25 maggio 2021 (cfr. ricorso, pag. 2).

Non è dato in alcun modo rinvenire agli atti copia autentica dell'ordinanza impugnata con la relazione di notificazione, specificamente ai sensi dell'art. 285 cod. proc. civ., debitamente depositata unitamente al ricorso - si ribadisce - nel termine, a pena di improcedibilità, di cui al 1° co. dell'art. 369 cod. proc. civ.

Del resto, la certificazione della cancelleria in data 17.2.2022, all'uopo acquisita, non fornisce riscontro della presenza agli atti della relata di notifica dell'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], in questa sede impugnata (cfr. Cass. (ord.) 22.7.2019, n. 19695, secondo cui il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando, nei termini indicati dall'art. 369, 1° co. 1, }k 4 cod. proc. civ., copia autentica della sentenza, priva però della relazione di notificazione (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC) e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente).

11. Un'ulteriore puntualizzazione si impone.

L'ordinanza del Giudice di Pace di Palermo è stata depositata in data 11.5.2021.

Il ricorso del condominio è stato notificato a [OSCURATO:PERSONA] in data lunedì [OSCURATO:DATA_NASCITA], ossia in ogni caso allorché era decorso il termine di sessanta giorni, pur computato a far data dal dì di pubblicazione dell'ordinanza impugnata.

12. In dipendenza della declaratoria di improcedibilità del ricorso principale, il condominio va condannato a rimborsare a [OSCURATO:PERSONA] le spese del presente giudizio.

La liquidazione segue come da dispositivo.

13. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale; condanna il ricorrente principale, condominio di via [OSCURATO:PERSONA], n. 51, di Palermo, a rimborsare alla controricorrente, [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 1.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del condominio ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 10 co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. - Sottosezione H della Corte Suprema d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 20418 - 2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di via [OSCURATO:PERSONA], n. 51, Palermo - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Palermo, alla via Papireto, n. 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliata, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Palermo, alla via Agrigento, n. 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE - RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice di Pace di Palermo in data 11.5.2021, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 febbraio 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 14 del dec. Igs. n. 150/2011 depositato in data 15.4.2020 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Palermo il condominio di via [OSCURATO:PERSONA], n. 51, di Palermo. Esponeva che su incarico e per conto del condominio convenuto aveva proposto ben dieci ricorsi per decreto ingiuntivo; che aveva successivamente appreso che il condominio le aveva revocato ogni incarico; che nondimeno le sue spettanze, complessivamente pari ad euro 2.689,00, erano rimaste insolute. Chiedeva condannarsi il convenuto al pagamento dell'importo anzidetto, oltre spese generali ed accessori di legge e con il favore delle spese di lite. 2. Resisteva il condominio di via [OSCURATO:PERSONA], n. 51, di Palermo. 3. Con ordinanza in data 11.5.2021 il Giudice di Pace di Palermo condannava il condominio convenuto a pagare all'attrice la somma di euro 2.689,00, oltre accessori di legge; condannava il convenuto a pagare all'attrice le spese di lite. 4. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il condominio di via [OSCURATO:PERSONA], n. 51, di Palermo; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato articolato in un unico motivo; ha chiesto rigettarsi l'avverso ricorso e, in ipotesi di accoglimento, accogliersi il ricorso incidentale condizionato; in ogni caso con il favore delle spese. 5. Il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza del ricorso principale e di inammissibilità del ricorso incidentale; il presidente ai sensi dell'art. 380 bis, 1° co., cod. proc. civ. ha fissato l'adunanza in camera di consiglio. 6. La controricorrente ha depositato memoria. 7. Con l'unico motivo il ricorrente principale denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2956 e 2959 cod. civ. 8. Il ricorso principale è improcedibile ex art. 369, 2° co., n. 2, cod. proc. civ.; il che assorbe e rende vana la disamina del ricorso incidentale espressamente proposto in via condizionata, subordinatamente all'accoglimento del ricorso principale ("condizionatamente all'ipotesi (remota) di condivisione delle avverse tesi, avverso detta statuizione si propone ricorso incidentale, condizionato all'accoglimento dell'avverso ricorso principale": così controricorso, pag. 3). 9. [OSCURATO:PERSONA] del diritto spiega che la previsione - di cui all'art. 369, 2° co., n. 2, cod. proc. civ. - dell'onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al 1° co. della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione - a tutela dell'esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve; che, nell'ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della medesima senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve essere, quindi, dichiarato improcedibile; che tale previsione non integra alcuna lesione del precetto di cui all'art. 24 Cost., poiché la disposizione dell'art. 369 cod. proc. civ. non limita il diritto di difesa, ma impone di esercitarlo nel rispetto delle forme dettate dal codice di rito (cfr. Cass.11.5.2010, n. 11376; Cass. 27.1.2015, n. 1443). Le sezioni unite di questa Corte, dal canto loro, hanno puntualizzato, con statuizione n. 10648 del 2.5.2017, che in tema di giudizio di cassazione deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, 2° co., n. 2, cod. proc. civ., al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest'ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio. 10. Su tale scorta si evidenzia quanto segue. Il condominio ricorrente ha espressamente dichiarato che l'ordinanza del Giudice di Pace di Palermo in data 11.5.2021 gli è stata notificata in data 25 maggio 2021 (cfr. ricorso, pag. 2). Non è dato in alcun modo rinvenire agli atti copia autentica dell'ordinanza impugnata con la relazione di notificazione, specificamente ai sensi dell'art. 285 cod. proc. civ., debitamente depositata unitamente al ricorso - si ribadisce - nel termine, a pena di improcedibilità, di cui al 1° co. dell'art. 369 cod. proc. civ. Del resto, la certificazione della cancelleria in data 17.2.2022, all'uopo acquisita, non fornisce riscontro della presenza agli atti della relata di notifica dell'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], in questa sede impugnata (cfr. Cass. (ord.) 22.7.2019, n. 19695, secondo cui il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando, nei termini indicati dall'art. 369, 1° co. 1, }k 4 cod. proc. civ., copia autentica della sentenza, priva però della relazione di notificazione (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC) e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente). 11. Un'ulteriore puntualizzazione si impone. L'ordinanza del Giudice di Pace di Palermo è stata depositata in data 11.5.2021. Il ricorso del condominio è stato notificato a [OSCURATO:PERSONA] in data lunedì [OSCURATO:DATA_NASCITA], ossia in ogni caso allorché era decorso il termine di sessanta giorni, pur computato a far data dal dì di pubblicazione dell'ordinanza impugnata. 12. In dipendenza della declaratoria di improcedibilità del ricorso principale, il condominio va condannato a rimborsare a [OSCURATO:PERSONA] le spese del presente giudizio. La liquidazione segue come da dispositivo. 13. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale; condanna il ricorrente principale, condominio di via [OSCURATO:PERSONA], n. 51, di Palermo, a rimborsare alla controricorrente, [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 1.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del condominio ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 10 co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. - Sottosezione H della Corte Suprema d
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