CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 gennaio 2025
Cassazione n. 01342/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]’ in sostituzione di [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse del ricorrente, che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA] appello di Catanzaro, con la sentenza emessa il 9 gennaio 2025, per quanto qui di rilievo in ordine al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], confermava quella del Tribunale di Cosenza, che ne aveva accertato la responsabilità penale in relazione a plurime condotte di bancarotta fraudolenta societaria. In primo luogo, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto, [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di diritto dal 17 marzo 2014 della fallita [OSCURATO:SOCIETA].- fallimento dichiarato con sentenza del 18 dicembre 2015- concorreva nella distra zione de gli importi di oltre 6.900,00 euro (capo 5) e di oltre 17.000,00 euro (capo 6) , prelevandoli dai conti correnti della società per fini personali nel corso dell’anno 2014. Concorreva, poi, nella distra zione , nella medesima qualità, del ramo di azienda mediante cessione alla [OSCURATO:SOCIETA]., società riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], per un importo non congruo e con versamento di euro 14.399,16 a fronte del valore di 303.874,41 (capo 7). Inoltre, concorreva nella distrazione del complesso aziendale della fallita mediante affitto in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., senza pagamento del corrispettivo pattuito (capo 8). Da ultimo, cagionava il fallimento, a mezzo delle operazioni dolose , conseguente all’inadempimento di alcune obbligazioni fiscali a partire dal marzo 2014 (Iva, [OSCURATO:PERSONA]), gravando la fallita di un debito di 318.540,76(capo 2). 2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] di cinque motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 216 e 223 l. fall., 40 e 110 cod.pen. e vizio di motivazione in riferimento alle condotte di cui ai capi 7) e 8) della imputazione. Il ricorrente si duole dell’errore della Corte di Appello di aver trattato congiuntamente due diverse doglianze,riferite a due diverse imputazioni - quella del capo 8)e del capo 7) - considerate autonome fattispecie di bancarotta. Ricapitolati i motivi di appello, quanto al capo 8), lamenta il ricorrente il difetto della prova quanto alla concreta idoneità della condotta contestata a pregiudicare l’integrità della garanzia patrimoniale, con conseguente deficit di rappresentazione, da parte dell’imputato, del pericolo per la conservazione di detta garanzia patrimoniale. In particolare, la Corte di appello non avrebbe valutato che il contratto di affitto prevedeva l’obbligo di reintegra e clausole di salvaguardia che consentivano di preservare la garanzia patrimoniale, nonché il diritto della cedente di esperire l’azione di regresso in caso di inadempimento dei canoni di noleggio; inoltre, il canone fu ridimensionato perché dal contratto di affitto furono espunti gli automezzi, i macchinari, le certificazioni Soa. In sostanza l’operazione non avrebbe i connotati della fraudolenza perché il canone risultava congruo in difetto di un depauperamento per la fallita. In relazione al capo 7) - che contesta la cessione del ramo di azienda - il ricorrente evidenzia come l’operazione abbia avuto ad oggetto solo una parte dei componenti dell’azienda cedente, in favore della cessionaria, e non avrebbe dato vita ad un distacco dalla società in questione di una preesistente articolazione funzionalmente autonoma, idonea ad essere utilmente collocata sul mercato, da qualificarsi come aziendaoggetto di cessione, cosicché non si sarebbe verificata la cessione anche dell’avviamento, vale a dire il passaggio della clientela, delle autorizzazioni amministrative, del management aziendale, delle commesse di lavoro in favore della società cessionaria. 4. Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rigetto del secondo motivo di appello, avente ad oggetto le somme da pagare a titolo di cessione, oltre a quelle del TFR. Il ricorrente lamenta, in ordine al capo 7), vizio di motivazione quanto all’effettiva corresponsione - a mezzo compensazione - della somma per stipendi delle maestranze (euro 55.216,88),e non solo delle somme a titolo di TFR (euro 14.399,16), da parte della cessionaria alla fallita, cosicché l’importo complessivamente versato – euro 69.616,04 - risult erebbe essere pari a quello dovuto dalla cessionaria nell’arco temporale in questione, essendo il totale dovuto pari a 70mila euro ( il rateo mensile previsto era pari a 5000,00 euro , risultando pari a 14 mesi il periodo dal contratto alla sentenza di fallimento). La motivazione della Corte di appello non prende atto di tale versamento, né della circostanza che il pagamento delle maestranze riguardava il rapporto antecedente, che le stesse avevano con la fallita, e non quello in essere con la cessionaria. 5. Il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 216,comma 1, 223, comma primo, e 223, comma secondo , n. 2 cod. proc. pen. e illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione della fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale quanto ai capi 7) e 8). Il ricorrente evidenzia l’assenza degli elementi essenziali per l’integrazione della fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ossia la prova che l’atto di cessione abbia costituito una vera distrazione o dissipazione di beni aziendali, che il prezzo della cessione fosse incongruo, che non vi fosse stato un accollo dei debiti della fallita da parte della cessionaria. Da ciò deriverebbe che i fatti di cui ai capi 7) e 8) dell’imputazione debbano essere qualificati come atti cagionanti il dissesto exart. 223, comma 2, n. 2 l. fall., con la conseguenza che doveva essere accertato il nesso eziologico tra le condotte e lo stato di insolvenza. 6. Il quarto motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 40 e 110 cod. pen., 216 e 223 l. fall. In relazione alle imputazioni di cui ai capi 5) e 6), la difesa evidenzia come dalla sentenza di primo grado emergesse che solo [OSCURATO:PERSONA] fosse titolare delle credenziali bancarie e operava sui conticorrenti, mentre [OSCURATO:PERSONA], al contrario, non aveva né deleghe né materiale disponibilità . P er tale motivo lo stesso [OSCURATO:PERSONA] doveva essere mandato assolto, stante l’assenza di prova in merito al contributo materiale o morale garantito per consentire i prelievi contestati. Inoltre, la Corte di appello ha fatto discendere il concorso di [OSCURATO:PERSONA] dalle risultanze delle intercettazioni eseguite nel 2018, nonostante i fatti oggetto di contestazione riguardassero l’anno 2014. A fronte di ciò, la Corte territoriale , secondo quanto sostenuto dalla difesa, avrebbe dovuto anche indicare la modalità del contributo concorsuale del [OSCURATO:PERSONA] in relazione a fatti risalenti al 2014, poiché dalle intercettazioni dell’anno 2018 risulterebbe solo che [OSCURATO:PERSONA] è un semplice dipendente di [OSCURATO:PERSONA]. In relazione ai capi 7) e 8) e al capo 2) il ricorrente contesta che non emerge nessun dato fattuale, che permetta di affermare la sussistenza dell’elemento soggettivo in capo al [OSCURATO:PERSONA]. Èbene considerare che, al fine di poter affermare che le operazioni di fitto d’azienda e di cessione avessero carattere simulato, dunque fraudolento, dovevano essere indicati elementi di fatto in forza dei quali fosse possibile concludere nel senso che, sin dalla fase preparatoria, sussistesse, in capo al [OSCURATO:PERSONA], la consapevolezza e la volontà di porre in essere operazioni distrattive. 7. Il quinto motivo deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in ordine al capo 2), rilevabile exart. 609, comma 2, cod. proc. pen. Lamenta il ricorrente vizio di motivazione in ordine alla natura della contestazione e all’esistenza del nesso eziologico tra il debito erariale e lo stato di insolvenza che ha portato alla dichiarazione di fallimento. In più, evidenzia che, per l’integrazione del delitto di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, non rileva la sola circostanza che l’amministratore della società fallita non abbia adempiuto all’assolvimento delle obbligazioni tributarie determinate dal comportamento di altri e precedenti amministratori. [OSCURATO:SOCIETA] Appello, sul punto, non avrebbe effettuato alcuna precisazione quanto alla natura sistematica degli inadempimenti. 8. Il ricorso è stato trattato con l’interventoorale delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato. I primi tre motivi vanno trattati congiuntamente , in quanto strettamente connessi. 1.1 [OSCURATO:SOCIETA] appello evidenzia come [OSCURATO:PERSONA], già amministratore della fallitaIncabit S.r.l., tra il gennaio 2012 e il marzo 2014 distraeva danaro per l’importo di circa un milione di euro. L’ingresso di [OSCURATO:PERSONA] nella compagine sociale intervenne il 17 marzo 2014, con l’acquisto delle quote sociali della fallita dalla madre del [OSCURATO:PERSONA], divenendo così amministratore della società. L’accusa rivolta a [OSCURATO:PERSONA] è di aver concorso con [OSCURATO:PERSONA], sottoscrivendo i relativi atti, nello svuotamento della società fallita per favorire altra società, quella costituita in data 17 settembre 2013, intestata al figlio e alla moglie di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] appello ricostruisce la sequenza delle operazioni poste in essere a partire dal subentro di [OSCURATO:PERSONA], che appena quattro giorni dopo aver assunto il ruolo di amministratore sottoscriveva- il punto è affermato dalla Corte territoriale al fol. 4 e non è contestato –il contratto di fitto dell’intera azienda – costituita da immobili, sede, beni mobili strumentali, contratti di lavoro subordinato con le maestranze- in favore della cessionaria , facente capo al figlio e alla moglie di [OSCURATO:PERSONA]. Il contratto prevedeva il versamento di 72mila euro annui, pari a 6 mila euro mensili, non quindi ai 5mila euro indicati dalla difesa in ricorso . Il 23 luglio 2014 un ulteriore accordo integrava il contratto di fitto , ricomprendendovi anche ulteriori commesse. Il 1 agosto 2014 il contratto di fitto, ferme le pattuizioni precedenti, veniva limitato solo alcuni beni strumentali e il prezzo veniva ridotto a 7200 euro annui, pari a 600 euro mensili. Contestualmente veniva stipulata –sempre fra la fallita e la [OSCURATO:SOCIETA]. -una cessione del ramo di azienda avente ad oggetto macchinari e autovetture (non più, quindi, oggetto di affitto) per un corrispettivo di oltre 303mila euro, da versare in ratei da 5mila euro mensili, suscettibili di parziale compensazione con i crediti vantati dalla cessionaria per effetto dell’accollo dei pagamenti del TFR dovuto alle maestranze, quantificato in poco più di 14mila euro. 1.2 Va da subito evidenziato come la motivazione offerta dalla Corte di appello sia priva di manifeste illogicità e sia in sintonia con i principi fissati da questa Corte di legittimità in tema di distrazione fraudolenta. Va anche rilevato come il ricorrente parta da presupposti fattuali in parte diversi da quelli ritenuti comprovati dalla sentenza impugnata, in assenza di specifiche denunce di travisamento, limitandosi le doglianze a sollecitare questa Corte di legittimità a valutazioni di merito non consentite, di tipo ricostruttivo dei fatti o rivalutativo dei medesimi. 1.3 In primo luogo corretta e non manifestamente illogica è la valutazione complessiva delle operazioni contestate ai capi 7) e 8) in quanto le stesse, come ricostruite dalla sentenza impugnata, risultano certamente autonome ma in sequenza, tese a determinare la spoliazione effettiva della fallenda in favore della società dei familiari del [OSCURATO:PERSONA]. A tal riguardo è noto che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito, in cui si concreta l'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore degli organi concorsuali. In tal senso, pertanto, anche il contratto di affitto di azienda può connotarsi in modo da integrare una bancarotta per distrazione e ciò tanto nel caso in cui l’affitto venga stipulato con canoni incongrui o simulati (Sez. 5, n. 44891 del 9 ottobre 2008, P.M. in proc. Quattrocchi, Rv. 241830), quanto in quello cui la stipula avvenga al preciso scopo di trasferire la disponibilità dei beni societari ad altro soggetto giuridico in previsione del fallimento (Sez. 5, n. 36850 del 06/10/2020, Piazzi, Rv. 280106 – 01; Sez. 5, n. 16748 del 13/02/2018, Morelli, Rv. 272841 – 01; Sez. 5, n. 46508 del 27 novembre 2008, Scire' e altri, Rv. 242614; Sez. 5, n. 3302 del 28 gennaio 1998, Martinel, Rv. 209947; Sez. 5, n. 11207 del 29 ottobre 1993, Locatelli ed altri, Rv. 196456). Non solo, è statoaltresì precisato che integra il reato di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale qualsiasi forma di cessione di un ramo d'azienda che renda non più possibile l'utile perseguimento dell'oggetto sociale senza garantire contestualmente il ripiano della situazione debitoria della società (Sez. 5, n. 10778 del 10 gennaio 2012, Petruzziello, Rv. 252008) e più specificamente l'affitto d'azienda al quale non consegua l'incasso dei canoni pattuiti da parte della società fallita, senza che sia addotta alcuna giustificazione in proposito (Sez. 5, n. 16989 del 2 aprile 2014, Costa, Rv. 259858). In tali consolidati principi trova risposta il richiamo, formulato anche con i motivi di ricorso in esame, alle condizioni di salvaguardia previste per gli organi concorsuali: tali clausole costituiscono un irrilevante post - factum rispetto alla condotta di pericolo concreto oggetto di sanzione da parte del legislatore. Tanto più che risulta che alcuna azione sia stata posta in essere dalla società fallenda, prima della sentenza dichiarativa del fallimento. Difatti, la bancarotta fraudolenta distrattiva o dissipativa prefallimentare è un reato di pericolo concreto da valutarsi ex ante, benché riferito al momento della declaratoria dello stato di insolvenza e con riguardo agli atti depauperativi commessi nella c.d. "zona del rischio penale". (Sez. 5, n. 20096 del 26/01/2024, Parcesepe, Rv. 286501 –01, che in motivazione ha precisato che non deve confondersi l'esposizione al pericolo, sufficiente per l'integrazione del reato, con il danno alla massa dei creditori, il quale costituisce un post factum, irrilevante per la realizzazione della fattispecie). Anche la sussistenza di un prezzo congruo, in assenza del pagamento dello stesso o di una concreta azione che segni il perseguimento concreto ed effettivo dell’interesse della società e dei suoi creditori, mette in pericolo il bene tutelato dalla norma incriminatrice. D’altro canto, la concreta messa in pericolo delle ragioni del ceto creditorio, come correttamente rilevato dalla Corte di appello, si sostanzia nell’assenza di una adeguata e corrispondente controprestazione da parte della cessionaria - che riequilibri la situazione patrimoniale della cedente - e nel rendere impossibile il proseguimento dell’attività della società cedente. Né rileva in alcun modo la forma giuridica delle operazioni poste in essere e la loro tipicità o meno - contratto di affitto, cessione di azienda da ritenersi, secondo la difesa, esclusa per la mancata cessione dell’avviamento –in quanto ciò che risulta decisivo per il pericolo concreto è l’irragionevolezza di una operazione che impoverisca la cedente,impendendole di perseguire il proprio scopo sociale. La doglianza - relativ a al debito della cessionaria di 70 mila euro , per il contratto di affitto, che sarebbe stato interamente compensato- risulta infondata in quanto smentita, con motivazione non manifestamente illogica, dalla sentenza impugnata: i pagamenti ulteriori ai lavoratori -oltre a quelli dei 14 mila euro per il TFR, accollato dalla cessionaria per le maestranze e maturato nel periodo di attività in favore della cedente – sono invece da imputarsi alle prestazioni che i dipendenti avevano fornito direttamente alla cessionaria (e non alla cedente) e , dunque, non potevano essere posti in compensazione. In tal senso, il ricorso non deduce in modo specifico il travisamento a fronte della ricostruzionefattuale da parte della Corte di appello. Pertanto, la sentenza impugnata fa buon governo del principio per cui in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763): elementi di fraudolenza correttamente ritenuti sussistenti, per la cointeressenza di [OSCURATO:PERSONA] nella società cessionaria avvantaggiata, per la sostanziale spoliazione dei beni e impossibilità di proseguire nella attività da parte della fallita , per la irragionevolezza delle operazioni, per la identità di sede delle società, cedente e cessionaria, il che per altro, in uno alla ditta sostanzialmente sovrapponibile, palesava la continuità fra le due società agli occhi di fornitori e clienti. In tal senso, anche la doglianza del terzo motivo, tesa a ottenere una riqualificazione delle condotte nei fatti di bancarotta da cagionamento del dissesto, ex art. 223, comma secondo , n. 2 l. fall., al fine si sollecitare una verifica di sussistenzadel nesso eziologico e dolo, risulta « fuori fuoco» . Difattisussistono, per le ragioni esposte dalla Corte territoriale, gli elementi costitutivi del delitto di bancarotta societariafraudolenta per distrazione, in forza degli indici di fraudolenza descritti, cosicché non è fondata la censura. Come si è osservato in dottrina la bancarotta patrimoniale fraudolenta postula il compimento di atti di distrazione o dissipazione di beni societari tali da creare pericolo per le ragioni creditorie, a prescindere dalla circostanza che abbiano prodotto il fallimento, essendo sufficiente che questo sia effettivamente intervenuto. La fattispecie di causazione del fallimento a mezzo di operazioni dolose implica, invece, che tali ultime condotte non costituiscano distrazione o dissipazione di attività, ponendosi in nesso eziologico con il fallimento. Il reato ex art. 223, comma secondo , n. 2, l. fall. risulta quindi residuale rispetto alla condotta di bancarotta distrattiva, anche per la sua collocazione al comma secondo dell’art. 223, dopo che il primo comma rinvia alle condotte tipizzate dall’art. 216 l. fall. Si tratta di condotte che non rientrano in quelle a forma vincolata previste dall’art. 216l. fall.: il legislatore ha previsto, per garantire una selezione della causazione penalmente rilevanteex art. 223, comma 2, n. 2 , la necessità del dolo -e, per le operazioni dolose, della prevedibilità in concreto - del dissesto - e non del solo pericolo-nonché la sussistenza dell’evento , elementi non richiest i per la fattispecie prevista dall’art. 223, comma primo, e 216, comma primo, l. fall. Infatti, a riprova della distinzione delle condotte, questa Corte ha osservato come la fattispecie di fallimento cagionato da operazioni dolose, prevista dall'art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall., presuppone una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo, ma da un fatto di maggiore complessità strutturale, riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato e si distingue dalle ipotesi generali di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di cui al combinato disposto degli artt. 223, comma primo, e 216, comma primo, n. 1), legge fall. -in cui, invece, le disposizioni di beni societari (qualificabili in termini di distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione) sono caratterizzate, secondo una valutazione "ex ante", da manifesta ed intrinseca fraudolenza, in assenza di qualsiasi interesse per la società amministrata (Sez. 5, n. 12945 del 25/02/2020, Mora, Rv. 279071 –01; conf.: N. 17690 del 2010 Rv. 247314 –01). Nel caso in esame gli atti esaminati sono autonomamente già distrattivi, cosicché la fattispecie residuale delle operazioni dolose non può trovare applicazione in ordine alla condotta contestata ai capi 7) e 8). Non di meno, è configurabile il concorso materiale delle due fattispecie di reato quando riguardino condotte fra loro diverse, come è nel caso in esame fra quelle contestate ai capi 7) e 8) e quella contestata al capo 2) in via suppletiva. 1.4 Va, pertanto, riaffermato il principio (cfr. Sez. 5, n. 533 del 14/10/2016, dep. 2017, Zaccaria,Rv. 269019 – 01 ; conf. N. 17978 del 2010 Rv. 247247 - 01, N. 24051 del 2014 Rv. 260142 –01) per il quale i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (artt. 216 e 223, comma primo, l. fall.) e quello di bancarotta impropria di cui all' art. 223 comma secondo, n. 2, l. fall. hanno ambiti diversi: il primo postula il compimento di atti di distrazione o dissipazione di beni societari ovvero di occultamento, distruzione o tenuta di libri e scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione delle vicende societarie, atti tali da creare pericolo per le ragioni creditorie, a prescindere dalla circostanza che abbiano prodotto il fallimento, essendo sufficiente che questo sia effettivamente intervenuto; il secondo concerne, invece, condotte dolose che non costituiscono distrazione o dissipazione di attività - né si risolvono in un pregiudizio per le verifiche concernenti il patrimonio sociale da operarsi tramite le scritture contabili -ma che devono porsi in nesso eziologico con il fallimento. Ne consegue che, in relazione ai suddetti reati, mentre è da escludere il concorso formale è, invece, possibile il concorso materiale qualora, oltre ad azioni ricomprese nello specifico schema della bancarotta ex art. 216 l. fall., si siano verificati differenti ed autonomi comportamenti dolosi i quali - concretandosi in abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per l'andamento economico finanziario della società -siano stati causa del fallimento. 1.5 Ne consegue l’infondatezza dei motivi dal primo al terzo. 2. In ordine al quarto motivo, relativo ai prelievi di denaro operati da [OSCURATO:PERSONA], il rimprovero mosso al ricorrente è di avere, nella qualità di amministratore di diritto, concorsonel reato omettendo ogni vigilanza a riguardo, consapevole delle condotte distrattive. A ben vedere l'amministratore di diritto risponde, unitamente all'amministratore di fatto, per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire; a tal fine, è necessario, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza, da parte del primo, che l'amministratore effettivo distrae, occulta, dissimula, distrugge o dissipa i beni sociali. Tale consapevolezza, se da un lato non deve investire i singoli episodi nei quali l'azione dell'amministratore di fatto si è estrinsecata, dall'altro, non può essere desunta dal semplice fatto che il soggetto abbia acconsentito a ricoprire formalmente la carica di amministratore; tuttavia, allorché si tratti di soggetto che accetti il ruolo di amministratore esclusivamente allo scopo di fare da prestanome, la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possono scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l'accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale) possono risultare sufficienti per l'affermazione della responsabilità penale (ex multisSez. 5 n. 22846 del 13 marzo 2014, Pertile, in motivazione; Sez. 5, n. 19049 del 19 febbraio 2010, Succi e altri, Rv. 247251; Sez. 5, n. 7208 del 26 gennaio 2006, Filippi ed altro, Rv. 233637; Sez. 5, n. 28007 del 4 giugno 2004, Squillante, Rv. 228713). Ma nel caso in esame, a ben vedere, la Corte territoriale evidenzia come [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto un ruolo attivo e consapevole, sottoscrivendo atti che determinarono la distrazione dei beni e la spoliazione della società che amministrava, anche mantenendo un rapporto con [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto, per quanto emerge dalle captazioni richiamate sia in primo che in secondo grado dai Giudici di merito. Dalle stesse risultava che [OSCURATO:PERSONA] svolgeva attività alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] e del figlio Maurizio e aderiva alle scelte operative. Tali affermazioni sono ‘attaccate’ in modo generico dal ricorrente, che si limita a contestare la posteriorità delle captazioni rispetto all’epoca dei fatti. Ma tale censura risulta del tutto astratta, in quanto doveva, anche in questo caso, contestarsi in modo specifico la conclusione delle sentenze di merito tratta dal contenuto delle intercettazioni , denunciandone il travisamento o l’illogicità manifesta della interpretazione. Il motivo è pertanto aspecifico. 3. In ordine al quinto motivo è inerente alla contestazione dell’art. 223, comma 2, n. 2, l. fall. in ordine all’omesso adempimento delle obbligazioni fiscali a partire dal marzo 2014, mese nel quale l’imputato acquisì la qualità di amministratore di diritto della società. Il motivo èperò inedito. 3.1 La doglianza, infatti, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto. Va premesso che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata, contraddittoria, o manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello. Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello, dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368). D’altro canto, lo stesso ricorrente appare consapevole della natura inedita della doglianza, richiamando la possibilità di intervento di questa Corte exart. 609, comma 2, cod. proc. pen. Nel caso in esame lamenta il ricorrente gli omessi accertamenti - da parte delle sentenze di merito –sul nesso causale fra la condotta di inadempimento e il dissesto, sulla natura sistematica dell’inadempimento e sul dolo richiesto. Si tratta però, non di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo né di questioni non deducibili in grado di appello, bensì di questioni che ben potevano essere proposte in sede di merito. 3.2 Va, pertanto, riaffermato il principio per il quale in tema di ricorso per cassazioneè consentito superare i limiti del devolutum e dell'ordinata progressione dell'impugnazione soltanto per le violazioni di legge che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello, come nell'ipotesi di ius superveniens, e per le questioni di puro diritto, sganciate da ogni accertamento del fatto, rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Non sono proponibili per la prima volta in cassazione, invece, le questioni giuridiche che presuppongono un'indagine di merito che, incompatibile con il sindacato di legittimità, deve essere richiesta o almeno prospettata nella sua sede naturale. La mancata devoluzione di siffatta questione in sede propria preclude ogni successiva doglianza e rende intangibile la decisione formatasi sul punto o capo, poi investito dal ricorso (Sez. 5, n. 9360 del 24/04/1998, Fichera, Rv. 211441 –01; nello stesso senso, Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651 –01; conf. N. 13387 del 2014 Rv. 259730 – 01)