CassazionesentenzaSezione UDecisione del 16 gennaio 2025
Cassazione n. 06595/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. 2. 2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16358/2024R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per procura alle liti allegata al ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA] , domiciliato ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione in Roma, piazza Cavour. -ricorrente- contro CONSIGLIO DELL’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DI CASSAZIONE. e R.G. n. 16358/2024.-Intimati - avverso sentenza n. 292del 5/7/2024 del [OSCURATO:PERSONA]. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza de l 4 / 2 /202 5 dal [OSCURATO:PERSONA]. Udite le conclusioni del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il giudizio sia dichiarato estintoper rinuncia. La Corte, letto il ricorso proposto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 292 del 5/7/2024 del [OSCURATO:PERSONA], che aveva confermato la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di [OSCURATO:PERSONA] che lo aveva dichiarato responsabile dei cap i 1) e 3 ) di incolpazione, per avere violato, con condotte commesse a partire dal 2017 nei confronti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], il disposto dell’art. 29, commi 1, 3 e 4, del [OSCURATO:PERSONA], e gli aveva irrogato la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione forense per quattro mesi; rilevato che il ricorrente,con atto del 16.1.2025, sottoscritto personalmente e dal suo procuratore, ha dichiarato di rinunziare al ricorso; che nulla deve disporsi sulle spese del giudizio , in difetto di attività difensiva dell’intimato; che nulla deve altresì disporsi in ordine alla debenza del c.d. doppio contributo, prevista dall’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, applicandosi tale misura soltanto nelle ipotesiin cui l'impugnazione sia rigettata ovvero dichiarata inammissibile o improcedibile, tenuto conto che nessuna pronuncia al riguardo deve essere adottata in caso di rinuncia al ricorso (Cass. Sez. un. n. 19976 del 2024; Cass. n. 14782 del 2018); visti gli artt. 390 e art.391 cod. proc. civ. P. T. M. dichiara estinto il giudizio di cassazione. R.G. n. 16358/2024.Dispone che, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente , in caso di diffusione del presente provvedimento. Così deciso in Roma, nella Camera