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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 561/2021

ECLI:EU:C:2021:371
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019CC0428

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 6 maggio 2021 ( 1 ) Causa C‑428/19 OL, PM, RO contro [OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA]. [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] (Corte di Gyula, Ungheria), già [OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA] (Corte amministrativa e del lavoro di Gyula, Ungheria)] «Rinvio pregiudiziale – Direttiva 96/71/CE – Libera prestazione dei servizi – Distacco di lavoratori nell’ambito della prestazione di servizi – Conducenti impiegati nel trasporto internazionale – Rispetto delle tariffe minime salariali dello Stato di distacco – Indennità giornaliera – Regolamento (CE) n. 561/2006 – Indennità per il risparmio di carburante»

I. Introduzione

1. I ricorrenti nel procedimento principale sono conducenti di veicoli adibiti al trasporto internazionale.

Essi sono regolarmente distaccati dall’Ungheria alla Francia.

Sostenendo che il loro salario effettivo durante il distacco è molto inferiore al salario minimo francese applicabile, in violazione dunque delle condizioni di occupazione garantite dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 96/71/CE ( 2 ) (in prosieguo: la «direttiva relativa ai lavoratori distaccati»), i ricorrenti hanno proposto ricorso contro il datore di lavoro ungherese dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (Corte di Gyula, Ungheria).

2. È in tale contesto che il giudice del rinvio chiede, in particolare, anzitutto se la direttiva relativa ai lavoratori distaccati si applichi ai ricorrenti; in secondo luogo, se le indennità di trasferta corrisposte ai ricorrenti debbano considerarsi parte integrante del loro salario minimo; in terzo luogo, se un’indennità per il risparmio di carburante occasionalmente versata ai ricorrenti abbia un carattere tale da mettere in pericolo la sicurezza stradale, in violazione del regolamento (CE) n. 561/2006 ( 3 ).

II. Contesto normativo

1. Direttiva 96/71

3. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva relativa ai lavoratori distaccati, «[l]a presente direttiva si applica alle imprese stabilite in uno Stato membro che, nel quadro di una prestazione di servizi transnazionale, distacchino lavoratori (…) nel territorio di uno Stato membro».

4. L’articolo 2 della direttiva relativa ai lavoratori distaccati definisce il «lavoratore distaccato» come «il lavoratore che, per un periodo limitato, svolge il proprio lavoro nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio lavora abitualmente».

5. L’articolo 3 della direttiva relativa ai lavoratori distaccati verte sulle «[c]ondizioni di lavoro e di occupazione».

Lo stesso dispone, nella parte qui pertinente, quanto segue: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché, qualunque sia la legislazione applicabile al rapporto di lavoro, le imprese di cui all’articolo 1, paragrafo 1 garantiscano ai lavoratori distaccati nel loro territorio le condizioni di lavoro e di occupazione relative alle materie in appresso indicate che, nello Stato membro in cui è fornita la prestazione di lavoro, sono fissate: – da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, e/o (…) c) tariffe minime salariali, comprese le tariffe maggiorate per lavoro straordinario; il presente punto non si applica ai regimi pensionistici integrativi di categoria; (…) Ai fini della presente direttiva, la nozione di tariffa minima salariale di cui al primo comma, lettera c) è definita dalla legislazione e/o dalle prassi nazionali dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è distaccato. (…)

7. I paragrafi da 1 a 6 non ostano all’applicazione di condizioni di lavoro e di occupazione che siano più favorevoli ai lavoratori.

Le indennità specifiche per il distacco sono considerate parte integrante del salario minimo, purché non siano versate a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute a causa del distacco, come le spese di viaggio, vitto e alloggio».

2. Regolamento n. 561/2006

6. Il capo III del regolamento n. 561/2006, intitolato «Responsabilità dell’impresa di trasporto», contiene soltanto l’articolo

10. Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, «[è] vietato alle imprese di trasporto retribuire i conducenti salariati o concedere loro premi o maggiorazioni di salario in base alle distanze percorse e/o al volume delle merci trasportate, se queste retribuzioni siano di natura tale da mettere in pericolo la sicurezza stradale e/o incoraggiare l’infrazione del presente regolamento».

III. Fatti, procedimento nazionale e questioni pregiudiziali

7. Nel 2015 e nel 2016, i ricorrenti nel procedimento principale hanno stipulato contratti di lavoro con [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «resistente»), una persona giuridica con sede in Ungheria, per un impiego come conducenti di veicoli adibiti al trasporto internazionale.

8. Con tali contratti, la resistente si impegnava a versare ai suoi dipendenti, oltre allo stipendio base, indennità di trasferta che aumentano in funzione della durata del distacco.

Secondo il giudice del rinvio, un opuscolo informativo della resistente precisa che le indennità di trasferta hanno lo scopo di coprire le «spese sostenute all’estero».

In conformità alle condizioni del contratto di lavoro, ma a sua discrezione, la resistente corrisponde inoltre ai suoi conducenti un’indennità per il risparmio di carburante in caso di consumo di carburante inferiore al livello «normale».

9. Il lavoro svolto dai ricorrenti richiedeva che essi viaggiassero in minibus in Francia e che, quindi, nello svolgimento della prestazione lavorativa attraversassero le frontiere diverse volte.

All’inizio di ogni distacco all’estero, la resistente consegnava ai suoi conducenti una dichiarazione autenticata da un notaio ungherese, unitamente a un’ attestation de détachement (attestazione di distacco) redatta dal Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion (Ministro del lavoro francese), indicanti una retribuzione dei lavoratori pari a EUR 10,40 all’ora.

Detto salario è superiore al salario minimo orario francese in tale settore occupazionale, che è fissato a EUR 9,76.

10. I ricorrenti nel procedimento principale hanno proposto ricorso contro la resistente dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (Corte di Gyula) sostenendo che il loro salario relativo al lavoro svolto in Francia non raggiunge il salario minimo francese.

In base al loro contratto di lavoro, i ricorrenti hanno ricevuto un salario mensile lordo di EUR 544, che equivale a circa EUR 3,24 all’ora.

In conseguenza di ciò permane una differenza di EUR 6,52 all’ora tra il salario minimo francese e il salario orario percepito da detti conducenti.

11. La resistente, da parte sua, sostiene che la differenza di EUR 6,52 all’ora tra il salario minimo francese e il salario orario percepito dai ricorrenti è di fatto coperta dall’indennità di trasferta e dall’indennità per il risparmio di carburante corrisposte ai ricorrenti.

Entrambe le indennità in questione costituiscono parte integrante del salario dei ricorrenti e, di conseguenza, questi ultimi hanno ricevuto una retribuzione equivalente al salario minimo francese.

12. Alla luce delle considerazioni che precedono, la [OSCURATO:PERSONA] (Corte di Gyula) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva [relativa ai lavoratori distaccati], in combinato disposto con gli articoli 3 e 5 della stessa e con gli articoli 285 e 299 del Codice del lavoro [ungherese], debbano essere interpretati nel senso che la violazione di tale direttiva e della normativa francese in materia di salario minimo può essere invocata da parte di lavoratori ungheresi nei confronti dei loro datori di lavoro ungheresi nell’ambito di un procedimento avviato dinanzi ai giudici ungheresi. 2) Se l’indennità di trasferta intesa a coprire le spese sostenute durante il distacco di un lavoratore all’estero debba considerarsi parte integrante del salario. 3) Se sia in contrasto con l’articolo 10 del [regolamento n. 561/2006] una prassi in base alla quale, in caso di un risparmio determinato in funzione della distanza percorsa e del consumo di carburante, il datore di lavoro corrisponde al conducente di un mezzo di trasporto, secondo una formula, un’indennità che non costituisce parte integrante del salario stabilito nel suo contratto di lavoro e per cui non vengono versati né imposte né contributi previdenziali.

Tenendo tuttavia conto del fatto che [l’indennità per] il risparmio di carburante induce i conducenti di mezzi di trasporto a guidare in un modo tale che potrebbe mettere a repentaglio la sicurezza del traffico (ad esempio, utilizzando il più a lungo possibile il sistema a ruota libera in discesa). 4) Se la [direttiva relativa ai lavoratori distaccati] sia applicabile al trasporto internazionale di merci, in particolare tenuto conto del fatto che la Commissione europea ha avviato una procedura d’infrazione contro la Francia e la Germania a causa della loro applicazione della normativa relativa al salario minimo al settore dei trasporti su strada. 5) Se una direttiva che non sia stata trasposta nel diritto nazionale possa di per sé creare obblighi a carico di un privato e costituire, pertanto, da sola la base giuridica di una domanda nei confronti di un privato nell’ambito di una causa intentata dinanzi a un giudice nazionale».

13. I ricorrenti, la resistente, i governi di Francia, Ungheria, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte.

I ricorrenti, la resistente e il governo ungherese hanno altresì risposto a un quesito scritto posto dalla Corte.

IV. Analisi

14. Le presenti conclusioni si articolano come segue: tratterò anzitutto la quarta questione riguardante l’applicabilità della direttiva relativa ai lavoratori distaccati (A).

Seguirò quindi l’ordine delle questioni sollevate dal giudice del rinvio per le questioni dalla prima alla quinta (da B a E).

A. Quarta questione

15. Con la quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva relativa ai lavoratori distaccati sia applicabile alla prestazione di servizi internazionale nel settore dei trasporti su strada.

In particolare, la direttiva di cui trattasi è applicabile al distacco di conducenti in tale settore?

16. Alla specifica questione in oggetto è stata data una risposta nella recente sentenza della Corte nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( 4 ), che ha avuto origine nei [OSCURATO:PERSONA] e concerneva l’applicazione della direttiva relativa ai lavoratori distaccati ai conducenti impiegati nel trasporto internazionale su strada.

La Corte ha dichiarato che la direttiva relativa ai lavoratori distaccati si applica alle prestazioni di servizi transnazionali nel settore del trasporto ( 5 ).

Secondo la Corte, il testo dell’articolo 1, paragrafi 1 e 3, della direttiva relativa ai lavoratori distaccati, letto alla luce del considerando 4 della medesima, indica che la direttiva si applica alle imprese stabilite in uno Stato membro che – nell’ambito di una prestazione di servizi transnazionale – distaccano lavoratori nel territorio di un altro Stato membro.

17. L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva relativa ai lavoratori distaccati esclude da tale ambito di applicazione solo le prestazioni di servizi che coinvolgono il personale navigante della marina mercantile.

Non sono previste eccezioni per altri settori.

Pertanto, tale direttiva si applica, in linea di principio, a qualsiasi prestazione di servizi transnazionale che implichi un distacco di lavoratori, indipendentemente dal settore economico al quale una simile prestazione si ricollega.

Ciò include la prestazione di servizi transnazionale nel settore del trasporto su strada ( 6 ).

18. Alla luce di tale risposta, non è di fatto necessario esaminare nel dettaglio le osservazioni delle parti che contestano l’applicabilità della direttiva relativa ai lavoratori distaccati nel caso di specie.

Tuttavia, può essere utile, per completezza, analizzare tre specifici argomenti dedotti dinanzi alla Corte nel presente procedimento.

19. In primo luogo, i governi ungherese e polacco mettono in discussione la scelta dell’articolo 57, paragrafo 2, e dell’articolo 66 TCE (divenuti articolo 53, paragrafo 1, e articolo 62 TFUE) come corretta base giuridica per la direttiva relativa ai lavoratori distaccati.

Dette disposizioni, che attengono alla libera circolazione dei servizi, non possono essere interpretate nel senso che esse si estendono alla prestazione transnazionale di servizi nel settore del trasporto su strada.

20. Nella sua sentenza nella causa [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha sciolto ogni dubbio riguardante la scelta della base giuridica per la direttiva relativa ai lavoratori distaccati.

La Corte ha affermato che lo scopo principale di detta direttiva non è la regolamentazione specifica dei servizi di trasporto (nel qual caso si sarebbe reso necessario il richiamo all’articolo 58 TFUE ( 7 )) ( 8 ).

Per contro, la direttiva ha lo scopo di reagire alle conseguenze sociali ed economiche generali derivanti dal distacco di lavoratori nel quadro della prestazione di servizi (tutti e di qualsiasi tipo essi siano) ( 9 ).

Di conseguenza, non era necessario fare riferimento a un’altra base giuridica per i trasporti al fine di indicare che il settore delle attività di trasporto su strada rientra nell’ambito di applicazione della direttiva di cui trattasi ( 10 ).

21. Contrariamente a quanto sostenuto dai governi ungherese e polacco, il fatto che la più recente direttiva che modifica gli obblighi di applicazione e istituisce norme in materia di distacco dei lavoratori [direttiva (UE) 2020/1057] ( 11 ) faccia riferimento all’articolo 91, paragrafo 1, TFUE come propria base giuridica, e dunque alla disposizione sui trasporti, non cambia tale conclusione.

La direttiva (UE) 2020/1057 mira ad armonizzare norme specifiche per il distacco di conducenti nel settore del trasporto su strada .

Il suo ambito di applicazione è molto più specifico rispetto a quello della direttiva relativa ai lavoratori distaccati.

Di conseguenza, poiché quest’ultima direttiva non mira a stabilire «norme comuni», condizioni per l’ammissione di «vettori non residenti», «misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti» o altre «disposizion[i] util[i]» in materia di trasporti , non era necessario fare riferimento all’articolo 91, paragrafo 1, lettere a), b), c) o d), TFUE ( 12 ).

22. In secondo luogo, la resistente e i governi ungherese e polacco sostengono che il grado di intensità del legame tra i ricorrenti e il territorio francese è insufficiente.

Secondo detti governi, i ricorrenti non rientrano nella definizione di «lavoratore distaccato» di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva relativa ai lavoratori distaccati.

23. Non sono d’accordo.

24. Risulta in modo chiaro che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva relativa ai lavoratori distaccati, per «lavoratore distaccato» si intende ogni lavoratore che, per un periodo limitato, svolge il proprio lavoro nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio lavora abitualmente.

Tuttavia, poiché un lavoratore può essere considerato distaccato nel territorio di uno Stato membro, sotto il profilo della medesima direttiva, solo se l’esecuzione del suo lavoro presenta un legame sufficiente con tale territorio, la direttiva relativa ai lavoratori distaccati presuppone la necessità di una valutazione globale di tutti gli elementi che caratterizzano l’attività del lavoratore interessato ( 13 ).

25. Nello specifico caso degli autisti del trasporto internazionale su strada, assume un particolare rilievo il grado di intensità del legame delle attività svolte da un simile lavoratore, nell’ambito della fornitura del servizio di trasporto, con il territorio di ciascuno Stato membro interessato.

Lo stesso vale per la parte rappresentata da tali attività nel complesso della prestazione di servizi di cui trattasi ( 14 ).

26. Sebbene tale valutazione spetti al giudice del rinvio, nella presente causa, tutte le parti hanno ammesso che i ricorrenti sono trasportati con minibus dall’Ungheria a una determinata destinazione in Francia.

Da detta «base», pare che essi effettuino servizi di trasporto su strada nel territorio francese.

In talune circostanze, ciò può anche implicare operazioni di trasporto transfrontaliero.

Tuttavia, risulta che, in relazione all’intero lavoro svolto dai ricorrenti nel periodo di distacco, la loro «base» resti generalmente la medesima fino al loro ritorno in Ungheria.

Ciò comporta un legame intenso tra la prestazione dei servizi di trasporto di cui trattasi da parte dei ricorrenti e il territorio francese.

27. Tali caratteristiche sono notevolmente diverse per quanto riguarda un lavoratore che presta solo servizi limitati nel territorio dello Stato membro ospitante , come è avvenuto nella causa Dobersberger ( 15 ).

In tal caso, la società delle ferrovie federali austriache aveva aggiudicato a una società, attraverso una serie di subappaltatori, un appalto di fornitura di servizi di ristorazione sui suoi treni ( 16 ).

Il legame tra i lavoratori che eseguivano il loro lavoro su tali treni e il territorio che attraversavano era alquanto effimero e temporaneo ( 17 ).

Di conseguenza, essi non sono stati considerati «lavoratori distaccati» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva relativa ai lavoratori distaccati.

28. Mi sembra quindi che le circostanze concrete dei ricorrenti debbano essere distinte da quelle presenti nella causa Dobersberger, o anche da quelle dei lavoratori del trasporto su strada che si limitano a transitare o a scaricare merci nel territorio di un altro Stato membro diverso dal loro Stato membro di origine o ospitante.

Infatti, in detti esempi, mancava segnatamente qualcosa di simile ad una «base» fissa a partire da cui eseguire il lavoro.

29. In terzo luogo, il governo ungherese sostiene che nei contratti di lavoro dei ricorrenti vi è una formulazione specifica che mira in sostanza a rendere il lavoro all’estero la norma e non l’eccezione.

La formulazione di cui trattasi garantisce che non si possa ritenere che un lavoratore distaccato svolga il proprio lavoro in uno Stato membro «diverso da quello nel cui territorio lavora abitualmente», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva relativa ai lavoratori distaccati, in quanto lo stesso lavora «abitualmente» all’estero.

Pertanto, non si verifica di fatto alcun «distacco» ai sensi di detta disposizione.

30. Tale argomento è inadeguato.

Esso sovverte la logica della direttiva relativa ai lavoratori distaccati e tenta di sostituirla con una vuota tautologia: il luogo di lavoro abituale di un lavoratore è quello in cui lo stesso lavora.

Se in un dato momento egli lavora in tale luogo, non si può ritenere che possa esservi distaccato in quanto vi sta effettivamente lavorando.

Di fatto, seguendo tale interpretazione, un lavoratore ungherese per definizione non potrebbe mai essere distaccato.

Lo stesso modificherebbe semplicemente in modo continuo il suo luogo di lavoro «abituale» secondo la volontà del suo datore di lavoro in Ungheria.

Il suo luogo di lavoro abituale sarebbe quindi, ad esempio, il territorio francese per tre settimane a gennaio, il territorio tedesco per quattro settimane a febbraio e marzo e il territorio spagnolo per due settimane ad aprile, senza mai beneficiare delle norme essenziali ai fini della protezione minima perseguita dalla direttiva relativa ai lavoratori distaccati.

31. La direttiva relativa ai lavoratori distaccati è uno strumento che, tra l’altro, mira a proteggere ogni lavoratore «distaccato» ( 18 ).

Essa valuta se un siffatto distacco si verifica dal punto di vista del lavoratore e del suo luogo di lavoro «abituale» nel corso della carriera professionale di tale lavoratore, tenuto conto del «centro di vita (economico)» del lavoratore ( 19 ).

La valutazione di cui trattasi presuppone un elevato grado di prevedibilità in quanto il luogo di lavoro «abituale» di un lavoratore distaccato è, in linea di principio, il luogo a cui lo stesso farebbe generalmente ritorno dopo il suo distacco.

Di conseguenza, non è corretto effettuare tale valutazione isolatamente per il periodo specifico durante il quale il lavoratore è distaccato per garantire effettivamente che un determinato rapporto di lavoro sfugge all’applicabilità della direttiva relativa ai lavoratori distaccati.

32. È proprio ai fini del carattere «mobile» del lavoro nell’Unione europea che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva relativa ai lavoratori distaccati era diretto a coordinare norme vincolanti ai fini della protezione minima , fissando in tal modo un livello base di condizioni di lavoro e di occupazione cui deve attenersi nel paese ospitante il datore di lavoro che distacca i suoi dipendenti ( 20 ).

Lette alla luce del considerando 17 della direttiva, si può rinunciare a dette norme solo in circostanze in cui il lavoratore sarebbe soggetto a condizioni più favorevoli.

33. A mio avviso, risulta pertanto evidente che (qualsiasi) disposizione contrattuale contraria non può prevalere sull’applicabilità della direttiva relativa ai lavoratori distaccati in relazione ai lavoratori oggettivamente distaccati e pregiudicare così il «livello di base» di norme vincolanti contenute nell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva in questione per tali rapporti di lavoro.

34. Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispondere alla quarta questione come segue: La direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, deve essere interpretata nel senso che essa si applica alla prestazione di servizi transnazionale nel settore dei trasporti su strada.

B. Prima questione

35. Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede se una violazione della direttiva relativa ai lavoratori distaccati e della normativa francese in materia di salario minimo può essere invocata da parte di lavoratori ungheresi nei confronti dei loro datori di lavoro ungheresi nell’ambito di un procedimento avviato dinanzi ai giudici ungheresi.

36. Tutte le parti che hanno presentato osservazioni in relazione a detta questione ritengono che essa rappresenti una domanda di chiarimenti riguardo a quali strumenti di diritto dell’Unione attribuiscano competenza giurisdizionale al giudice del rinvio.

A mio avviso, non si tratta dell’unica lettura della questione di cui trattasi.

Quanto al suo testo, la questione potrebbe invece essere relativa a se il giudice del rinvio possa di fatto applicare il diritto francese (o una parte dello stesso) in un procedimento in cui è adito e, sulla base dello stesso, accertare potenzialmente una violazione del diritto (e contro quale diritto).

Pertanto, nell’ambito di tale seconda interpretazione possibile, la questione non verte sull’attribuzione della competenza giurisdizionale, ma piuttosto sulla legislazione applicabile .

37. In ogni caso, la risposta ad entrambe le interpretazioni della prima questione è piuttosto chiara.

La competenza di un organo giurisdizionale ungherese a statuire su una controversia come quella di cui trattasi non è affatto limitata dalla direttiva relativa ai lavoratori distaccati.

38. In primo luogo, per quanto riguarda la competenza del giudice del rinvio a conoscere della controversia nel procedimento principale, sembra pacifico che il caso di specie concerna un’azione avviata da lavoratori ungheresi contro il loro datore di lavoro ungherese, dinanzi ad un giudice ungherese, in relazione a un contratto concluso in base al diritto del lavoro ungherese.

Tenuto conto di tali chiari «agganci» in termini di competenza, è semplicemente naturale che gli organi giurisdizionali competenti del luogo in cui è stabilito il datore di lavoro in Ungheria siano considerati il foro competente generale.

39. Suppongo che ciò avvenga già in forza della normativa nazionale ungherese.

La potenziale applicabilità di strumenti di diritto privato dell’Unione, come, ad esempio, il regolamento (UE) n. 1215/2012 ( 21 ), condurrebbe al medesimo risultato.

Le autorità giurisdizionali ungheresi sarebbero competenti in linea generale, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento (la resistente è, a quanto pare, una persona giuridica ungherese, dunque presumibilmente domiciliata nel territorio di tale Stato membro), o a titolo eventuale, se ricorressero le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del medesimo ( 22 ), in base allo speciale criterio di competenza per i contratti di lavoro, in particolare ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012.

40. Gli articoli 3 e 5 della direttiva relativa ai lavoratori distaccati cambiano qualcosa al riguardo, come afferma la ricorrente?

41. Non vedo come potrebbero.

Dette disposizioni riguardano la vigilanza e l’applicazione nella sfera pubblica ( 23 ) di determinate condizioni minime e vincolanti di lavoro e di occupazione.

Esse non modificano le norme (nazionali) sulla competenza.

Infatti, l’articolo 6 della direttiva relativa ai lavoratori distaccati è l’unica disposizione che disciplina la competenza.

Tuttavia, detta disposizione aggiunge semplicemente un criterio ulteriore di competenza dinanzi ai giudici dello Stato membro ospitante.

In tal modo, la disposizione di cui trattasi non modifica naturalmente le norme (generali) sulla competenza dei giudici ungheresi nelle controversie che coinvolgono i loro cittadini in base alle norme nazionali ordinarie sulla competenza giurisdizionale.

42. In secondo luogo, per quanto riguarda la questione sul come determinare la legislazione applicabile in una controversia, come quella pendente dinanzi al giudice del rinvio, in cui un elemento delle condizioni minime vincolanti di lavoro e di occupazione relative al rapporto di lavoro deriva dal diritto francese, la risposta è altrettanto chiara.

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva relativa ai lavoratori distaccati introduce un nucleo di norme «imperative» a cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri e i datori di lavoro dei lavoratori distaccati non possono derogare, qualunque sia la legislazione applicabile al rapporto di lavoro ( 24 ).

In sostanza, dette condizioni stabiliscono un regime di protezione di base dei lavoratori distaccati che non può essere messo a repentaglio.

Le«tariffe minime salariali» fanno parte di detto regime di protezione di base in relazione al periodo di distacco del lavoratore in oggetto ( 25 ) e sono determinate dal diritto nazionale dello Stato membro ospitante che definisce dette «tariffe minime salariali» ( 26 ).

43. Nel caso di specie, ciò non può che significare che il giudice del rinvio applica al contratto di lavoro dei ricorrenti la legislazione francese sul salario minimo per stabilire se detto contratto soddisfa le «tariffe minime salariali», come previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva relativa ai lavoratori distaccati.

In tal modo, gli elementi pertinenti del diritto francese a cui fa riferimento l’articolo 3, paragrafo 1, della suddetta direttiva sono norme imperative che prevarranno su ogni altra (o contraria) disposizione contrattuale.

Di fatto, elementi del diritto francese diverranno la norma applicabile in una causa altrimenti presumibilmente disciplinata, sotto il profilo sostanziale, dal diritto ungherese.

44. In concreto, si potrebbe aggiungere che, come correttamente osservato dal governo francese, il giudice del rinvio può ottenere, se necessario, le informazioni necessarie sulla legislazione francese in materia di salario minimo grazie a strumenti internazionali di cooperazione tra gli organi giurisdizionali, come la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale o la Convenzione europea nel campo dell’informazione sul diritto straniero.

45. In sintesi, per sua stessa logica, l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva relativa ai lavoratori distaccati è alquanto simile a una lex specialis sulla legislazione applicabile ( 27 ).

Esso è destinato a dare origine a situazioni in cui in una controversia nello Stato membro d’origine si applicheranno elementi del diritto sostanziale dello Stato membro ospitante o viceversa.

Infatti, in quest’ultimo scenario, se i dipendenti chiedessero la tutela giuridica dei loro diritti basati sul diritto dell’Unione nello Stato membro in cui sono distaccati, gli organi giurisdizionali di tale Stato membro potrebbero anche essere chiamati ad applicare elementi del diritto sostanziale dello Stato membro d’origine, in quanto tale sarebbe la legislazione applicabile al contratto di lavoro in generale.

46. In conclusione, propongo alla Corte di rispondere come segue: L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 96/71 deve essere interpretato nel senso che una violazione della legislazione nazionale dello Stato membro ospitante sulle «tariffe minime salariali» può essere invocata nell’ambito di un procedimento avviato nello Stato membro d’origine, sempre che i giudici di quest’ultimo siano competenti a conoscere della causa, ad esempio in virtù del fatto che il datore di lavoro è domiciliato in tale Stato.

C. Seconda questione

47. Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’indennità di trasferta intesa a coprire le spese sostenute durante il distacco di un lavoratore all’estero debba considerarsi parte integrante del suo salario.

48. Tale questione si pone a causa del disaccordo, tra le parti nel procedimento principale, in merito a se le indennità di trasferta siano parte integrante del «salario minimo» dei ricorrenti, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva relativa ai lavoratori distaccati.

A norma dell’articolo 3, paragrafo 7, della medesima direttiva, ciò può avvenire solo se le indennità che vi rientrano sono «specifiche per il distacco».

In tali circostanze, la direttiva relativa ai lavoratori distaccati esige che l’indennità di cui trattasi sia considerata parte integrante del salario del lavoratore distaccato.

Tuttavia, detta ipotesi di partenza è respinta se l’indennità in questione è «versat[a] a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute a causa del distacco, come le spese di viaggio, vitto e alloggio».

Il giudice del rinvio chiede indicazioni proprio sull’interpretazione di tali requisiti in relazione alle indennità di trasferta di cui trattasi nel caso di specie.

49. Occorre ricordare che l’articolo 3, paragrafo 7, della direttiva relativa ai lavoratori distaccati contiene quello che, nel prendere in considerazione le maggiorazioni ed i supplementi, la Corte ha descritto come il «rapporto “ regola-eccezione ”» ( 28 ).

Detto rapporto è costituito da due parti.

La prima parte contiene la norma generale : «[l]e indennità specifiche per il distacco sono considerate parte integrante del salario minimo».

Tale regola è soggetta alla seconda parte , che stabilisce un’ eccezione imperativa: un’indennità è parte integrante del salario minimo « purché [essa] non [sia] versat[a] a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute a causa del distacco, come le spese di viaggio, vitto e alloggio» ( 29 ).

50. In altre parole, il fatto che un’indennità sia o meno «specific[a] per il distacco», ai sensi della norma generale di cui all’articolo 3, paragrafo 7, secondo comma, prima parte, della direttiva relativa ai lavoratori distaccati, non è necessariamente l’elemento determinante da stabilire in via preliminare.

Infatti, tale determinazione sarà in pratica rilevante solo se non si applica l’eccezione nella seconda parte di tale comma.

Di fatto, in ragione di detta interpretazione, è l’ eccezione che determina se l’indennità in oggetto rientra in primo luogo nell’ambito di applicazione di tale disposizione.

51. Sulla base delle limitate informazioni contenute nel fascicolo, condivido la posizione della resistente, secondo cui, nella presente causa, le indennità di trasferta non sembrano essere «versate a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute a causa del distacco» ( 30 ).

52. Sembra assodato che le indennità di trasferta, che variano da EUR 34 a EUR 44 in funzione della durata del distacco, sono versate a titolo di somme forfettarie e senza necessità di documentazione delle spese .

A quanto pare, infatti, le spese di alloggio e di vitto sono considerate ammissibili senza documentazione in base al diritto ungherese.

53. Alla luce della conseguente mancanza di un nesso tra le indennità di trasferta e le spese derivanti dal distacco, mi risulta difficile accogliere l’argomento dei ricorrenti secondo cui le indennità di trasferta sono versate per spese effettivamente sostenute a causa del distacco.

Infatti, benché certamente probabile, senza documentazione relativa al modo in cui sono state spese le indennità di trasferta, nessun elemento consente di ritenere che i ricorrenti abbiano in effetti speso le indennità di trasferta in primo luogo e, anche in caso affermativo, se queste ultime siano state spese per coprire le spese sostenute a causa del loro distacco. 54.

Il criterio è quello delle spese effettivamente sostenute a causa del distacco.

Evidenzio il termine «effettivamente» perché, a mio avviso, è evidente che la sua inclusione nell’articolo 3, paragrafo 7, secondo comma, della direttiva relativa ai lavoratori distaccati implica la necessaria presentazione di una qualche forma di documentazione che colleghi il «rimborso» in oggetto alle spese «effettivamente sostenute a causa del distacco».

Il tipo di documentazione da fornire ha un carattere secondario.

Infatti, la Corte ha già dichiarato che la modalità dell’accollo dei costi derivanti dal distacco non rileva ai fini della qualificazione giuridica di tali spese ( 31 ).

55. Una volta suggerito che è improbabile che si applichi l’eccezione alla norma generale, resta la questione se si applichi la stessa norma generale, vale a dire, se le indennità di trasferta siano di fatto «indennità specifiche per il distacco» che devono quindi considerarsi parte integrante del salario minimo.

56. Se è vero che tale punto deve essere in ultima analisi verificato dal giudice nazionale, mi sembra che la risposta debba essere affermativa per due ragioni.

In primo luogo, è stato asserito che i dipendenti percepiscono di fatto le indennità di trasferta per la durata del loro distacco perché essi sono effettivamente distaccati.

In secondo luogo, dal momento che esse non sono in alcun modo fatturate o rimborsate in funzione delle spese effettivamente sostenute, la somma forfettaria (vale a dire l’indennità di trasferta) diviene in effetti parte integrante del salario, da utilizzarsi da parte del dipendente come meglio crede.

Essa è dunque, in concreto, indistinguibile dal suo normale salario.

57. Alla luce di quanto precede, la logica della norma generale di cui all’articolo 3, paragrafo 7, della direttiva relativa ai lavoratori distaccati sembra applicabile al caso di specie: qualsiasi versamento ricevuto a causa del distacco, ma che non può essere identificato come rimborso di spese specifiche, è semplicemente parte integrante del salario (minimo).

58. L’opuscolo informativo a cui sia il giudice del rinvio che i ricorrenti fanno riferimento, il quale spiegherebbe espressamente che lo scopo delle indennità di trasferta è quello di coprire le «spese sostenute all’estero», non inficia tale conclusione.

Tralasciando per ora il discutibile valore probatorio di un documento esterno ai contratti di lavoro dei ricorrenti ai fini dell’interpretazione della natura e della finalità delle indennità di trasferta, la mera designazione di una spesa per un determinato scopo non modifica l’assenza di qualsiasi nesso tra l’indennità di trasferta e la spesa effettiva.

Semmai, l’opuscolo informativo indica chiaramente che la natura della somma forfettaria dell’indennità di trasferta è specificamente concepita per coprire una vasta gamma di spese durante la permanenza all’estero, la maggior parte delle quali è in effetti probabilmente sostenuta a causa del distacco, ma alcune delle quali potrebbero non esserlo.

59. Ciò premesso, anche se si dovesse tener conto dell’opuscolo informativo, non vi sarebbe comunque alcuna prova di un nesso tra eventuali costi sostenuti e la corresponsione delle indennità di trasferta.

Pertanto, il mero fatto che il contratto di lavoro dei ricorrenti possa o meno associare un determinato scopo alle indennità di trasferta ha un’incidenza limitata sulla qualificazione di tali indennità a titolo di rimborso delle spese « effettivamente sostenute a causa del distacco», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 7, della direttiva relativa ai lavoratori distaccati.

60. In conclusione, propongo che la Corte risponda alla seconda questione come segue: Le indennità di trasferta, che sono corrisposte senza documentazione delle spese e che restano da verificare da parte del giudice nazionale, non sono versate a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute a causa del distacco, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 96/71/CE.

Atteso che le indennità di trasferta di cui trattasi nel presente procedimento sono altresì versate come indennità specifiche per il distacco, esse devono considerarsi parte integrante del salario minimo.

D. Terza questione

61. Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede indicazioni circa la compatibilità dell’indennità per il risparmio di carburante con l’articolo 10 del regolamento n. 561/2006.

Detta disposizione vieta qualsiasi retribuzione che incoraggi una guida pericolosa.

62. I ricorrenti sostengono che l’indennità per il risparmio di carburante è in contrasto con l’articolo 10 del regolamento n. 561/2006.

Essi spiegano che detta indennità è costituita da una formula che premia i conducenti di veicoli adibiti al trasporto per un consumo di carburante, in funzione della distanza percorsa, inferiore a quello considerato «normale» per tale distanza.

Di conseguenza, per raggiungere i risparmi di carburante richiesti in modo da ottenere l’indennità, i conducenti sono indotti ad adottare comportamenti alla guida che rappresentano un rischio per la sicurezza del traffico. 63.

In linea con la maggior parte delle osservazioni presentate alla Corte, sulla base delle informazioni fornite nel presente procedimento, non condivido tale conclusione.

64. In via preliminare, occorre ricordare che il regolamento n. 561/2006 persegue due obiettivi, ossia quello di migliorare le condizioni di lavoro dei conducenti e quello di garantire la sicurezza stradale generale ( 32 ).

L’articolo 1 del medesimo regolamento spiega poi che esso mira inoltre a promuovere migliori pratiche nel settore dei trasporti su strada.

Di conseguenza, nella misura in cui l’indennità per il risparmio di carburante contenuta nei contratti di lavoro dei ricorrenti sia potenzialmente in grado di mettere a repentaglio la sicurezza stradale generale, occorre valutare se detta indennità sia preclusa dall’articolo 10 del regolamento n. 561/2006.

65. L’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 561/2006 vieta alle imprese di trasporto di concedere ai conducenti premi o maggiorazioni di salario, (i) in base alle distanze percorse e/o al volume delle merci trasportate e (ii) qualora queste retribuzioni siano di natura tale da mettere in pericolo la sicurezza stradale e/o incoraggiare l’infrazione del medesimo regolamento.

66. In primo luogo, nel fascicolo non vi sono prove sufficienti per stabilire che l’indennità per il risparmio del carburante «sia correlata» in modo chiaro alle distanze percorse e/o al volume delle merci trasportate.

Naturalmente, esiste un nesso indiretto tra la distanza/ il peso trasportato e il consumo di carburante.

Ciò non può essere negato.

Non occorre essere un fisico per capire che massa ed energia sono correlate e che è necessaria una determinata quantità di energia al fine di spostare una massa per una determinata distanza.

67. Tuttavia, il consumo di carburante non corrisponde meramente alla distanza percorsa e al peso trasportato.

Infatti, come spiega il governo francese, diversi fattori giocano un ruolo nel consumo di carburante.

Ad esempio, le condizioni ambientali, la pressione degli pneumatici, lo stile di guida e persino aspetti come l’uso di dispositivi per l’aria condizionata possono avere un impatto sul consumo di carburante dei conducenti ( 33 ).

Nessuno degli aspetti di cui trattasi è discusso dal giudice del rinvio.

Quest’ultimo tace infatti completamente sul motivo per il quale ritiene l’indennità per il risparmio di carburante «correlata» alla distanza percorsa e/o al volume delle merci trasportate.

In assenza di tale spiegazione, non sono convinto del fatto che in primo luogo l’indennità per il risparmio di carburante, in astratto, rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 561/2006.

68. In secondo luogo, e puramente ai fini della discussione, anche se l’indennità per il risparmio di carburante rientrasse nell’ambito di applicazione dell’articolo 10 del regolamento n. 561/2006, i ricorrenti non hanno fornito alcuna prova del fatto che detta indennità di per sé induca davvero a una guida pericolosa.

Si potrebbe invece supporre, intuitivamente, che una siffatta indennità potrebbe in effetti produrre l’effetto opposto; la guida pericolosa è più spesso il risultato di una guida veloce, di un’accelerazione eccessiva o in luoghi sbagliati, ma tali attività richiedono una maggiore e non una minore quantità di carburante.

69. Il giudice del rinvio fornisce l’esempio di un conducente che utilizza il più a lungo possibile il sistema a ruota libera in discesa per risparmiare carburante.

È certamente possibile immaginare che, in alcuni scenari, un automezzo che circoli a ruota libera su un’autostrada, o nella corsia di destra, ma a velocità molto bassa, o anche nella corsia di sinistra nel sorpassare un altro automezzo per parecchi chilometri, proprio perché sta cercando di risparmiare carburante, in effetti non è forse indice di sicurezza stradale generale ( 34 ).

Tuttavia, senza necessità di ulteriori dettagli o spiegazioni, semplicemente non esiste una causalità automatica tra tale comportamento e un’indennità per il risparmio di carburante.

70. Ciò non significa che non vi possano essere fattori concomitanti che, in pratica, potrebbero avere l’effetto di trasformare un altrimenti innocente stimolo finanziario in un incentivo a guidare in modo pericoloso.

Come correttamente osservato dalla Commissione europea, se la remunerazione che incoraggia il risparmio di carburante fosse basata su un criterio definito in modo da far dipendere la concessione di un’indennità forfettaria non da un maggiore risparmio di carburante in termini relativi (ad esempio, quando il consumo annuo totale è inferiore al livello «di riferimento» almeno del 5%), ma dal consumo assoluto su una determinata distanza (ad esempio, corrispondendo un’indennità di EUR 50 per ogni 100 litri di carburante risparmiato), allora potrebbero esservi casi in cui un conducente si senta incoraggiato a una guida meno sicura.

Analogamente, se fosse completamente irragionevole il requisito del rimborso per «spese aggiuntive» derivanti da un consumo di carburante superiore al livello «di riferimento» calcolato, un conducente sarebbe in qualche modo indirettamente incentivato a risparmiare quanto più carburante possibile, indipendentemente dalle condizioni stradali, ambientali o geografiche in cui è chiamato ad operare ( 35 ).

71. È chiaro che né il giudice del rinvio, né le parti interessate hanno individuato o presentato elementi idonei a suffragare tali considerazioni.

Pertanto, non ritengo possibile concludere che, in astratto , un’indennità per il risparmio di carburante sarebbe di per sé preclusa dall’articolo 10 del regolamento n. 561/2006.

72. In conclusione, propongo che la Corte risponda alla terza questione come segue: L’articolo 10 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che esso non osta, di per sé, ad un’indennità per il risparmio di carburante che un datore di lavoro può corrispondere a un suo lavoratore distaccato quando non viene superato l’importo di riferimento per il consumo di carburante.

Spetta al giudice nazionale determinare se, nelle particolari circostanze di una controversia, l’indennità per il risparmio di carburante debba tuttavia essere considerata correlata alle distanze percorse e/o al volume delle merci trasportate e se sia di natura tale da mettere in pericolo la sicurezza stradale e/o incoraggiare l’infrazione del regolamento n. 561/2006.

E. Quinta questione

73. Con la quinta questione, il giudice del rinvio chiede se una direttiva che non sia stata trasposta nel diritto nazionale possa creare obblighi a carico di un privato e costituire pertanto, di per sé sola, la base giuridica di una domanda nei confronti di un privato nell’ambito di un giudizio intentato dinanzi a un giudice nazionale.

74. Con detta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le direttive possano avere un effetto orizzontale diretto.

Ciò premesso, il giudice del rinvio non fornisce alcuna spiegazione sul motivo per il quale viene posta detta questione e sulla sua rilevanza nel procedimento principale.

Sebbene non sia necessario compiere grandi sforzi di immaginazione per dedurre che il giudice del rinvio probabilmente si riferisce alla direttiva relativa ai lavoratori distaccati, la Corte non dispone tuttavia di alcuna base per determinare su quale disposizione il giudice del rinvio chiede indicazioni e, soprattutto, il motivo per il quale rispondere a detta questione è necessario ai fini del procedimento in questione.

75. A tale riguardo, occorre ricordare che l’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte, che stabilisce il contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale, prevede, alla lettera c), che la stessa deve, tra l’altro, contenere «l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale».

76. Poiché il giudice del rinvio è venuto meno a tale obbligo, propongo che la Corte dichiari irricevibile la quinta questione.

V. Conclusione

77. Propongo che la Corte risponda alle questioni pregiudiziali sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA] (Corte di Gyula, Ungheria) come segue: Quarta questione La direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, deve essere interpretata nel senso che essa si applica alla prestazione di servizi transnazionale nel settore dei trasporti su strada.

Prima questione L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 96/71 deve essere interpretato nel senso che una violazione della legislazione nazionale dello Stato membro ospitante sulle «tariffe minime salariali» può essere invocata nell’ambito di un procedimento avviato nello Stato membro d’origine, sempre che i giudici di quest’ultimo siano competenti a conoscere della causa, ad esempio in virtù del fatto che il datore di lavoro è domiciliato in tale Stato.

Seconda questione Le indennità di trasferta, che sono corrisposte senza documentazione delle spese e che restano da verificare da parte del giudice nazionale, non sono versate a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute a causa del distacco, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 96/71.

Atteso che le indennità di trasferta di cui trattasi nel presente procedimento sono altresì versate come indennità specifiche per il distacco, esse devono considerarsi parte integrante del salario minimo.

Terza questione L’articolo 10 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio deve essere interpretato nel senso che esso non osta, di per sé, ad un’indennità per il risparmio di carburante che un datore di lavoro può corrispondere a un suo lavoratore distaccato quando non viene superato l’importo di riferimento per il consumo di carburante.

Spetta al giudice nazionale determinare se, nelle particolari circostanze di una controversia, l’indennità per il risparmio di carburante debba tuttavia essere considerata correlata alle distanze percorse e/o al volume delle merci trasportate e se sia di natura tale da mettere in pericolo la sicurezza stradale e/o incoraggiare l’infrazione del regolamento n. 561/2006.

La quinta questione è irricevibile. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi ( GU 1997, L 18, pag. 1 ). ( 3 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio ( GU 2006, L 102, pag. 1 ). ( 4 ) Sentenza del 1o dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑815/18 , EU:C:2020:976 ). ( 5 ) Ibidem, punto

41. ( 6 ) Ibidem, punti da 31 a

33. ( 7 ) A norma dell’articolo 58 TFUE, la libera circolazione dei servizi, in materia di trasporti, è regolata dalle disposizioni del titolo del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea dedicato ai trasporti, ossia gli articoli da 90 a 100 TFUE. ( 8 ) Sentenza del 1o dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑815/18 , EU:C:2020:976 , punto 37 ).

V. altresì le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( C‑815/18 , EU:C:2020:319 , paragrafo 52 ) e, in tal senso, sentenze dell’8 dicembre 2020, Ungheria/Parlamento e Consiglio ( C‑620/18 , EU:C:2020:1001 , punti 159 e 160 ), e dell’8 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento e Consiglio ( C‑626/18 , EU:C:2020:1000 , punti 144 e 145 ). ( 9 )

V. le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( C‑815/18 , EU:C:2020:319 , paragrafo 51 ). ( 10 ) Sentenza del 1o dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑815/18 , EU:C:2020:976 , punto 40 ). ( 11 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 ( GU 2020, L 249, pag. 49 ). ( 12 ) In tal senso, sentenza del 1o dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑815/18 , EU:C:2020:976 , punto 39 ). ( 13 ) Ibidem, punto 45 e giurisprudenza ivi citata. ( 14 ) Ibidem, punti 47 e 48.

V. altresì le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( C‑815/18 , EU:C:2020:319 , paragrafi 97 e da 102 a 104 e giurisprudenza ivi citata). ( 15 ) Sentenza del 19 dicembre 2019, Dobersberger ( C‑16/18 , EU:C:2019:1110 ). ( 16 ) Ibidem, punti 9 e

10. ( 17 ) Ibidem, punto

31. ( 18 )

V. considerando 5, 6, 13 e 14 della direttiva relativa ai lavoratori distaccati.

In tal senso, v. altresì sentenza del 18 dicembre 2007, Laval un Partneri ( C‑341/05 , EU:C:2007:809 , punto 77 ). ( 19 ) Termine utilizzato in maniera pertinente dall’avvocato generale Szpunar nel respingere un argomento analogo dedotto dal governo ungherese nelle sue conclusioni nella causa Dobersberger ( C‑16/18 , EU:C:2019:638 , paragrafo 60 ). ( 20 ) Considerando 13 della direttiva relativa ai lavoratori distaccati.

V. altresì sentenza del 18 dicembre 2007, Laval un Partneri ( C‑341/05 , EU:C:2007:809 , punto 81 ). ( 21 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 2012, L 351, pag. 1 ). ( 22 ) Il che non pare verificarsi nel caso di specie in quanto sia il datore di lavoro sia il lavoratore risultano domiciliati in Ungheria. ( 23 ) In tal senso, sentenza del 12 ottobre 2004, Wolff & Müller ( C‑60/03 , EU:C:2004:610 , punti 28 e 29 ). ( 24 ) V., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2007, Laval un Partneri ( C‑341/05 , EU:C:2007:809 , punto 75 ).

V. altresì sentenze dell’8 dicembre 2020, Ungheria/Parlamento e Consiglio ( C‑620/18 , EU:C:2020:1001 , punto 60 ), e dell’8 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento e Consiglio ( C‑626/18 , EU:C:2020:1000 , punto 65 ). ( 25 )

V. articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera c), della direttiva relativa ai lavoratori distaccati. ( 26 )

V. articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva relativa ai lavoratori distaccati. ( 27 ) Così conducendo di fatto naturalmente a parallelismi e a potenziali tensioni con altri strumenti che disciplinano la scelta della legge – v. inoltre le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( C‑815/18 , EU:C:2020:319 , paragrafi da 90 a 96 ). ( 28 ) Sentenza del 14 aprile 2005, Commissione/Germania ( C‑341/02 , EU:C:2005:220 , punto 30 ).

Il corsivo è mio. ( 29 ) Il corsivo è mio. ( 30 ) Il corsivo è mio. ( 31 ) Sentenza del 12 febbraio 2015, Sähköalojen ammattiliitto ( C‑396/13 , EU:C:2015:86 , punto 59 ). ( 32 ) V., in tal senso, sentenze del 2 giugno 1994, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑313/92 , EU:C:1994:219 , punto 22 ), e del 9 giugno 2016, Eurospeed ( C‑287/14 , EU:C:2016:420 , punto 39 ). ( 33 ) A titolo illustrativo, v., ad esempio, [OSCURATO:PERSONA] (della Commissione europea) Science for [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], N.G., e a., «Review of in use factors affecting the fuel consumption and CO2 emissions of passenger cars», 2016, pag.

7. ( 34 ) O, se non del tutto pregiudizievole per la sicurezza del traffico, comunque certamente non salutare per il benessere mentale dei conducenti che di fatto si trovano così incolonnati a bassa velocità nella corsia di sinistra. ( 35 ) Infatti, la sicurezza stradale generale non sarebbe di certo migliorata se venisse calcolato un limite di consumo di carburante «di riferimento» irragionevolmente basso, ad esempio, per un automezzo di 20 tonnellate che deve salire e scendere dal Passo dello Stelvio in Italia.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CC0428 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 6 maggio 2021 ( 1 ) Causa C‑428/19 OL, PM, RO contro [OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA]. [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] (Corte di Gyula, Ungheria), già [OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA] (Corte amministrativa e del lavoro di Gyula, Ungheria)] «Rinvio pregiudiziale – Direttiva 96/71/CE – Libera prestazione dei servizi – Distacco di lavoratori nell’ambito della prestazione di servizi – Conducenti impiegati nel trasporto internazionale – Rispetto delle tariffe minime salariali dello Stato di distacco – Indennità giornaliera – Regolamento (CE) n. 561/2006 – Indennità per il risparmio di carburante» I. Introduzione 1. I ricorrenti nel procedimento principale sono conducenti di veicoli adibiti al trasporto internazionale. Essi sono regolarmente distaccati dall’Ungheria alla Francia. Sostenendo che il loro salario effettivo durante il distacco è molto inferiore al salario minimo francese applicabile, in violazione dunque delle condizioni di occupazione garantite dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 96/71/CE ( 2 ) (in prosieguo: la «direttiva relativa ai lavoratori distaccati»), i ricorrenti hanno proposto ricorso contro il datore di lavoro ungherese dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (Corte di Gyula, Ungheria). 2. È in tale contesto che il giudice del rinvio chiede, in particolare, anzitutto se la direttiva relativa ai lavoratori distaccati si applichi ai ricorrenti; in secondo luogo, se le indennità di trasferta corrisposte ai ricorrenti debbano considerarsi parte integrante del loro salario minimo; in terzo luogo, se un’indennità per il risparmio di carburante occasionalmente versata ai ricorrenti abbia un carattere tale da mettere in pericolo la sicurezza stradale, in violazione del regolamento (CE) n. 561/2006 ( 3 ). II. Contesto normativo 1. Direttiva 96/71 3. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva relativa ai lavoratori distaccati, «[l]a presente direttiva si applica alle imprese stabilite in uno Stato membro che, nel quadro di una prestazione di servizi transnazionale, distacchino lavoratori (…) nel territorio di uno Stato membro». 4. L’articolo 2 della direttiva relativa ai lavoratori distaccati definisce il «lavoratore distaccato» come «il lavoratore che, per un periodo limitato, svolge il proprio lavoro nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio lavora abitualmente». 5. L’articolo 3 della direttiva relativa ai lavoratori distaccati verte sulle «[c]ondizioni di lavoro e di occupazione». Lo stesso dispone, nella parte qui pertinente, quanto segue: «1.   [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché, qualunque sia la legislazione applicabile al rapporto di lavoro, le imprese di cui all’articolo 1, paragrafo 1 garantiscano ai lavoratori distaccati nel loro territorio le condizioni di lavoro e di occupazione relative alle materie in appresso indicate che, nello Stato membro in cui è fornita la prestazione di lavoro, sono fissate: – da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, e/o (…) c) tariffe minime salariali, comprese le tariffe maggiorate per lavoro straordinario; il presente punto non si applica ai regimi pensionistici integrativi di categoria; (…) Ai fini della presente direttiva, la nozione di tariffa minima salariale di cui al primo comma, lettera c) è definita dalla legislazione e/o dalle prassi nazionali dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è distaccato. (…) 7.   I paragrafi da 1 a 6 non ostano all’applicazione di condizioni di lavoro e di occupazione che siano più favorevoli ai lavoratori. Le indennità specifiche per il distacco sono considerate parte integrante del salario minimo, purché non siano versate a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute a causa del distacco, come le spese di viaggio, vitto e alloggio». 2. Regolamento n. 561/2006 6. Il capo III del regolamento n. 561/2006, intitolato «Responsabilità dell’impresa di trasporto», contiene soltanto l’articolo 10. Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, «[è] vietato alle imprese di trasporto retribuire i conducenti salariati o concedere loro premi o maggiorazioni di salario in base alle distanze percorse e/o al volume delle merci trasportate, se queste retribuzioni siano di natura tale da mettere in pericolo la sicurezza stradale e/o incoraggiare l’infrazione del presente regolamento». III. Fatti, procedimento nazionale e questioni pregiudiziali 7. Nel 2015 e nel 2016, i ricorrenti nel procedimento principale hanno stipulato contratti di lavoro con [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «resistente»), una persona giuridica con sede in Ungheria, per un impiego come conducenti di veicoli adibiti al trasporto internazionale. 8. Con tali contratti, la resistente si impegnava a versare ai suoi dipendenti, oltre allo stipendio base, indennità di trasferta che aumentano in funzione della durata del distacco. Secondo il giudice del rinvio, un opuscolo informativo della resistente precisa che le indennità di trasferta hanno lo scopo di coprire le «spese sostenute all’estero». In conformità alle condizioni del contratto di lavoro, ma a sua discrezione, la resistente corrisponde inoltre ai suoi conducenti un’indennità per il risparmio di carburante in caso di consumo di carburante inferiore al livello «normale». 9. Il lavoro svolto dai ricorrenti richiedeva che essi viaggiassero in minibus in Francia e che, quindi, nello svolgimento della prestazione lavorativa attraversassero le frontiere diverse volte. All’inizio di ogni distacco all’estero, la resistente consegnava ai suoi conducenti una dichiarazione autenticata da un notaio ungherese, unitamente a un’ attestation de détachement (attestazione di distacco) redatta dal Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion (Ministro del lavoro francese), indicanti una retribuzione dei lavoratori pari a EUR 10,40 all’ora. Detto salario è superiore al salario minimo orario francese in tale settore occupazionale, che è fissato a EUR 9,76. 10. I ricorrenti nel procedimento principale hanno proposto ricorso contro la resistente dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (Corte di Gyula) sostenendo che il loro salario relativo al lavoro svolto in Francia non raggiunge il salario minimo francese. In base al loro contratto di lavoro, i ricorrenti hanno ricevuto un salario mensile lordo di EUR 544, che equivale a circa EUR 3,24 all’ora. In conseguenza di ciò permane una differenza di EUR 6,52 all’ora tra il salario minimo francese e il salario orario percepito da detti conducenti. 11. La resistente, da parte sua, sostiene che la differenza di EUR 6,52 all’ora tra il salario minimo francese e il salario orario percepito dai ricorrenti è di fatto coperta dall’indennità di trasferta e dall’indennità per il risparmio di carburante corrisposte ai ricorrenti. Entrambe le indennità in questione costituiscono parte integrante del salario dei ricorrenti e, di conseguenza, questi ultimi hanno ricevuto una retribuzione equivalente al salario minimo francese. 12. Alla luce delle considerazioni che precedono, la [OSCURATO:PERSONA] (Corte di Gyula) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva [relativa ai lavoratori distaccati], in combinato disposto con gli articoli 3 e 5 della stessa e con gli articoli 285 e 299 del Codice del lavoro [ungherese], debbano essere interpretati nel senso che la violazione di tale direttiva e della normativa francese in materia di salario minimo può essere invocata da parte di lavoratori ungheresi nei confronti dei loro datori di lavoro ungheresi nell’ambito di un procedimento avviato dinanzi ai giudici ungheresi. 2) Se l’indennità di trasferta intesa a coprire le spese sostenute durante il distacco di un lavoratore all’estero debba considerarsi parte integrante del salario. 3) Se sia in contrasto con l’articolo 10 del [regolamento n. 561/2006] una prassi in base alla quale, in caso di un risparmio determinato in funzione della distanza percorsa e del consumo di carburante, il datore di lavoro corrisponde al conducente di un mezzo di trasporto, secondo una formula, un’indennità che non costituisce parte integrante del salario stabilito nel suo contratto di lavoro e per cui non vengono versati né imposte né contributi previdenziali. Tenendo tuttavia conto del fatto che [l’indennità per] il risparmio di carburante induce i conducenti di mezzi di trasporto a guidare in un modo tale che potrebbe mettere a repentaglio la sicurezza del traffico (ad esempio, utilizzando il più a lungo possibile il sistema a ruota libera in discesa). 4) Se la [direttiva relativa ai lavoratori distaccati] sia applicabile al trasporto internazionale di merci, in particolare tenuto conto del fatto che la Commissione europea ha avviato una procedura d’infrazione contro la Francia e la Germania a causa della loro applicazione della normativa relativa al salario minimo al settore dei trasporti su strada. 5) Se una direttiva che non sia stata trasposta nel diritto nazionale possa di per sé creare obblighi a carico di un privato e costituire, pertanto, da sola la base giuridica di una domanda nei confronti di un privato nell’ambito di una causa intentata dinanzi a un giudice nazionale». 13. I ricorrenti, la resistente, i governi di Francia, Ungheria, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte. I ricorrenti, la resistente e il governo ungherese hanno altresì risposto a un quesito scritto posto dalla Corte. IV. Analisi 14. Le presenti conclusioni si articolano come segue: tratterò anzitutto la quarta questione riguardante l’applicabilità della direttiva relativa ai lavoratori distaccati (A). Seguirò quindi l’ordine delle questioni sollevate dal giudice del rinvio per le questioni dalla prima alla quinta (da B a E). A. Quarta questione 15. Con la quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva relativa ai lavoratori distaccati sia applicabile alla prestazione di servizi internazionale nel settore dei trasporti su strada. In particolare, la direttiva di cui trattasi è applicabile al distacco di conducenti in tale settore? 16. Alla specifica questione in oggetto è stata data una risposta nella recente sentenza della Corte nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( 4 ), che ha avuto origine nei [OSCURATO:PERSONA] e concerneva l’applicazione della direttiva relativa ai lavoratori distaccati ai conducenti impiegati nel trasporto internazionale su strada. La Corte ha dichiarato che la direttiva relativa ai lavoratori distaccati si applica alle prestazioni di servizi transnazionali nel settore del trasporto ( 5 ). Secondo la Corte, il testo dell’articolo 1, paragrafi 1 e 3, della direttiva relativa ai lavoratori distaccati, letto alla luce del considerando 4 della medesima, indica che la direttiva si applica alle imprese stabilite in uno Stato membro che – nell’ambito di una prestazione di servizi transnazionale – distaccano lavoratori nel territorio di un altro Stato membro. 17. L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva relativa ai lavoratori distaccati esclude da tale ambito di applicazione solo le prestazioni di servizi che coinvolgono il personale navigante della marina mercantile. Non sono previste eccezioni per altri settori. Pertanto, tale direttiva si applica, in linea di principio, a qualsiasi prestazione di servizi transnazionale che implichi un distacco di lavoratori, indipendentemente dal settore economico al quale una simile prestazione si ricollega. Ciò include la prestazione di servizi transnazionale nel settore del trasporto su strada ( 6 ). 18. Alla luce di tale risposta, non è di fatto necessario esaminare nel dettaglio le osservazioni delle parti che contestano l’applicabilità della direttiva relativa ai lavoratori distaccati nel caso di specie. Tuttavia, può essere utile, per completezza, analizzare tre specifici argomenti dedotti dinanzi alla Corte nel presente procedimento. 19. In primo luogo, i governi ungherese e polacco mettono in discussione la scelta dell’articolo 57, paragrafo 2, e dell’articolo 66 TCE (divenuti articolo 53, paragrafo 1, e articolo 62 TFUE) come corretta base giuridica per la direttiva relativa ai lavoratori distaccati. Dette disposizioni, che attengono alla libera circolazione dei servizi, non possono essere interpretate nel senso che esse si estendono alla prestazione transnazionale di servizi nel settore del trasporto su strada. 20. Nella sua sentenza nella causa [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha sciolto ogni dubbio riguardante la scelta della base giuridica per la direttiva relativa ai lavoratori distaccati. La Corte ha affermato che lo scopo principale di detta direttiva non è la regolamentazione specifica dei servizi di trasporto (nel qual caso si sarebbe reso necessario il richiamo all’articolo 58 TFUE ( 7 )) ( 8 ). Per contro, la direttiva ha lo scopo di reagire alle conseguenze sociali ed economiche generali derivanti dal distacco di lavoratori nel quadro della prestazione di servizi (tutti e di qualsiasi tipo essi siano) ( 9 ). Di conseguenza, non era necessario fare riferimento a un’altra base giuridica per i trasporti al fine di indicare che il settore delle attività di trasporto su strada rientra nell’ambito di applicazione della direttiva di cui trattasi ( 10 ). 21. Contrariamente a quanto sostenuto dai governi ungherese e polacco, il fatto che la più recente direttiva che modifica gli obblighi di applicazione e istituisce norme in materia di distacco dei lavoratori [direttiva (UE) 2020/1057] ( 11 ) faccia riferimento all’articolo 91, paragrafo 1, TFUE come propria base giuridica, e dunque alla disposizione sui trasporti, non cambia tale conclusione. La direttiva (UE) 2020/1057 mira ad armonizzare norme specifiche per il distacco di conducenti nel settore del trasporto su strada . Il suo ambito di applicazione è molto più specifico rispetto a quello della direttiva relativa ai lavoratori distaccati. Di conseguenza, poiché quest’ultima direttiva non mira a stabilire «norme comuni», condizioni per l’ammissione di «vettori non residenti», «misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti» o altre «disposizion[i] util[i]» in materia di trasporti , non era necessario fare riferimento all’articolo 91, paragrafo 1, lettere a), b), c) o d), TFUE ( 12 ). 22. In secondo luogo, la resistente e i governi ungherese e polacco sostengono che il grado di intensità del legame tra i ricorrenti e il territorio francese è insufficiente. Secondo detti governi, i ricorrenti non rientrano nella definizione di «lavoratore distaccato» di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva relativa ai lavoratori distaccati. 23. Non sono d’accordo. 24. Risulta in modo chiaro che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva relativa ai lavoratori distaccati, per «lavoratore distaccato» si intende ogni lavoratore che, per un periodo limitato, svolge il proprio lavoro nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio lavora abitualmente. Tuttavia, poiché un lavoratore può essere considerato distaccato nel territorio di uno Stato membro, sotto il profilo della medesima direttiva, solo se l’esecuzione del suo lavoro presenta un legame sufficiente con tale territorio, la direttiva relativa ai lavoratori distaccati presuppone la necessità di una valutazione globale di tutti gli elementi che caratterizzano l’attività del lavoratore interessato ( 13 ). 25. Nello specifico caso degli autisti del trasporto internazionale su strada, assume un particolare rilievo il grado di intensità del legame delle attività svolte da un simile lavoratore, nell’ambito della fornitura del servizio di trasporto, con il territorio di ciascuno Stato membro interessato. Lo stesso vale per la parte rappresentata da tali attività nel complesso della prestazione di servizi di cui trattasi ( 14 ). 26. Sebbene tale valutazione spetti al giudice del rinvio, nella presente causa, tutte le parti hanno ammesso che i ricorrenti sono trasportati con minibus dall’Ungheria a una determinata destinazione in Francia. Da detta «base», pare che essi effettuino servizi di trasporto su strada nel territorio francese. In talune circostanze, ciò può anche implicare operazioni di trasporto transfrontaliero. Tuttavia, risulta che, in relazione all’intero lavoro svolto dai ricorrenti nel periodo di distacco, la loro «base» resti generalmente la medesima fino al loro ritorno in Ungheria. Ciò comporta un legame intenso tra la prestazione dei servizi di trasporto di cui trattasi da parte dei ricorrenti e il territorio francese. 27. Tali caratteristiche sono notevolmente diverse per quanto riguarda un lavoratore che presta solo servizi limitati nel territorio dello Stato membro ospitante , come è avvenuto nella causa Dobersberger ( 15 ). In tal caso, la società delle ferrovie federali austriache aveva aggiudicato a una società, attraverso una serie di subappaltatori, un appalto di fornitura di servizi di ristorazione sui suoi treni ( 16 ). Il legame tra i lavoratori che eseguivano il loro lavoro su tali treni e il territorio che attraversavano era alquanto effimero e temporaneo ( 17 ). Di conseguenza, essi non sono stati considerati «lavoratori distaccati» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva relativa ai lavoratori distaccati. 28. Mi sembra quindi che le circostanze concrete dei ricorrenti debbano essere distinte da quelle presenti nella causa Dobersberger, o anche da quelle dei lavoratori del trasporto su strada che si limitano a transitare o a scaricare merci nel territorio di un altro Stato membro diverso dal loro Stato membro di origine o ospitante. Infatti, in detti esempi, mancava segnatamente qualcosa di simile ad una «base» fissa a partire da cui eseguire il lavoro. 29. In terzo luogo, il governo ungherese sostiene che nei contratti di lavoro dei ricorrenti vi è una formulazione specifica che mira in sostanza a rendere il lavoro all’estero la norma e non l’eccezione. La formulazione di cui trattasi garantisce che non si possa ritenere che un lavoratore distaccato svolga il proprio lavoro in uno Stato membro «diverso da quello nel cui territorio lavora abitualmente», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva relativa ai lavoratori distaccati, in quanto lo stesso lavora «abitualmente» all’estero. Pertanto, non si verifica di fatto alcun «distacco» ai sensi di detta disposizione. 30. Tale argomento è inadeguato. Esso sovverte la logica della direttiva relativa ai lavoratori distaccati e tenta di sostituirla con una vuota tautologia: il luogo di lavoro abituale di un lavoratore è quello in cui lo stesso lavora. Se in un dato momento egli lavora in tale luogo, non si può ritenere che possa esservi distaccato in quanto vi sta effettivamente lavorando. Di fatto, seguendo tale interpretazione, un lavoratore ungherese per definizione non potrebbe mai essere distaccato. Lo stesso modificherebbe semplicemente in modo continuo il suo luogo di lavoro «abituale» secondo la volontà del suo datore di lavoro in Ungheria. Il suo luogo di lavoro abituale sarebbe quindi, ad esempio, il territorio francese per tre settimane a gennaio, il territorio tedesco per quattro settimane a febbraio e marzo e il territorio spagnolo per due settimane ad aprile, senza mai beneficiare delle norme essenziali ai fini della protezione minima perseguita dalla direttiva relativa ai lavoratori distaccati. 31. La direttiva relativa ai lavoratori distaccati è uno strumento che, tra l’altro, mira a proteggere ogni lavoratore «distaccato» ( 18 ). Essa valuta se un siffatto distacco si verifica dal punto di vista del lavoratore e del suo luogo di lavoro «abituale» nel corso della carriera professionale di tale lavoratore, tenuto conto del «centro di vita (economico)» del lavoratore ( 19 ). La valutazione di cui trattasi presuppone un elevato grado di prevedibilità in quanto il luogo di lavoro «abituale» di un lavoratore distaccato è, in linea di principio, il luogo a cui lo stesso farebbe generalmente ritorno dopo il suo distacco. Di conseguenza, non è corretto effettuare tale valutazione isolatamente per il periodo specifico durante il quale il lavoratore è distaccato per garantire effettivamente che un determinato rapporto di lavoro sfugge all’applicabilità della direttiva relativa ai lavoratori distaccati. 32. È proprio ai fini del carattere «mobile» del lavoro nell’Unione europea che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva relativa ai lavoratori distaccati era diretto a coordinare norme vincolanti ai fini della protezione minima , fissando in tal modo un livello base di condizioni di lavoro e di occupazione cui deve attenersi nel paese ospitante il datore di lavoro che distacca i suoi dipendenti ( 20 ). Lette alla luce del considerando 17 della direttiva, si può rinunciare a dette norme solo in circostanze in cui il lavoratore sarebbe soggetto a condizioni più favorevoli. 33. A mio avviso, risulta pertanto evidente che (qualsiasi) disposizione contrattuale contraria non può prevalere sull’applicabilità della direttiva relativa ai lavoratori distaccati in relazione ai lavoratori oggettivamente distaccati e pregiudicare così il «livello di base» di norme vincolanti contenute nell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva in questione per tali rapporti di lavoro. 34. Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispondere alla quarta questione come segue: La direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, deve essere interpretata nel senso che essa si applica alla prestazione di servizi transnazionale nel settore dei trasporti su strada. B. Prima questione 35. Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede se una violazione della direttiva relativa ai lavoratori distaccati e della normativa francese in materia di salario minimo può essere invocata da parte di lavoratori ungheresi nei confronti dei loro datori di lavoro ungheresi nell’ambito di un procedimento avviato dinanzi ai giudici ungheresi. 36. Tutte le parti che hanno presentato osservazioni in relazione a detta questione ritengono che essa rappresenti una domanda di chiarimenti riguardo a quali strumenti di diritto dell’Unione attribuiscano competenza giurisdizionale al giudice del rinvio. A mio avviso, non si tratta dell’unica lettura della questione di cui trattasi. Quanto al suo testo, la questione potrebbe invece essere relativa a se il giudice del rinvio possa di fatto applicare il diritto francese (o una parte dello stesso) in un procedimento in cui è adito e, sulla base dello stesso, accertare potenzialmente una violazione del diritto (e contro quale diritto). Pertanto, nell’ambito di tale seconda interpretazione possibile, la questione non verte sull’attribuzione della competenza giurisdizionale, ma piuttosto sulla legislazione applicabile . 37. In ogni caso, la risposta ad entrambe le interpretazioni della prima questione è piuttosto chiara. La competenza di un organo giurisdizionale ungherese a statuire su una controversia come quella di cui trattasi non è affatto limitata dalla direttiva relativa ai lavoratori distaccati. 38. In primo luogo, per quanto riguarda la competenza del giudice del rinvio a conoscere della controversia nel procedimento principale, sembra pacifico che il caso di specie concerna un’azione avviata da lavoratori ungheresi contro il loro datore di lavoro ungherese, dinanzi ad un giudice ungherese, in relazione a un contratto concluso in base al diritto del lavoro ungherese. Tenuto conto di tali chiari «agganci» in termini di competenza, è semplicemente naturale che gli organi giurisdizionali competenti del luogo in cui è stabilito il datore di lavoro in Ungheria siano considerati il foro competente generale. 39. Suppongo che ciò avvenga già in forza della normativa nazionale ungherese. La potenziale applicabilità di strumenti di diritto privato dell’Unione, come, ad esempio, il regolamento (UE) n. 1215/2012 ( 21 ), condurrebbe al medesimo risultato. Le autorità giurisdizionali ungheresi sarebbero competenti in linea generale, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento (la resistente è, a quanto pare, una persona giuridica ungherese, dunque presumibilmente domiciliata nel territorio di tale Stato membro), o a titolo eventuale, se ricorressero le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del medesimo ( 22 ), in base allo speciale criterio di competenza per i contratti di lavoro, in particolare ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012. 40. Gli articoli 3 e 5 della direttiva relativa ai lavoratori distaccati cambiano qualcosa al riguardo, come afferma la ricorrente? 41. Non vedo come potrebbero. Dette disposizioni riguardano la vigilanza e l’applicazione nella sfera pubblica ( 23 ) di determinate condizioni minime e vincolanti di lavoro e di occupazione. Esse non modificano le norme (nazionali) sulla competenza. Infatti, l’articolo 6 della direttiva relativa ai lavoratori distaccati è l’unica disposizione che disciplina la competenza. Tuttavia, detta disposizione aggiunge semplicemente un criterio ulteriore di competenza dinanzi ai giudici dello Stato membro ospitante. In tal modo, la disposizione di cui trattasi non modifica naturalmente le norme (generali) sulla competenza dei giudici ungheresi nelle controversie che coinvolgono i loro cittadini in base alle norme nazionali ordinarie sulla competenza giurisdizionale. 42. In secondo luogo, per quanto riguarda la questione sul come determinare la legislazione applicabile in una controversia, come quella pendente dinanzi al giudice del rinvio, in cui un elemento delle condizioni minime vincolanti di lavoro e di occupazione relative al rapporto di lavoro deriva dal diritto francese, la risposta è altrettanto chiara. L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva relativa ai lavoratori distaccati introduce un nucleo di norme «imperative» a cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri e i datori di lavoro dei lavoratori distaccati non possono derogare, qualunque sia la legislazione applicabile al rapporto di lavoro ( 24 ). In sostanza, dette condizioni stabiliscono un regime di protezione di base dei lavoratori distaccati che non può essere messo a repentaglio. Le«tariffe minime salariali» fanno parte di detto regime di protezione di base in relazione al periodo di distacco del lavoratore in oggetto ( 25 ) e sono determinate dal diritto nazionale dello Stato membro ospitante che definisce dette «tariffe minime salariali» ( 26 ). 43. Nel caso di specie, ciò non può che significare che il giudice del rinvio applica al contratto di lavoro dei ricorrenti la legislazione francese sul salario minimo per stabilire se detto contratto soddisfa le «tariffe minime salariali», come previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva relativa ai lavoratori distaccati. In tal modo, gli elementi pertinenti del diritto francese a cui fa riferimento l’articolo 3, paragrafo 1, della suddetta direttiva sono norme imperative che prevarranno su ogni altra (o contraria) disposizione contrattuale. Di fatto, elementi del diritto francese diverranno la norma applicabile in una causa altrimenti presumibilmente disciplinata, sotto il profilo sostanziale, dal diritto ungherese. 44. In concreto, si potrebbe aggiungere che, come correttamente osservato dal governo francese, il giudice del rinvio può ottenere, se necessario, le informazioni necessarie sulla legislazione francese in materia di salario minimo grazie a strumenti internazionali di cooperazione tra gli organi giurisdizionali, come la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale o la Convenzione europea nel campo dell’informazione sul diritto straniero. 45. In sintesi, per sua stessa logica, l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva relativa ai lavoratori distaccati è alquanto simile a una lex specialis sulla legislazione applicabile ( 27 ). Esso è destinato a dare origine a situazioni in cui in una controversia nello Stato membro d’origine si applicheranno elementi del diritto sostanziale dello Stato membro ospitante o viceversa. Infatti, in quest’ultimo scenario, se i dipendenti chiedessero la tutela giuridica dei loro diritti basati sul diritto dell’Unione nello Stato membro in cui sono distaccati, gli organi giurisdizionali di tale Stato membro potrebbero anche essere chiamati ad applicare elementi del diritto sostanziale dello Stato membro d’origine, in quanto tale sarebbe la legislazione applicabile al contratto di lavoro in generale. 46. In conclusione, propongo alla Corte di rispondere come segue: L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 96/71 deve essere interpretato nel senso che una violazione della legislazione nazionale dello Stato membro ospitante sulle «tariffe minime salariali» può essere invocata nell’ambito di un procedimento avviato nello Stato membro d’origine, sempre che i giudici di quest’ultimo siano competenti a conoscere della causa, ad esempio in virtù del fatto che il datore di lavoro è domiciliato in tale Stato. C. Seconda questione 47. Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’indennità di trasferta intesa a coprire le spese sostenute durante il distacco di un lavoratore all’estero debba considerarsi parte integrante del suo salario. 48. Tale questione si pone a causa del disaccordo, tra le parti nel procedimento principale, in merito a se le indennità di trasferta siano parte integrante del «salario minimo» dei ricorrenti, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva relativa ai lavoratori distaccati. A norma dell’articolo 3, paragrafo 7, della medesima direttiva, ciò può avvenire solo se le indennità che vi rientrano sono «specifiche per il distacco». In tali circostanze, la direttiva relativa ai lavoratori distaccati esige che l’indennità di cui trattasi sia considerata parte integrante del salario del lavoratore distaccato. Tuttavia, detta ipotesi di partenza è respinta se l’indennità in questione è «versat[a] a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute a causa del distacco, come le spese di viaggio, vitto e alloggio». Il giudice del rinvio chiede indicazioni proprio sull’interpretazione di tali requisiti in relazione alle indennità di trasferta di cui trattasi nel caso di specie. 49. Occorre ricordare che l’articolo 3, paragrafo 7, della direttiva relativa ai lavoratori distaccati contiene quello che, nel prendere in considerazione le maggiorazioni ed i supplementi, la Corte ha descritto come il «rapporto “ regola-eccezione ”» ( 28 ). Detto rapporto è costituito da due parti. La prima parte contiene la norma generale : «[l]e indennità specifiche per il distacco sono considerate parte integrante del salario minimo». Tale regola è soggetta alla seconda parte , che stabilisce un’ eccezione imperativa: un’indennità è parte integrante del salario minimo « purché [essa] non [sia] versat[a] a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute a causa del distacco, come le spese di viaggio, vitto e alloggio» ( 29 ). 50. In altre parole, il fatto che un’indennità sia o meno «specific[a] per il distacco», ai sensi della norma generale di cui all’articolo 3, paragrafo 7, secondo comma, prima parte, della direttiva relativa ai lavoratori distaccati, non è necessariamente l’elemento determinante da stabilire in via preliminare. Infatti, tale determinazione sarà in pratica rilevante solo se non si applica l’eccezione nella seconda parte di tale comma. Di fatto, in ragione di detta interpretazione, è l’ eccezione che determina se l’indennità in oggetto rientra in primo luogo nell’ambito di applicazione di tale disposizione. 51. Sulla base delle limitate informazioni contenute nel fascicolo, condivido la posizione della resistente, secondo cui, nella presente causa, le indennità di trasferta non sembrano essere «versate a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute a causa del distacco» ( 30 ). 52. Sembra assodato che le indennità di trasferta, che variano da EUR 34 a EUR 44 in funzione della durata del distacco, sono versate a titolo di somme forfettarie e senza necessità di documentazione delle spese . A quanto pare, infatti, le spese di alloggio e di vitto sono considerate ammissibili senza documentazione in base al diritto ungherese. 53. Alla luce della conseguente mancanza di un nesso tra le indennità di trasferta e le spese derivanti dal distacco, mi risulta difficile accogliere l’argomento dei ricorrenti secondo cui le indennità di trasferta sono versate per spese effettivamente sostenute a causa del distacco. Infatti, benché certamente probabile, senza documentazione relativa al modo in cui sono state spese le indennità di trasferta, nessun elemento consente di ritenere che i ricorrenti abbiano in effetti speso le indennità di trasferta in primo luogo e, anche in caso affermativo, se queste ultime siano state spese per coprire le spese sostenute a causa del loro distacco. 54. Il criterio è quello delle spese effettivamente sostenute a causa del distacco. Evidenzio il termine «effettivamente» perché, a mio avviso, è evidente che la sua inclusione nell’articolo 3, paragrafo 7, secondo comma, della direttiva relativa ai lavoratori distaccati implica la necessaria presentazione di una qualche forma di documentazione che colleghi il «rimborso» in oggetto alle spese «effettivamente sostenute a causa del distacco». Il tipo di documentazione da fornire ha un carattere secondario. Infatti, la Corte ha già dichiarato che la modalità dell’accollo dei costi derivanti dal distacco non rileva ai fini della qualificazione giuridica di tali spese ( 31 ). 55. Una volta suggerito che è improbabile che si applichi l’eccezione alla norma generale, resta la questione se si applichi la stessa norma generale, vale a dire, se le indennità di trasferta siano di fatto «indennità specifiche per il distacco» che devono quindi considerarsi parte integrante del salario minimo. 56. Se è vero che tale punto deve essere in ultima analisi verificato dal giudice nazionale, mi sembra che la risposta debba essere affermativa per due ragioni. In primo luogo, è stato asserito che i dipendenti percepiscono di fatto le indennità di trasferta per la durata del loro distacco perché essi sono effettivamente distaccati. In secondo luogo, dal momento che esse non sono in alcun modo fatturate o rimborsate in funzione delle spese effettivamente sostenute, la somma forfettaria (vale a dire l’indennità di trasferta) diviene in effetti parte integrante del salario, da utilizzarsi da parte del dipendente come meglio crede. Essa è dunque, in concreto, indistinguibile dal suo normale salario. 57. Alla luce di quanto precede, la logica della norma generale di cui all’articolo 3, paragrafo 7, della direttiva relativa ai lavoratori distaccati sembra applicabile al caso di specie: qualsiasi versamento ricevuto a causa del distacco, ma che non può essere identificato come rimborso di spese specifiche, è semplicemente parte integrante del salario (minimo). 58. L’opuscolo informativo a cui sia il giudice del rinvio che i ricorrenti fanno riferimento, il quale spiegherebbe espressamente che lo scopo delle indennità di trasferta è quello di coprire le «spese sostenute all’estero», non inficia tale conclusione. Tralasciando per ora il discutibile valore probatorio di un documento esterno ai contratti di lavoro dei ricorrenti ai fini dell’interpretazione della natura e della finalità delle indennità di trasferta, la mera designazione di una spesa per un determinato scopo non modifica l’assenza di qualsiasi nesso tra l’indennità di trasferta e la spesa effettiva. Semmai, l’opuscolo informativo indica chiaramente che la natura della somma forfettaria dell’indennità di trasferta è specificamente concepita per coprire una vasta gamma di spese durante la permanenza all’estero, la maggior parte delle quali è in effetti probabilmente sostenuta a causa del distacco, ma alcune delle quali potrebbero non esserlo. 59. Ciò premesso, anche se si dovesse tener conto dell’opuscolo informativo, non vi sarebbe comunque alcuna prova di un nesso tra eventuali costi sostenuti e la corresponsione delle indennità di trasferta. Pertanto, il mero fatto che il contratto di lavoro dei ricorrenti possa o meno associare un determinato scopo alle indennità di trasferta ha un’incidenza limitata sulla qualificazione di tali indennità a titolo di rimborso delle spese « effettivamente sostenute a causa del distacco», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 7, della direttiva relativa ai lavoratori distaccati. 60. In conclusione, propongo che la Corte risponda alla seconda questione come segue: Le indennità di trasferta, che sono corrisposte senza documentazione delle spese e che restano da verificare da parte del giudice nazionale, non sono versate a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute a causa del distacco, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 96/71/CE. Atteso che le indennità di trasferta di cui trattasi nel presente procedimento sono altresì versate come indennità specifiche per il distacco, esse devono considerarsi parte integrante del salario minimo. D. Terza questione 61. Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede indicazioni circa la compatibilità dell’indennità per il risparmio di carburante con l’articolo 10 del regolamento n. 561/2006. Detta disposizione vieta qualsiasi retribuzione che incoraggi una guida pericolosa. 62. I ricorrenti sostengono che l’indennità per il risparmio di carburante è in contrasto con l’articolo 10 del regolamento n. 561/2006. Essi spiegano che detta indennità è costituita da una formula che premia i conducenti di veicoli adibiti al trasporto per un consumo di carburante, in funzione della distanza percorsa, inferiore a quello considerato «normale» per tale distanza. Di conseguenza, per raggiungere i risparmi di carburante richiesti in modo da ottenere l’indennità, i conducenti sono indotti ad adottare comportamenti alla guida che rappresentano un rischio per la sicurezza del traffico. 63. In linea con la maggior parte delle osservazioni presentate alla Corte, sulla base delle informazioni fornite nel presente procedimento, non condivido tale conclusione. 64. In via preliminare, occorre ricordare che il regolamento n. 561/2006 persegue due obiettivi, ossia quello di migliorare le condizioni di lavoro dei conducenti e quello di garantire la sicurezza stradale generale ( 32 ). L’articolo 1 del medesimo regolamento spiega poi che esso mira inoltre a promuovere migliori pratiche nel settore dei trasporti su strada. Di conseguenza, nella misura in cui l’indennità per il risparmio di carburante contenuta nei contratti di lavoro dei ricorrenti sia potenzialmente in grado di mettere a repentaglio la sicurezza stradale generale, occorre valutare se detta indennità sia preclusa dall’articolo 10 del regolamento n. 561/2006. 65. L’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 561/2006 vieta alle imprese di trasporto di concedere ai conducenti premi o maggiorazioni di salario, (i) in base alle distanze percorse e/o al volume delle merci trasportate e (ii) qualora queste retribuzioni siano di natura tale da mettere in pericolo la sicurezza stradale e/o incoraggiare l’infrazione del medesimo regolamento. 66. In primo luogo, nel fascicolo non vi sono prove sufficienti per stabilire che l’indennità per il risparmio del carburante «sia correlata» in modo chiaro alle distanze percorse e/o al volume delle merci trasportate. Naturalmente, esiste un nesso indiretto tra la distanza/ il peso trasportato e il consumo di carburante. Ciò non può essere negato. Non occorre essere un fisico per capire che massa ed energia sono correlate e che è necessaria una determinata quantità di energia al fine di spostare una massa per una determinata distanza. 67. Tuttavia, il consumo di carburante non corrisponde meramente alla distanza percorsa e al peso trasportato. Infatti, come spiega il governo francese, diversi fattori giocano un ruolo nel consumo di carburante. Ad esempio, le condizioni ambientali, la pressione degli pneumatici, lo stile di guida e persino aspetti come l’uso di dispositivi per l’aria condizionata possono avere un impatto sul consumo di carburante dei conducenti ( 33 ). Nessuno degli aspetti di cui trattasi è discusso dal giudice del rinvio. Quest’ultimo tace infatti completamente sul motivo per il quale ritiene l’indennità per il risparmio di carburante «correlata» alla distanza percorsa e/o al volume delle merci trasportate. In assenza di tale spiegazione, non sono convinto del fatto che in primo luogo l’indennità per il risparmio di carburante, in astratto, rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 561/2006. 68. In secondo luogo, e puramente ai fini della discussione, anche se l’indennità per il risparmio di carburante rientrasse nell’ambito di applicazione dell’articolo 10 del regolamento n. 561/2006, i ricorrenti non hanno fornito alcuna prova del fatto che detta indennità di per sé induca davvero a una guida pericolosa. Si potrebbe invece supporre, intuitivamente, che una siffatta indennità potrebbe in effetti produrre l’effetto opposto; la guida pericolosa è più spesso il risultato di una guida veloce, di un’accelerazione eccessiva o in luoghi sbagliati, ma tali attività richiedono una maggiore e non una minore quantità di carburante. 69. Il giudice del rinvio fornisce l’esempio di un conducente che utilizza il più a lungo possibile il sistema a ruota libera in discesa per risparmiare carburante. È certamente possibile immaginare che, in alcuni scenari, un automezzo che circoli a ruota libera su un’autostrada, o nella corsia di destra, ma a velocità molto bassa, o anche nella corsia di sinistra nel sorpassare un altro automezzo per parecchi chilometri, proprio perché sta cercando di risparmiare carburante, in effetti non è forse indice di sicurezza stradale generale ( 34 ). Tuttavia, senza necessità di ulteriori dettagli o spiegazioni, semplicemente non esiste una causalità automatica tra tale comportamento e un’indennità per il risparmio di carburante. 70. Ciò non significa che non vi possano essere fattori concomitanti che, in pratica, potrebbero avere l’effetto di trasformare un altrimenti innocente stimolo finanziario in un incentivo a guidare in modo pericoloso. Come correttamente osservato dalla Commissione europea, se la remunerazione che incoraggia il risparmio di carburante fosse basata su un criterio definito in modo da far dipendere la concessione di un’indennità forfettaria non da un maggiore risparmio di carburante in termini relativi (ad esempio, quando il consumo annuo totale è inferiore al livello «di riferimento» almeno del 5%), ma dal consumo assoluto su una determinata distanza (ad esempio, corrispondendo un’indennità di EUR 50 per ogni 100 litri di carburante risparmiato), allora potrebbero esservi casi in cui un conducente si senta incoraggiato a una guida meno sicura. Analogamente, se fosse completamente irragionevole il requisito del rimborso per «spese aggiuntive» derivanti da un consumo di carburante superiore al livello «di riferimento» calcolato, un conducente sarebbe in qualche modo indirettamente incentivato a risparmiare quanto più carburante possibile, indipendentemente dalle condizioni stradali, ambientali o geografiche in cui è chiamato ad operare ( 35 ). 71. È chiaro che né il giudice del rinvio, né le parti interessate hanno individuato o presentato elementi idonei a suffragare tali considerazioni. Pertanto, non ritengo possibile concludere che, in astratto , un’indennità per il risparmio di carburante sarebbe di per sé preclusa dall’articolo 10 del regolamento n. 561/2006. 72. In conclusione, propongo che la Corte risponda alla terza questione come segue: L’articolo 10 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che esso non osta, di per sé, ad un’indennità per il risparmio di carburante che un datore di lavoro può corrispondere a un suo lavoratore distaccato quando non viene superato l’importo di riferimento per il consumo di carburante. Spetta al giudice nazionale determinare se, nelle particolari circostanze di una controversia, l’indennità per il risparmio di carburante debba tuttavia essere considerata correlata alle distanze percorse e/o al volume delle merci trasportate e se sia di natura tale da mettere in pericolo la sicurezza stradale e/o incoraggiare l’infrazione del regolamento n. 561/2006. E. Quinta questione 73. Con la quinta questione, il giudice del rinvio chiede se una direttiva che non sia stata trasposta nel diritto nazionale possa creare obblighi a carico di un privato e costituire pertanto, di per sé sola, la base giuridica di una domanda nei confronti di un privato nell’ambito di un giudizio intentato dinanzi a un giudice nazionale. 74. Con detta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le direttive possano avere un effetto orizzontale diretto. Ciò premesso, il giudice del rinvio non fornisce alcuna spiegazione sul motivo per il quale viene posta detta questione e sulla sua rilevanza nel procedimento principale. Sebbene non sia necessario compiere grandi sforzi di immaginazione per dedurre che il giudice del rinvio probabilmente si riferisce alla direttiva relativa ai lavoratori distaccati, la Corte non dispone tuttavia di alcuna base per determinare su quale disposizione il giudice del rinvio chiede indicazioni e, soprattutto, il motivo per il quale rispondere a detta questione è necessario ai fini del procedimento in questione. 75. A tale riguardo, occorre ricordare che l’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte, che stabilisce il contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale, prevede, alla lettera c), che la stessa deve, tra l’altro, contenere «l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale». 76. Poiché il giudice del rinvio è venuto meno a tale obbligo, propongo che la Corte dichiari irricevibile la quinta questione. V. Conclusione 77. Propongo che la Corte risponda alle questioni pregiudiziali sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA] (Corte di Gyula, Ungheria) come segue: Quarta questione La direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, deve essere interpretata nel senso che essa si applica alla prestazione di servizi transnazionale nel settore dei trasporti su strada. Prima questione L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 96/71 deve essere interpretato nel senso che una violazione della legislazione nazionale dello Stato membro ospitante sulle «tariffe minime salariali» può essere invocata nell’ambito di un procedimento avviato nello Stato membro d’origine, sempre che i giudici di quest’ultimo siano competenti a conoscere della causa, ad esempio in virtù del fatto che il datore di lavoro è domiciliato in tale Stato. Seconda questione Le indennità di trasferta, che sono corrisposte senza documentazione delle spese e che restano da verificare da parte del giudice nazionale, non sono versate a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute a causa del distacco, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 96/71. Atteso che le indennità di trasferta di cui trattasi nel presente procedimento sono altresì versate come indennità specifiche per il distacco, esse devono considerarsi parte integrante del salario minimo. Terza questione L’articolo 10 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio deve essere interpretato nel senso che esso non osta, di per sé, ad un’indennità per il risparmio di carburante che un datore di lavoro può corrispondere a un suo lavoratore distaccato quando non viene superato l’importo di riferimento per il consumo di carburante. Spetta al giudice nazionale determinare se, nelle particolari circostanze di una controversia, l’indennità per il risparmio di carburante debba tuttavia essere considerata correlata alle distanze percorse e/o al volume delle merci trasportate e se sia di natura tale da mettere in pericolo la sicurezza stradale e/o incoraggiare l’infrazione del regolamento n. 561/2006. La quinta questione è irricevibile. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi ( GU 1997, L 18, pag. 1 ). ( 3 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio ( GU 2006, L 102, pag. 1 ). ( 4 ) Sentenza del 1o dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑815/18 , EU:C:2020:976 ). ( 5 ) Ibidem, punto 41. ( 6 ) Ibidem, punti da 31 a 33. ( 7 ) A norma dell’articolo 58 TFUE, la libera circolazione dei servizi, in materia di trasporti, è regolata dalle disposizioni del titolo del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea dedicato ai trasporti, ossia gli articoli da 90 a 100 TFUE. ( 8 ) Sentenza del 1o dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑815/18 , EU:C:2020:976 , punto 37 ). V. altresì le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( C‑815/18 , EU:C:2020:319 , paragrafo 52 ) e, in tal senso, sentenze dell’8 dicembre 2020, Ungheria/Parlamento e Consiglio ( C‑620/18 , EU:C:2020:1001 , punti 159 e 160 ), e dell’8 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento e Consiglio ( C‑626/18 , EU:C:2020:1000 , punti 144 e 145 ). ( 9 ) V. le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( C‑815/18 , EU:C:2020:319 , paragrafo 51 ). ( 10 ) Sentenza del 1o dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑815/18 , EU:C:2020:976 , punto 40 ). ( 11 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 ( GU 2020, L 249, pag. 49 ). ( 12 ) In tal senso, sentenza del 1o dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑815/18 , EU:C:2020:976 , punto 39 ). ( 13 ) Ibidem, punto 45 e giurisprudenza ivi citata. ( 14 ) Ibidem, punti 47 e 48. V. altresì le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( C‑815/18 , EU:C:2020:319 , paragrafi 97 e da 102 a 104 e giurisprudenza ivi citata). ( 15 ) Sentenza del 19 dicembre 2019, Dobersberger ( C‑16/18 , EU:C:2019:1110 ). ( 16 ) Ibidem, punti 9 e 10. ( 17 ) Ibidem, punto 31. ( 18 ) V. considerando 5, 6, 13 e 14 della direttiva relativa ai lavoratori distaccati. In tal senso, v. altresì sentenza del 18 dicembre 2007, Laval un Partneri ( C‑341/05 , EU:C:2007:809 , punto 77 ). ( 19 ) Termine utilizzato in maniera pertinente dall’avvocato generale Szpunar nel respingere un argomento analogo dedotto dal governo ungherese nelle sue conclusioni nella causa Dobersberger ( C‑16/18 , EU:C:2019:638 , paragrafo 60 ). ( 20 ) Considerando 13 della direttiva relativa ai lavoratori distaccati. V. altresì sentenza del 18 dicembre 2007, Laval un Partneri ( C‑341/05 , EU:C:2007:809 , punto 81 ). ( 21 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 2012, L 351, pag. 1 ). ( 22 ) Il che non pare verificarsi nel caso di specie in quanto sia il datore di lavoro sia il lavoratore risultano domiciliati in Ungheria. ( 23 ) In tal senso, sentenza del 12 ottobre 2004, Wolff & Müller ( C‑60/03 , EU:C:2004:610 , punti 28 e 29 ). ( 24 ) V., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2007, Laval un Partneri ( C‑341/05 , EU:C:2007:809 , punto 75 ). V. altresì sentenze dell’8 dicembre 2020, Ungheria/Parlamento e Consiglio ( C‑620/18 , EU:C:2020:1001 , punto 60 ), e dell’8 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento e Consiglio ( C‑626/18 , EU:C:2020:1000 , punto 65 ). ( 25 ) V. articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera c), della direttiva relativa ai lavoratori distaccati. ( 26 ) V. articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva relativa ai lavoratori distaccati. ( 27 ) Così conducendo di fatto naturalmente a parallelismi e a potenziali tensioni con altri strumenti che disciplinano la scelta della legge – v. inoltre le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( C‑815/18 , EU:C:2020:319 , paragrafi da 90 a 96 ). ( 28 ) Sentenza del 14 aprile 2005, Commissione/Germania ( C‑341/02 , EU:C:2005:220 , punto 30 ). Il corsivo è mio. ( 29 ) Il corsivo è mio. ( 30 ) Il corsivo è mio. ( 31 ) Sentenza del 12 febbraio 2015, Sähköalojen ammattiliitto ( C‑396/13 , EU:C:2015:86 , punto 59 ). ( 32 ) V., in tal senso, sentenze del 2 giugno 1994, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑313/92 , EU:C:1994:219 , punto 22 ), e del 9 giugno 2016, Eurospeed ( C‑287/14 , EU:C:2016:420 , punto 39 ). ( 33 ) A titolo illustrativo, v., ad esempio, [OSCURATO:PERSONA] (della Commissione europea) Science for [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], N.G., e a., «Review of in use factors affecting the fuel consumption and CO2 emissions of passenger cars», 2016, pag. 7. ( 34 ) O, se non del tutto pregiudizievole per la sicurezza del traffico, comunque certamente non salutare per il benessere mentale dei conducenti che di fatto si trovano così incolonnati a bassa velocità nella corsia di sinistra. ( 35 ) Infatti, la sicurezza stradale generale non sarebbe di certo migliorata se venisse calcolato un limite di consumo di carburante «di riferimento» irragionevolmente basso, ad esempio, per un automezzo di 20 tonnellate che deve salire e scendere dal Passo dello Stelvio in Italia.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 561/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris