CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2021
Cassazione n. 38588/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 06/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TREVISO, in data 06/11/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 640 cod. pen. Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con unico motivo la contraddittorietà e illogicità della motivazione con cui è stata affermata la responsabilità dell'imputato nel delitto di truffa, facendo leva sul solo dato della carica formale ricoperta (quale amministratore della società che avrebbe acquistato il bene oggetto della condotta fraudolenta), senza tenere conto dell'intervento di altri soggetti, mai identificati, che ben avrebbero potuto utilizzare i dati e i documenti del ricorrente per commettere dei reati senza che egli ne fosse consapevole. Il ricorso è inammissibile, perché reiterativo delle censure proposte con l'atto di appello, che la Corte territoriale ha esaminato e valutato, apprezzando la pluralità di elementi fattuali e logici che - al contrario delle ipotesi meramente congetturali del ricorrente - riconducevano necessariamente alla persona del ricorrente, considerata l'utilizzazione della carta di identità del ricorrente, inviata all'acquirente, per garantire il buon esito della vendita, il trasferimento del bene acquistato a favore di terzi, da parte della società amministrata dal ricorrente, dopo pochi giorni rispetto all'acquisto fraudolento, l'uso di una casella di posta elettronica riferibile alla stessa società per inviare comunicazioni e documentazione alla vittima della truffa. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/09/2021 [OSCURATO:PERSONA]