Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15313/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01AALQR) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 44472/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Roma di condanna per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali proprie o di altri; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente denunzia difetto di motivazione in relazione alle doglianze proposte in appello e al giudizio di penale responsabilità - è del tutto aspecifico, in quanto le deduzioni avanzate dal ricorrente risultano completamente scollegate rispetto a quanto si legcle nel provvedimento impugnato, con il quale la Corte di appello ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto contro la sentenza di primo grado; Rilevato che Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risAtino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le rag oni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 marzo 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01AALQR) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 44472/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Roma di condanna per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali proprie o di altri; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente denunzia difetto di motivazione in relazione alle doglianze proposte in appello e al giudizio di penale responsabilità - è del tutto aspecifico, in quanto le deduzioni avanzate dal ricorrente risultano completamente scollegate rispetto a quanto si legcle nel provvedimento impugnato, con il quale la Corte di appello ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto contro la sentenza di primo grado; Rilevato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risAtino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le rag oni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 marzo 2
Sentenza Cassazione n. 15313/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris