Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 738/1988
ECLI:IT:COST:1988:738
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Con ricorso notificato il 4 febbraio 1982 la Regione
Friuli-[OSCURATO:PERSONA] ha sollevato conflitto di attribuzione contro
il Presidente del Consiglio dei Ministri avverso l'ordinanza n.
6830/81 del 3 dicembre 1981 con cui il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Trieste ordinava all'Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale del Friuli-[OSCURATO:PERSONA], ai
sensi dell'art. 342 c.p.p., l'esibizione: a) delle delibere relative
alla regolamentazione dei viaggi all'estero delle Commissioni
consiliari; b) della documentazione amministrativa e contabile
concernente i viaggi di studio all'estero effettuati nella IV
legislatura; c) dell'elenco dei consiglieri che avevano partecipato a
tali viaggi, nonché dell'ammontare delle spese assunte dal Consiglio
regionale per ognuno di essi in relazione ai suddetti viaggi.
Ad avviso della ricorrente tale ordine di esibizione, violando
l'art.16, 2° co., dello Statuto speciale della Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA] - che garantisce la insindacabilità dei consiglieri regionali
per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro
funzioni - invaderebbe la sfera di attribuzioni costituzionalmente
riservata alla Regione.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri non si è costituito.
In prossimità dell'udienza la Regione ricorrente ha depositato
memoria chiedendo che sia dichiarata cessata la materia del
contendere, in quanto l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale
- dopo aver ricevuto assicurazione dalla Procura della Repubblica di
Trieste che l'ordine di esibizione non era diretto ad accertare
responsabilità penali dei consiglieri regionali per deliberazioni
adottate nell'esercizio delle loro funzioni - ha provveduto ad
esibire i documenti richiesti, mentre il procedimento penale cui essi
si riferivano si è concluso con decreto di archiviazione in data 13
febbraio 1988.
Come riferito in narrativa, nelle more del giudizio è stato
chiarito dalla Procura della Repubblica di Trieste che l'ordinanza
emanata ex art. 342 c.p.p., non essendo diretta ad incidere
sull'immunità garantita ai consiglieri regionali dall'art.16, 2°
co., della legge Cost. 31 gennaio 1963 n.1 (Statuto speciale della
Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA]), non era in grado di menomare la sfera
di attribuzioni della Regione ricorrente, come quest'ultima ha
riconosciuto ottemperando all'ordine di esibizione.
Deve quindi dichiararsi cessata la materia del contendere per
sopravvenuta carenza di interesse.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
Il redattore: [OSCURATO:PERSONA]
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI