Torna alla ricerca
Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 738/1988

ECLI:IT:COST:1988:738
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Con ricorso notificato il 4 febbraio 1982 la Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA] ha sollevato conflitto di attribuzione contro il Presidente del Consiglio dei Ministri avverso l'ordinanza n. 6830/81 del 3 dicembre 1981 con cui il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste ordinava all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Friuli-[OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 342 c.p.p., l'esibizione: a) delle delibere relative alla regolamentazione dei viaggi all'estero delle Commissioni consiliari; b) della documentazione amministrativa e contabile concernente i viaggi di studio all'estero effettuati nella IV legislatura; c) dell'elenco dei consiglieri che avevano partecipato a tali viaggi, nonché dell'ammontare delle spese assunte dal Consiglio regionale per ognuno di essi in relazione ai suddetti viaggi.

Ad avviso della ricorrente tale ordine di esibizione, violando l'art.16, 2° co., dello Statuto speciale della Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA] - che garantisce la insindacabilità dei consiglieri regionali per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni - invaderebbe la sfera di attribuzioni costituzionalmente riservata alla Regione.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri non si è costituito.

In prossimità dell'udienza la Regione ricorrente ha depositato memoria chiedendo che sia dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale - dopo aver ricevuto assicurazione dalla Procura della Repubblica di Trieste che l'ordine di esibizione non era diretto ad accertare responsabilità penali dei consiglieri regionali per deliberazioni adottate nell'esercizio delle loro funzioni - ha provveduto ad esibire i documenti richiesti, mentre il procedimento penale cui essi si riferivano si è concluso con decreto di archiviazione in data 13 febbraio 1988.

Come riferito in narrativa, nelle more del giudizio è stato chiarito dalla Procura della Repubblica di Trieste che l'ordinanza emanata ex art. 342 c.p.p., non essendo diretta ad incidere sull'immunità garantita ai consiglieri regionali dall'art.16, 2° co., della legge Cost. 31 gennaio 1963 n.1 (Statuto speciale della Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA]), non era in grado di menomare la sfera di attribuzioni della Regione ricorrente, come quest'ultima ha riconosciuto ottemperando all'ordine di esibizione.

Deve quindi dichiararsi cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Con ricorso notificato il 4 febbraio 1982 la Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA] ha sollevato conflitto di attribuzione contro il Presidente del Consiglio dei Ministri avverso l'ordinanza n. 6830/81 del 3 dicembre 1981 con cui il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste ordinava all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Friuli-[OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 342 c.p.p., l'esibizione: a) delle delibere relative alla regolamentazione dei viaggi all'estero delle Commissioni consiliari; b) della documentazione amministrativa e contabile concernente i viaggi di studio all'estero effettuati nella IV legislatura; c) dell'elenco dei consiglieri che avevano partecipato a tali viaggi, nonché dell'ammontare delle spese assunte dal Consiglio regionale per ognuno di essi in relazione ai suddetti viaggi. Ad avviso della ricorrente tale ordine di esibizione, violando l'art.16, 2° co., dello Statuto speciale della Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA] - che garantisce la insindacabilità dei consiglieri regionali per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni - invaderebbe la sfera di attribuzioni costituzionalmente riservata alla Regione. Il Presidente del Consiglio dei Ministri non si è costituito. In prossimità dell'udienza la Regione ricorrente ha depositato memoria chiedendo che sia dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale - dopo aver ricevuto assicurazione dalla Procura della Repubblica di Trieste che l'ordine di esibizione non era diretto ad accertare responsabilità penali dei consiglieri regionali per deliberazioni adottate nell'esercizio delle loro funzioni - ha provveduto ad esibire i documenti richiesti, mentre il procedimento penale cui essi si riferivano si è concluso con decreto di archiviazione in data 13 febbraio 1988. Come riferito in narrativa, nelle more del giudizio è stato chiarito dalla Procura della Repubblica di Trieste che l'ordinanza emanata ex art. 342 c.p.p., non essendo diretta ad incidere sull'immunità garantita ai consiglieri regionali dall'art.16, 2° co., della legge Cost. 31 gennaio 1963 n.1 (Statuto speciale della Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA]), non era in grado di menomare la sfera di attribuzioni della Regione ricorrente, come quest'ultima ha riconosciuto ottemperando all'ordine di esibizione. Deve quindi dichiararsi cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI
Sentenza Corte costituzionale n. 738/1988 — Fons Iuris — Fons Iuris