CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22282/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che he eefielese--el-rittleFtée- Il P.G. conclude chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Napoli del 28 aprile 2022, con la quale, in parziale riforma della sentenza resa dal G.u.p. del Tribunale di Napoli il 14 gennaio 2019 all'esito di giudizio abbreviato, sono stati condannati alla pena di anni nove di reclusione ciascuno, in ordine al reato di omicidio aggravato dalla premeditazione di [OSCURATO:PERSONA], perché il 18 luglio 1999 in Napoli, in concorso con terze persone, anche non identificate, erano stati gli esecutori materiali dell'azione delinquenziale con l'utilizzo di una pistola calibro 45, dalla quale erano stati esplosi dei colpi, che avevano attinto la vittima in parti vitali del corpo, cagionandone la morte immediata. 2. [OSCURATO:PERSONA] denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione, ha omesso di concedere le circostanze attenuanti generiche, pur ricorrendone tutti i presupposti, trascurando di attribuire la giusta rilevanza alla decisiva confessione dell'imputato. 3. [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 62-bis cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di assise appello avrebbe omesso di concedere le circostanze attenuanti generiche, senza considerare che la riconosciuta circostanza attenuante speciale della collaborazione non era sufficiente a esaurire il positivo apprezzamento nei confronti dell'imputato, attesà, la confessione dello stesso, il suo percorso di collaborazione (e, quindi, la rescissione dei legami con il contesto associativo delinquenziale) e il corretto comportamento tenuto, tutti elementi sintomatici del suo percorso personale di rinnovamento. 3.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 157 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di assise di appello avrebbe omesso di accertare la prescrizione del reato, essendo lo stesso stato commesso prima dell'entrata in vigore dell'art. 6, comma 1, legge 5 dicembre 2005, n. 251, che ha modificato l'art. 157 cod. pen., prevedendo - tra le altre novità - che «per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante» e che «la prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione delle circostanze aggravanti». Pertanto, in applicazione dell'art. 157 cod. pen. nella sua vecchia formulazione, il giudice di merito non avrebbe potuto ritenere che il reato in esame fosse imprescrittibile, ma - tenuto conto del bilanciamento tra la circostanza aggravante accertata e la circostanza attenuante riconosciuta - avrebbe dovuto prendere atto dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione dello stesso. 3.3. Con il terzo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 81 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione con i reati di omicidio di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], pur sussistendone i presupposti. Secondo il ricorrente, infatti, vi era la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, tra i quali il medesimo contesto geografico e il ricorso al metodo camorristico, nonché il fatto che tutti i reati erano stati programmati nelle loro linee essenziali sin dal momento dell'adesione dell'imputato all'associazione per delinquere di tipo mafioso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati. 1.2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non possono trovare accoglimento, poiché afferenti al trattamento punitivo, quando il provvedimento impugnato è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. A tal fine, si evidenzia che la Corte di assise di appello ha evidenziato che la gravità del fatto e la personalità degli imputati, i quali erano gravati da precedenti penali per fatti anche posteriori al reato oggetto del presente procedimento, non consentivano il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, anche considerando che gli elementi posti a fondamento della concessione della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art.8, d.l. 13 maggio 1991, n.152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n.203 (cosiddetta attenuante della "dissociazione attuosa"), non possono essere utilizzati per giustificare anche il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 6, n. 43890 del 21/06/2017, Aruta, Rv. 271099). Pertanto, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che di conseguenza è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163). 1.2. Il secondo motivo di [OSCURATO:PERSONA] non può trovare accoglimento in sede di legittimità, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Giova in diritto premettere che le Sezioni Unite hanno chiarito che il delitto punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen., per effetto della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è imprescrittibile, pur in presenza del riconoscimento di circostanza attenuante dalla quale derivi l'applicazione di pena detentiva temporanea (Sez. U, n. 19756 del 24/09/2015, dep. 2016, Trubia, Rv. 266329). Le Sezioni Unite, quindi, dopo aver evidenziato che la considerazione della pena in concreto irrogata dal giudice è affatto irrilevante ai fini della prescrizione, anche nel reato circostanziato, hanno ritenuto che la configurazione finale del reato, così come delineata e accertata dal giudice di merito in sentenza a seguito dell'applicazione delle circostanze aggravanti e attenuanti, non comporta la modificazione del criterio di calcolo del termine di prescrizione, che resta quello previsto dal secondo comma dell'art. 157 cod. pen. (ante riforma) dell'astratta considerazione del massimo edittale, dell'aumento massimo e della diminuzione minima, senza che sul termine prescrizionale in alcun modo influisca la pena applicata in concreto. Pertanto, nel sistema positivamente definito dall'art. 157 cod. pen. (ante riforma), la comminazione normativa dell'ergastolo (in virtù della pura norma incriminatrice o del concorso di aggravante che preveda la pena perpetua) costituisce il discrimen che segna i confini dell'istituto della prescrizione: in esso include, a guisa di ideale spartiacque, la classe dei reati costituita dalle contravvenzioni e dai delitti punibili con la multa o con la reclusione; mentre, nel contempo, esclude a priori la classe dei delitti astrattamente punibili con l'ergastolo.Tale esclusione implica l'ineluttabile corollario che alla succitata classe dei delitti imprescrittibili (sulla base della condizione necessaria e sufficiente dell'astratta comminatoria della pena perpetua) non sono ovviamente riferibili le disposizioni dell'art. 157, secondo e terzo comma, cod. pen., dettate (alla luce della evidente connessione col primo comma) con l'esclusivo riguardo ai reati astrattamente punibili con le pene dell'ammenda, dell'arresto, della multa e della reclusione. In ogni caso, pur volendo sostenere la tesi interpretativa fornita dalla difesa, il motivo di ricorso non può comunque trovare accoglimento, considerando che l'attenuante ad effetto speciale della cosiddetta "dissociazione attuosa", prevista dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), non è soggetta al giudizio di bilanciamento tra circostanze (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245929). 1.3. Il terzo motivo di Frenné,è inammissibile. Il giudice di merito ha ritenuto con una motivazione immune dai vizi che dall'analisi dei procedimenti riguardanti i reati oggetto della richiesta di applicazione della disciplina della continuazione si evinceva che questi erano stati commessi a distanza di tempo e per ragioni diverse. In particolare, l'omicidio oggetto del presente procedimento era stato posto in essere il 18 luglio 1999 ai danni di un esponente del c.d. "clan Tolomelli" come vendetta all'episodio avvenuto in data 1 luglio 1999 nel quale era rimasto ucciso [OSCURATO:PERSONA] ed erano rimasti feriti altri quattro soggetti, tutti appartenenti al c.d. "clan [OSCURATO:PERSONA]". I reati giudicati con sentenza del 27 settembre 2013, invece, commessi il 20 giugno e il 7 ottobre 2000, erano stati realizzati nei confronti di un gruppo associativo differente e per ragioni diverse. Non vi era, pertanto, la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo e nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato, nella omogeneità delle violazioni (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838). Il giudice di merito, quindi, fornendo una decisione logica e coerente, ha evidenziato che i reati, commessi in tempi diversi e scollegati tra loro, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione. 2. In forza di quanto sopra, i ricorsi devono essere rigettati. Ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell