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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 novembre 2025

Cassazione n. 30714/2025

Testo disponibile della fonte

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.

R.G. 24689-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentatoe difeso da ll’ Avv ocato [OSCURATO:PERSONA] p er procura speciale alle liti in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da ll’ Avv ocato GUERINO ZARRELLIper procura speciale alle liti in atti -controricorrente- avverso la sentenz a n. 895 /202 2 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA,depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Il Comune di [OSCURATO:PERSONA], affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe , con cui la Commissione tributaria regionale ivi indicata aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 6264/2019 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] accoglimentodel ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale trustee del trust Kalistos, avverso avviso d i accertamento IMU 2012. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorsoed ha da ultimo depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con unico motivo l a ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell'art. 1, comma 161, L. 296 del 2006per avere la CTR erroneamente ritenuto l’avviso di accertamento , relativo ad IMU 2012,notificato oltre il termine decadenziale previsto dalla suddetta normativa, pur essendo stato inviato, il file contenente la raccomandata avente ad oggetto il predetto accertamento, alla piattaforma SIN di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.in data 29 dicembre 2017.

1.2. La doglianza è fondata.

1.3. La CTR ha affermato quanto segue: « non può ... essere accolta la tesi della validità della data di spedizione coincidente con quella dell’inserimento dellaraccomandata nel sistema SIN delle [OSCURATO:PERSONA], posto che essa è invece attestata dal timbro meccanografico apposto sull’avviso di ricevimento della raccomandata, ovvero -nel caso in esame- quelladel 10 gennaio 2018, dunque oltre il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati, o avrebbero dovuto essere effettuati.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] è dunque decaduto dal potere di accertamento di cui all’avviso impugnato».

1.3. Ciò posto, comegià affermato da questa Corte in tema di notifica del verbale di contestazione delle violazioni del codice della strada,sulla scorta di principi applicabili anche al caso in esame di notifica di atti tributari, il principio di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario trova applicazione anche nei casi in cui l'amministrazione utilizzi il Servizio integrato di notificazione (SIN), trattandosi di un servizio gestito da articolazioni interne di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. Cass. n. 23817/2023).

1.4. In particolare, è stato evidenziato quanto segue «2.3.

Giova premettere che la fase di notificazione della contestazione della violazione amministrativa è regolata in via generale dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, il cui comma 4 stabilisce, al secondo periodo, che "In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.

Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'art. 137, comma 3, del medesimo codice".

A propria volta, il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201, con specifico riferimento alle violazioni delle previsioni del Codice della Strada, stabilisce al comma 3 che alla notifica del verbale di contestazione "si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale".

Il richiamo alle norme del codice di rito sulla notificazione comporta, quindi, anche l'applicabilità dell'art. 149 c.p.c. in tema di notifica a mezzo posta, avendo peraltro questa Corte chiarito - con riferimento all'epoca anteriore all'aggiunta alla L. n. 890 del 1982, art. 1, comma 3, operata dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 97-bis, lett. a), come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 461, - che l'Amministrazione che si avvalga del servizio postale per la notificazione degli estremi della violazione, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 14 è tenuta ad osservare le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta, come dettate dalla L. 20 novembre 1982, n. 890 sicchéi relativi adempimenti non possono formare oggetto di concessione a privati -come prevista per taluni servizi postali dal D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 29 e dagli artt. 121 e 148 del regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655 -in quanto la L. n. 890 del 1982, riserva all'Amministrazione postale tutti gli adempimenti del procedimento di notificazione e il D.Lgs. n. 261 del 1999, che ha liberalizzato i servizi postali, ha continuato a riservare in via esclusiva (art. 4, comma 5) al fornitore del servizio universale (e cioè all'[OSCURATO:PERSONA]) gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22375 del 19/10/2006 e la successiva Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2262 del 31/01/2013).

2.4. Operata tale premessa, si deve osservare che, come dedotto dalle Amministrazioni ricorrenti, dallacitata L. n. 890 del 1982, art. 3 è dato evincere che l'attività di predisposizione del plico postale e della relata di notifica prima della presentazione del piego al punto di accettazione dell'operatore postale non rappresenta una mera attività prodromica alla notificazione, ma ne costituisce - ai fini che qui interessano - parte integrante, con la conseguenza che il principio di scissione degli effetti della notifica tra il notificante ed il destinatario dell'atto, richiamato dalla decisione impugnata, deve essere applicato con riferimento anche a tale fase.

2.5. Tale principio deve, quindi, trovare applicazione anche nell'ipotesi, come quella in esame, in cui la fase di predisposizione del plico per la spedizione venga effettuata tramite il citato S.I.N., e ciò in quanto, come già osservato da questa Corte, "il SIN è un servizio gestito da uffici, cioè da articolazioni interne, di [OSCURATO:PERSONA], non un ente a sédi cui l'Amministrazione si sia avvalsa per far giungere il ricorso a [OSCURATO:PERSONA]" (Cass.Sez. 5, Sentenza n. 27801 del 2018).

Invero, proprio l'assenza di autonomia soggettiva tra il S.I.N. e [OSCURATO:PERSONA] - che, come poc'anzi rammentato, all'epoca dei fatti era l'Amministrazione cui dovevano ritenersi riservati in via esclusiva gli adempimenti del procedimento di notificazione a mezzo posta - comporta la fallacia della tesi, come quella sostenuta nella decisione impugnata, con cui si intenda operare una scissione tra le attività comunque svolte sempre da [OSCURATO:PERSONA], una volta che a queste ultime siano stati consegnati gli atti per la notificazione, unico essendo il soggetto che procede allo svolgimento delle attività complessive di notifica ed irrilevante essendo la circostanza - che, invece, l'impugnata decisione ha ritenuto di valorizzare- che le Amministrazioni ricorrenti "ben avrebbero potuto gestire in proprio" le attività di predisposizione degli atti per la notifica.

Come già affermato da questa Corte (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27600 del 2018; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 10704 del 2018; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20243 del 2015), quindi, la tempestività della notifica per il soggetto notificante deve essere valutata con riferimento al momento della consegna degli atti al S.I.N., e ciò in quanto è con tale consegna che viene attivato il procedimento notificatorio rimesso a [OSCURATO:PERSONA], costituendo, le varie fasi della predisposizione dei plichi ed della loro spedizione e consegna, semplici stadi di un unico procedimento per il quale [OSCURATO:PERSONA] viene ad avvalersi di proprie articolazioni meramente interne» (cfr. Cass. n. 23817/2023).

1.5. Alla stregua di questa condivisa ricostruzione normativa, va esclusa l’intervenuta decadenza dell’ente locale relativamente all’accertamento IMU 2012, in quanto l’attività notificatoria si è svolta secondo la procedura consentita da parte del soggetto notificatore che ha predisposto il plico e la relata di notifica, atteso che,come si evince dall’art. 3 della legge n.890/1982, l'attività di predisposizione del plico postale e della relata di notifica prima della presentazione del piego al punto di accettazione dell'operatore postale non rappresenta una mera attività prodromica alla notificazione, ma ne costituisce -ai fini che qui interessano- parte integrante, con la conseguenza che è quella l’attività che va presa in considerazione -considerato anche il principio di scissione degli effetti della notifica tra il notificante ed il destinatario dell'atto, applicabile anche con riferimento a tale fase – e che nessun rilievo è stato formulato in merito all'attività di predisposizione del plico postale e della relata di notifica prima della presentazione del piego al punto di accettazione dell'operatore postale.

2. Quanto sin qui illustrato comporta l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.

3. Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., primo comma, con il rigettodel ricorso introduttivo della contribuente.

4. Poiché l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in base al quale si è decisa la causa, s'è consolidato dopo la proposizione del ricorso introduttivo, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali delle fasi di merito, con condanna della controricorrente al pagamento delle spese del presente grado, con liquidazione come da dispositivo P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente; compensa tra le parti le spese processuali dei gradi di merito; condanna la controricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 536,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. R.G. 24689-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentatoe difeso da ll’ Avv ocato [OSCURATO:PERSONA] p er procura speciale alle liti in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da ll’ Avv ocato GUERINO ZARRELLIper procura speciale alle liti in atti -controricorrente- avverso la sentenz a n. 895 /202 2 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA,depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Il Comune di [OSCURATO:PERSONA], affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe , con cui la Commissione tributaria regionale ivi indicata aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 6264/2019 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] accoglimentodel ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale trustee del trust Kalistos, avverso avviso d i accertamento IMU 2012. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorsoed ha da ultimo depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con unico motivo l a ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell'art. 1, comma 161, L. 296 del 2006per avere la CTR erroneamente ritenuto l’avviso di accertamento , relativo ad IMU 2012,notificato oltre il termine decadenziale previsto dalla suddetta normativa, pur essendo stato inviato, il file contenente la raccomandata avente ad oggetto il predetto accertamento, alla piattaforma SIN di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.in data 29 dicembre 2017. 1.2. La doglianza è fondata. 1.3. La CTR ha affermato quanto segue: « non può ... essere accolta la tesi della validità della data di spedizione coincidente con quella dell’inserimento dellaraccomandata nel sistema SIN delle [OSCURATO:PERSONA], posto che essa è invece attestata dal timbro meccanografico apposto sull’avviso di ricevimento della raccomandata, ovvero -nel caso in esame- quelladel 10 gennaio 2018, dunque oltre il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati, o avrebbero dovuto essere effettuati. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] è dunque decaduto dal potere di accertamento di cui all’avviso impugnato». 1.3. Ciò posto, comegià affermato da questa Corte in tema di notifica del verbale di contestazione delle violazioni del codice della strada,sulla scorta di principi applicabili anche al caso in esame di notifica di atti tributari, il principio di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario trova applicazione anche nei casi in cui l'amministrazione utilizzi il Servizio integrato di notificazione (SIN), trattandosi di un servizio gestito da articolazioni interne di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. Cass. n. 23817/2023). 1.4. In particolare, è stato evidenziato quanto segue «2.3. Giova premettere che la fase di notificazione della contestazione della violazione amministrativa è regolata in via generale dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, il cui comma 4 stabilisce, al secondo periodo, che "In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'art. 137, comma 3, del medesimo codice". A propria volta, il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201, con specifico riferimento alle violazioni delle previsioni del Codice della Strada, stabilisce al comma 3 che alla notifica del verbale di contestazione "si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale". Il richiamo alle norme del codice di rito sulla notificazione comporta, quindi, anche l'applicabilità dell'art. 149 c.p.c. in tema di notifica a mezzo posta, avendo peraltro questa Corte chiarito - con riferimento all'epoca anteriore all'aggiunta alla L. n. 890 del 1982, art. 1, comma 3, operata dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 97-bis, lett. a), come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 461, - che l'Amministrazione che si avvalga del servizio postale per la notificazione degli estremi della violazione, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 14 è tenuta ad osservare le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta, come dettate dalla L. 20 novembre 1982, n. 890 sicchéi relativi adempimenti non possono formare oggetto di concessione a privati -come prevista per taluni servizi postali dal D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 29 e dagli artt. 121 e 148 del regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655 -in quanto la L. n. 890 del 1982, riserva all'Amministrazione postale tutti gli adempimenti del procedimento di notificazione e il D.Lgs. n. 261 del 1999, che ha liberalizzato i servizi postali, ha continuato a riservare in via esclusiva (art. 4, comma 5) al fornitore del servizio universale (e cioè all'[OSCURATO:PERSONA]) gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22375 del 19/10/2006 e la successiva Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2262 del 31/01/2013). 2.4. Operata tale premessa, si deve osservare che, come dedotto dalle Amministrazioni ricorrenti, dallacitata L. n. 890 del 1982, art. 3 è dato evincere che l'attività di predisposizione del plico postale e della relata di notifica prima della presentazione del piego al punto di accettazione dell'operatore postale non rappresenta una mera attività prodromica alla notificazione, ma ne costituisce - ai fini che qui interessano - parte integrante, con la conseguenza che il principio di scissione degli effetti della notifica tra il notificante ed il destinatario dell'atto, richiamato dalla decisione impugnata, deve essere applicato con riferimento anche a tale fase. 2.5. Tale principio deve, quindi, trovare applicazione anche nell'ipotesi, come quella in esame, in cui la fase di predisposizione del plico per la spedizione venga effettuata tramite il citato S.I.N., e ciò in quanto, come già osservato da questa Corte, "il SIN è un servizio gestito da uffici, cioè da articolazioni interne, di [OSCURATO:PERSONA], non un ente a sédi cui l'Amministrazione si sia avvalsa per far giungere il ricorso a [OSCURATO:PERSONA]" (Cass.Sez. 5, Sentenza n. 27801 del 2018). Invero, proprio l'assenza di autonomia soggettiva tra il S.I.N. e [OSCURATO:PERSONA] - che, come poc'anzi rammentato, all'epoca dei fatti era l'Amministrazione cui dovevano ritenersi riservati in via esclusiva gli adempimenti del procedimento di notificazione a mezzo posta - comporta la fallacia della tesi, come quella sostenuta nella decisione impugnata, con cui si intenda operare una scissione tra le attività comunque svolte sempre da [OSCURATO:PERSONA], una volta che a queste ultime siano stati consegnati gli atti per la notificazione, unico essendo il soggetto che procede allo svolgimento delle attività complessive di notifica ed irrilevante essendo la circostanza - che, invece, l'impugnata decisione ha ritenuto di valorizzare- che le Amministrazioni ricorrenti "ben avrebbero potuto gestire in proprio" le attività di predisposizione degli atti per la notifica. Come già affermato da questa Corte (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27600 del 2018; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 10704 del 2018; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20243 del 2015), quindi, la tempestività della notifica per il soggetto notificante deve essere valutata con riferimento al momento della consegna degli atti al S.I.N., e ciò in quanto è con tale consegna che viene attivato il procedimento notificatorio rimesso a [OSCURATO:PERSONA], costituendo, le varie fasi della predisposizione dei plichi ed della loro spedizione e consegna, semplici stadi di un unico procedimento per il quale [OSCURATO:PERSONA] viene ad avvalersi di proprie articolazioni meramente interne» (cfr. Cass. n. 23817/2023). 1.5. Alla stregua di questa condivisa ricostruzione normativa, va esclusa l’intervenuta decadenza dell’ente locale relativamente all’accertamento IMU 2012, in quanto l’attività notificatoria si è svolta secondo la procedura consentita da parte del soggetto notificatore che ha predisposto il plico e la relata di notifica, atteso che,come si evince dall’art. 3 della legge n.890/1982, l'attività di predisposizione del plico postale e della relata di notifica prima della presentazione del piego al punto di accettazione dell'operatore postale non rappresenta una mera attività prodromica alla notificazione, ma ne costituisce -ai fini che qui interessano- parte integrante, con la conseguenza che è quella l’attività che va presa in considerazione -considerato anche il principio di scissione degli effetti della notifica tra il notificante ed il destinatario dell'atto, applicabile anche con riferimento a tale fase – e che nessun rilievo è stato formulato in merito all'attività di predisposizione del plico postale e della relata di notifica prima della presentazione del piego al punto di accettazione dell'operatore postale. 2. Quanto sin qui illustrato comporta l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata. 3. Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., primo comma, con il rigettodel ricorso introduttivo della contribuente. 4. Poiché l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in base al quale si è decisa la causa, s'è consolidato dopo la proposizione del ricorso introduttivo, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali delle fasi di merito, con condanna della controricorrente al pagamento delle spese del presente grado, con liquidazione come da dispositivo P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente; compensa tra le parti le spese processuali dei gradi di merito; condanna la controricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 536,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti. Cos
Sentenza Cassazione n. 30714/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris