CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31709/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onsigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; - iletto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto con il primo, in termini di astratta genericità, si lamenta una violazione di legge ( la mancata riunione del procedimento in esame ad altro promosso sempre ai danni del ricorrente riguardante altri fatti separatamente giudicati) senza precisare in che termini la questione avrebbe viziato la decisione gravata mentre gli ultimi due, inerenti al mancato riconoscimento delle generiche e alla ritenuta non applicabilità della causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile i P.Q.M