CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 luglio 2023
Cassazione n. 26351/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3672-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] p er l’E uropa d i [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma , via [OSCURATO:PERSONA] n. 14, presso lo studio dell ’ avv . [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto Lavoro pubblico Scuola per l’Europa di Parma R.G.N.3672/2020 Cron. Rep. Ud.07/07/2023 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 628/2019 della Corte d ’ appello di Bologna, depositata il 10/07/2019 r.g.n. 578/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA],ha depositato conclusioni scritte. Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Bologna ha respinto il gravame proposto dalla Scuola per l’Europa di Parma e confermato la sentenza che aveva riconosciuto il diritto di [OSCURATO:PERSONA], in servizio presso la predetta Scuola a decorrere ne ll’anno scolastico 2010/2011, a percepire una retribuzione pari a quella corrisposta al personale delle [OSCURATO:PERSONA] di tipo I, con conseguente condanna della Scuola al pagamento della somma quantificata a titolo di differenza fra il trattamento economico percepito (pari a quello previsto dal c.c.n.l. del comparto scuola) e quello riconosciuto come dovuto; 1.1. per quanto qui rileva la Corte territoriale, nel rinviare a proprie precedenti pronunce in termini, ha ritenuto che il problema della qualificazione giuridica della Scuola per l’Europa di Parma, in relazione alla rivendicata natura di scuola statale ai fini dell’applicabilità del c.c.n.l. del comparto scuola, non fosse dirimente per la risoluzione della questione del trattamento economico da riconoscere al personale della medesima Scuola, in considerazione dell’espressa previsione normativa, di cui all’art. 1, comma 11, della legge n. 115 del 2009, di attribuzione della medesima retribuzione spettante al personale delle [OSCURATO:PERSONA] di tipo I, disposizione di rango gerarchico superiore, che non poteva essere derogata in peiusdal d.m. n. 138 del 2010; 2. avverso tale pronuncia la Scuola per l’Europa di Parma proponericorso per cassazione articolando due motivi, cui resiste la Casadoro con controricorso; 3. il procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso; 4. lacontroricorrente h a depositato memoria. Considerato che: 1.la prima censura, ricondotta al vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., addebita alla sentenza gravata la violazione e falsa applicazione della legge n. 115 del 2009 nonché del D.M. n. 138 del 2010 e del c.c.n.l. comparto scuola. Sostiene la ricorrente che, una volta acclarata la natura statale della Scuola, il trattamento retributivo non può che essere quello previsto dalla contrattazione di comparto, applicabile al personale di ogni tipo di scuola statale, con la sola esclusione di quello ricompreso espressamente in altri comparti; 1.1. il motivo è infondato nei termini che seguono;1.2. preliminarmente, occorre evidenziare che la natura giuridica della Scuola per l’Europa di Parma è stata già oggetto di attenta valutazione da parte di questa Corte (in particolare, Cass. Sez. L, 31/01/2022, n. 2873), che, in base ad analitica disamina del quadro normativo di riferimento, è giunta alla conclusione che «la Scuola è inserita a pieno titolo fra le istituzioni scolastiche statali». Nondimeno, nel citato precedente, tale riconoscimento ha comportato l’affermazione secondo cui il patrocinio e l’assistenza in giudizio della Scuola per l’Europa di Parma spettano all’Avvocatura dello Stato, ma la pregiudizialità della questione processuale in ordine alla rappresentanza in giudizio non ha consentito di approdare all’esame della questione sollevata nella presenta controversia, che è rimasta dunque impregiudicata; 1.3. comunque, la questione della natura giuridica della Scuola non assume valore dirimente ai fini della risoluzione della specifica questione in esame nella presente controversia, in quanto, come pure già ritenuto da questa Corte (Cass. Sez. L, 09/02/2022, n. 4148), l’affermata natura statale della Scuola per l’Europa di Parma non ha comportato l’assimilazione del regime di impiego del relativo personale a quello di ruolo della scuola statale, dovendosi considerare il regime speciale previsto dalla legge istitutiva;1.4. sul punto è, dunque, intervenuta ulteriore pronuncia (Cass. Sez. L, 19/04/2023, n. 13486), con cui questa Corte ha affermato che dalla riconosciuta natura statale della Scuola non discende l’applicazione del trattamento retributivo previsto dal c.c.n.l. del comparto scuola, dal momento che la legge istitutiva n. 115 del 2009 attribuisce al personale della Scuola, in ragione delle peculiarità del servizio reso e limitatamente al periodo di collocamento in posizione di fuori ruolo, uno specifico trattamento retributivo, equiparato a quello delle [OSCURATO:PERSONA]; 1.5. il Collegio ritiene, quindi , di dare piena continuità all’interpretazione già resa nei precedenti sopra richiamati, alla cui ampia motivazione si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; 2. con la secondacensura è denunciata, ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost.(in connessione con l’art. 97 Cost.), dell’art. 1, comma 8, della legge n. 115 del 2009, del D.I. n. 138 del 2010, dell’art. 2697 cod. civ. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia che sia l’art. 6 del D.I. n. 41 del 23 luglio 2004, sia il successivo art. 4 del D.I. n. 66 del 30 luglio 2007 avevano consentito l’assunzione del personale docente con contratto di durata annuale, rinnovabile e da stipulare previa selezione per titoli e colloqui, ed avevano espressamente richiamato il c.c.n.l. per il personale del comparto scuola. La legge n. 115 del 2009 è intervenuta in questo contesto ed ha previsto, al comma 8 dell’art. 1, l’espletamento di un’apposita procedura concorsuale definita con regolamento della Scuola, mentre al comma 11 dello stesso articolo ha stabilito la corresponsione al personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario di una retribuzione equiparata a quella vigente nelle Scuole europee di tipo I. Ad avviso della ricorrente le due disposizioni devono essere lette congiuntamente nel senso che la garanzia retributiva riconosciuta dal comma 11 si correla alla verifica dei requisiti professionali e di conoscenza linguistica da effettuare nelle forme previste dal regolamento, con la conseguenza che ove la selezione non venga bandita ed espletata torna ad espandersi la disciplina generale prevista per il personale della scuola statale, richiamata nei precedenti decreti interministeriali. In quest’ottica, la prestazione di coloro che non hanno superato la procedura concorsuale non è equiparabile a quella dei vincitori del concorso: solo questi ultimi, infatti, sono assoggettati ad una valutazione del proprio lavoro e sono tenuti a garantire un orario maggiore rispetto a quello previsto dal regolamento europeo; 2.1. anche tale censura si rivela infondata in base ai richiamati precedenti;2.2. in particolare, come già osservato da Cass. Sez. L, n. 13486 del 2023, cit., la concreta determinazione della retribuzione del personale della Scuola rimane affidata dall’art. 1, comma 7, della medesima legge 115 del 2009 ad un decreto adottato, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con il Ministro degli affari esteri. In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il decreto 18 giugno 2010, n. 138 («Regolamento amministrativo della Scuola per l’Europa di Parma»), il cui art. 6, nel definire i compiti attribuiti al Consiglio di amministrazione, include anche la determinazione in concreto delle retribuzioni del personale della Scuola «mediante l’equiparazione delle stesse alle retribuzioni erogate dalle [OSCURATO:PERSONA] sulla base dei parametri adottati dalle Scuole medesime, nel limite massimo previsto dalla Tabella A che si allega al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante». Pertanto, - in piena aderenza al principio di gerarchia delle fonti – la normativ a secondaria conferma l’equiparazione del trattamento economico del personale della Scuola a quello erogato dalle Scuole europee, ponendo come limite massimo le retribuzioni indicate nella tabella A, allegata al decreto. Ne consegue che il potere di determinare in concreto la retribuzione affidato al Consiglio d’amministrazione non può che interpretarsi come condizionato dalla previsione fondamentale, stabilita dalla fonte normativa di rango superiore, dell’equiparazione al parametro retributivo rappresentato dalle [OSCURATO:PERSONA], senza che possa apprezzarsi, già in riferimento al prioritario canone ermeneutico della lettera della norma, la possibilità di condizionare la prevista equiparazione retributiva al superamento della procedura concorsuale, con conseguente infondatezza della tesi di parte ricorrente; 3. in definitiva, il Collegio ritiene di dare piena continuità all’interpretazione già resa nei precedenti sopra richiamati, alla cui ampia motivazione si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., con conseguente rigetto del ricorso; 4. alla soccombenza segue la condanna della parte ricorrenteal pagamento delle spese del giudizio dilegittimità, liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei difensori, antistatari; 5. non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativadella loro qualità soggettiva, dal materiale versamento delcontributo (Cass. Sez. U, 08/05/2014, n. 9938; Cass. Sez. 6 - L, 29/01/2016, n. 1778/2016; Cass. Sez. L, 27/11/2017, n. 28250). P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrent e al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in4.500,00 euro per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli