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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 16420/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Napoli confermava parzialmente la decisione emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ma escludeva il regime della continuazione in favore di [OSCURATO:PERSONA] con la decisone emessa dal Tribunale anzidetto emessa il 20/9/2017 e negava il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Avverso tale decisione,_ ricorre per cassazione, [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio della continuazione e per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche!. penitenziario invocato, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza con un percorso motivazionale contraddittorio e manifestamente illogico.

Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente infondati.

Deve, in proposito, rilevarsi che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, ai vizi della motivazione, nel cui ambito devono ricondursi tutti i casi in cui la motivazione risulti priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente, ovvero assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, ovvero fondata su percorsi argomentativi talmente scoordinati e carenti dei necessari passaggi valutativi da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione.

Alla luce di tali parametri ermeneutici, questa Corte osserva che il ricorso, pur denunciando formalmente il vizio di violazione di legge, nón individua singoli aspetti del provvedimento da sottoporre a censura, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la concessione del regime della continuazione, là dove la sentenza impugnata (cfr. fl. 3) spiega ampiamente la ragione per la quale la continuazione stessa sia configurabile con la decisione del Tribunale di Milano e non con quella del Tribunale di S.M.C.V.

Peraltro, quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche la motivazione della decisione risulta corretta, richiamandosi la recidiva aggravata e reiterata, unitamente ai precedenti che non consentono di riconoscere gli elementi di attenuazione di responsabilità anzidetti.

Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speSe processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 24/2/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o Cairo MillitlesletBOnghi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Napoli confermava parzialmente la decisione emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ma escludeva il regime della continuazione in favore di [OSCURATO:PERSONA] con la decisone emessa dal Tribunale anzidetto emessa il 20/9/2017 e negava il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Avverso tale decisione,_ ricorre per cassazione, [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio della continuazione e per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche!. penitenziario invocato, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza con un percorso motivazionale contraddittorio e manifestamente illogico. Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente infondati. Deve, in proposito, rilevarsi che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, ai vizi della motivazione, nel cui ambito devono ricondursi tutti i casi in cui la motivazione risulti priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente, ovvero assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, ovvero fondata su percorsi argomentativi talmente scoordinati e carenti dei necessari passaggi valutativi da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione. Alla luce di tali parametri ermeneutici, questa Corte osserva che il ricorso, pur denunciando formalmente il vizio di violazione di legge, nón individua singoli aspetti del provvedimento da sottoporre a censura, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la concessione del regime della continuazione, là dove la sentenza impugnata (cfr. fl. 3) spiega ampiamente la ragione per la quale la continuazione stessa sia configurabile con la decisione del Tribunale di Milano e non con quella del Tribunale di S.M.C.V. Peraltro, quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche la motivazione della decisione risulta corretta, richiamandosi la recidiva aggravata e reiterata, unitamente ai precedenti che non consentono di riconoscere gli elementi di attenuazione di responsabilità anzidetti. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speSe processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24/2/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o Cairo MillitlesletBOnghi
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