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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 gennaio 2026

Cassazione n. 27281/2026

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del 15/01/2026 del Tribunale di sorveglianza di Lecceudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;lette le conclusioni scritte dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha rigettatol’istanza presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], rivolta alla concessione dellamisura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, ammettendo ilcondannato alla detenzione domiciliare ex art. 16-nonies del d.l. 15 gennaio 1991n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, in relazionealla pena residua di anni 3 mesi 9 e giorni 25 di reclusione, inflitta con sentenzadella Corte di appello di Lecce del 10 gennaio 2024 per i delitti di cui agli artt. 416-bis cod. pen., 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.Il Tribunale ha ritenuto l’affidamento in prova misura troppo ampia e inidoneaa fronteggiare il rischio di recidiva alla luce dei gravi e non remoti reati giudicaticon la sentenza in esecuzione nei confronti del condannato, già gravato da unprecedente per ricettazione del 2011.Il provvedimento impugnato ha altresì valorizzato i seguenti dati: la DirezioneDistrettuale [OSCURATO:PERSONA] di Lecce aveva espresso parere favorevole alla solaconcessione della detenzione domiciliare; il Prefetto di Taranto nel 2007 avevadisposto nei confronti del condannato la sospensione della patente di guida;l’instante annovera pregiudizi di polizia per riciclaggio, soppressione e distruzionedi atti veri, ed è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari dal 2021 al2022 per i delitti di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata alnarcotraffico, estorsione e per violazioni in materia di armi.2.

Avverso l’ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Luceri, ha proposto ricorso per cassazione, eccependo violazione degli artt. 47 e58 ter Ord. pen., nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione, anche pertravisamento dei fatti.Ha lamentato che il Tribunale di sorveglianza abbia attribuito valenza decisivaa elementi fattuali non più attuali, omettendo qualsivoglia valutazione dellapositiva condotta serbata dal ricorrente in epoca successiva alla commissione deireati per cui è stato condannato.Si è doluto, in particolare, dell’omessa valorizzazione di precisi elementidimostrativi dell’assenza del pericolo di recidiva e dell’adeguatezza della misuradell’affidamento in prova al servizio sociale: la positiva collaborazione con lagiustizia iniziata nel 2021, dispiegatasi tramite dichiarazioni contraddistintesi perintrinseca attendibilità, novità e completezza; la non comune e reale rivisitazionedel passato deviante, attestata dalla correttissima condotta tenuta dapprima incarcere, poi in regime di arresti domiciliari e infine in libertà, caratterizzata dalrispetto della legge, dal costante svolgimento di attività lavorativa, di studio e divolontariato, al fine di riparare il danno sociale arrecato; le valutazioni positiveespresse dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA] DistrettualeAntimafia di Lecce e dall’U.E.P.E. di Brindisi, rimarcando che il Tribunale disorveglianza aveva travisato il contenuto del parere della [OSCURATO:PERSONA] DistrettualeAntimafia, favorevole alla concessione di entrambe le misure alternative richieste,in quanto tratto in errore da un refuso di battitura.3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa [OSCURATO:PERSONA],intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio delprovvedimento impugnato.4.

Con memoria del 6 maggio 2026, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nei motividi ricorso, esprimendo condivisione per le conclusioni del Procuratore generale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizioprognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l’istituto,e, quindi, dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza, non possono, di per séassumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reatoper cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione dicolpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbiacompiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficienteche, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffattoprocesso critico sia stato almeno avviato (così Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024,Scuotto, Rv. 287151 – 01, nella cui motivazione si chiarisce che il giudice, ai finidel giudizio prognostico circa il proficuo esito dell’affidamento, deve valutare iprecedenti penali, le informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali,l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato,l’adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi, l’attaccamentoal contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna el’eventuale buona prospettiva risocializzante; conformi, tra le altre, Sez. 1, n. 1410del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924 – 01; Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013,dep. 10/01/2014, Naretto, Rv. 258402 - 01).L’ordinanza impugnata si discosta dalle richiamate indicazionigiurisprudenziali.Pur dando atto, ai fini della concessione della detenzione domiciliare, deipareri ampiamente positivi della [OSCURATO:PERSONA] e della DirezioneDistrettuale [OSCURATO:PERSONA] di Lecce in merito al pregio della collaborazione, all’assenzadi collegamenti con le organizzazioni criminali e del pericolo di ripristino, nonchédel percorso di revisione critica avviato, di cui dà conto la relazione dell’U.E.P.E.di Brindisi, che riscontra altresì lo svolgimento di attività lavorativa e divolontariato da parte del condannato, il giudice di merito ha ancorato il rigettodell’istanza di concessione della misura più ampia alla gravità dei reati commessi,incentrando il diniego sul percorso criminale interrotto dalla collaborazione, nonchésu un risalente precedente, per cui è intervenuta riabilitazione, e su datatedenunce.Così argomentando il Tribunale di sorveglianza di Lecce non ha fatto buongoverno dei principi esposti, rendendo una motivazione illogica e contraddittoria,che non ha tenuto adeguato conto del complesso di elementi obiettivi evincibilidall’incarto processuale, con particolare riferimento al percorso di revisione criticaintrapreso dal condannato e al comportamento tenuto dopo i fatti per i quali èstata inflitta la condanna in esecuzione.3.

L’ordinanza deve essere pertanto annullata con rinvio al Tribunale disorveglianza di Lecce per nuovo esame.

P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Lecce.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAntonino [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del 15/01/2026 del Tribunale di sorveglianza di Lecceudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;lette le conclusioni scritte dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha rigettatol’istanza presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], rivolta alla concessione dellamisura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, ammettendo ilcondannato alla detenzione domiciliare ex art. 16-nonies del d.l. 15 gennaio 1991n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, in relazionealla pena residua di anni 3 mesi 9 e giorni 25 di reclusione, inflitta con sentenzadella Corte di appello di Lecce del 10 gennaio 2024 per i delitti di cui agli artt. 416-bis cod. pen., 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.Il Tribunale ha ritenuto l’affidamento in prova misura troppo ampia e inidoneaa fronteggiare il rischio di recidiva alla luce dei gravi e non remoti reati giudicaticon la sentenza in esecuzione nei confronti del condannato, già gravato da unprecedente per ricettazione del 2011.Il provvedimento impugnato ha altresì valorizzato i seguenti dati: la DirezioneDistrettuale [OSCURATO:PERSONA] di Lecce aveva espresso parere favorevole alla solaconcessione della detenzione domiciliare; il Prefetto di Taranto nel 2007 avevadisposto nei confronti del condannato la sospensione della patente di guida;l’instante annovera pregiudizi di polizia per riciclaggio, soppressione e distruzionedi atti veri, ed è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari dal 2021 al2022 per i delitti di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata alnarcotraffico, estorsione e per violazioni in materia di armi.2. Avverso l’ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Luceri, ha proposto ricorso per cassazione, eccependo violazione degli artt. 47 e58 ter Ord. pen., nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione, anche pertravisamento dei fatti.Ha lamentato che il Tribunale di sorveglianza abbia attribuito valenza decisivaa elementi fattuali non più attuali, omettendo qualsivoglia valutazione dellapositiva condotta serbata dal ricorrente in epoca successiva alla commissione deireati per cui è stato condannato.Si è doluto, in particolare, dell’omessa valorizzazione di precisi elementidimostrativi dell’assenza del pericolo di recidiva e dell’adeguatezza della misuradell’affidamento in prova al servizio sociale: la positiva collaborazione con lagiustizia iniziata nel 2021, dispiegatasi tramite dichiarazioni contraddistintesi perintrinseca attendibilità, novità e completezza; la non comune e reale rivisitazionedel passato deviante, attestata dalla correttissima condotta tenuta dapprima incarcere, poi in regime di arresti domiciliari e infine in libertà, caratterizzata dalrispetto della legge, dal costante svolgimento di attività lavorativa, di studio e divolontariato, al fine di riparare il danno sociale arrecato; le valutazioni positiveespresse dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA] DistrettualeAntimafia di Lecce e dall’U.E.P.E. di Brindisi, rimarcando che il Tribunale disorveglianza aveva travisato il contenuto del parere della [OSCURATO:PERSONA] DistrettualeAntimafia, favorevole alla concessione di entrambe le misure alternative richieste,in quanto tratto in errore da un refuso di battitura.3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa [OSCURATO:PERSONA],intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio delprovvedimento impugnato.4. Con memoria del 6 maggio 2026, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nei motividi ricorso, esprimendo condivisione per le conclusioni del Procuratore generale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizioprognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l’istituto,e, quindi, dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza, non possono, di per séassumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reatoper cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione dicolpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbiacompiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficienteche, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffattoprocesso critico sia stato almeno avviato (così Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024,Scuotto, Rv. 287151 – 01, nella cui motivazione si chiarisce che il giudice, ai finidel giudizio prognostico circa il proficuo esito dell’affidamento, deve valutare iprecedenti penali, le informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali,l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato,l’adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi, l’attaccamentoal contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna el’eventuale buona prospettiva risocializzante; conformi, tra le altre, Sez. 1, n. 1410del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924 – 01; Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013,dep. 10/01/2014, Naretto, Rv. 258402 - 01).L’ordinanza impugnata si discosta dalle richiamate indicazionigiurisprudenziali.Pur dando atto, ai fini della concessione della detenzione domiciliare, deipareri ampiamente positivi della [OSCURATO:PERSONA] e della DirezioneDistrettuale [OSCURATO:PERSONA] di Lecce in merito al pregio della collaborazione, all’assenzadi collegamenti con le organizzazioni criminali e del pericolo di ripristino, nonchédel percorso di revisione critica avviato, di cui dà conto la relazione dell’U.E.P.E.di Brindisi, che riscontra altresì lo svolgimento di attività lavorativa e divolontariato da parte del condannato, il giudice di merito ha ancorato il rigettodell’istanza di concessione della misura più ampia alla gravità dei reati commessi,incentrando il diniego sul percorso criminale interrotto dalla collaborazione, nonchésu un risalente precedente, per cui è intervenuta riabilitazione, e su datatedenunce.Così argomentando il Tribunale di sorveglianza di Lecce non ha fatto buongoverno dei principi esposti, rendendo una motivazione illogica e contraddittoria,che non ha tenuto adeguato conto del complesso di elementi obiettivi evincibilidall’incarto processuale, con particolare riferimento al percorso di revisione criticaintrapreso dal condannato e al comportamento tenuto dopo i fatti per i quali èstata inflitta la condanna in esecuzione.3. L’ordinanza deve essere pertanto annullata con rinvio al Tribunale disorveglianza di Lecce per nuovo esame. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Lecce.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAntonino [OSCURATO:PERSONA]
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