CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 47107/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con provvedimento di unificazione di pene concorrenti del 22 dicembre 2021 la Procura generale di Bari ha disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l'esecuzione di due sentenze di condanna, la n. 1948 del 2019 della Corte di appello di Bari (per reato non ostativo) e la n. 56 del 2020 della stessa Corte (per reato ostativo). Comprendendo l'espiazione della pena anche un reato ostativo, il pubblico ministero non ha disposto la sospensione dell'esecuzione ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen.. (z_ • Con ordinanza del 25 febbraio 2022 la Corte d'appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, pur accogliendo l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di imputazione di un precedente periodo di detenzione (sofferto in relazione alla sentenza di condanna n. 1948 del 2019) alla successiva condanna n. 56 del 2020, la cui pena in questo modo diventava interamente espiata, ha respinto la istanza di scarcerazione presentata dallo stesso. In particolare, nel respingere l'istanza, il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che, pur essendo stato espiata per intero a questo punto la condanna per reato ostativo alla sospensione dell'esecuzione, da ciò non poteva conseguire in ogni caso la rimessione in libertà dell'interessato, atteso che la pena residua da espiare per la condanna n. 1948 del 2019 era superiore altre anni di reclusione. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con un unico motivo, in cui lamenta violazione di legge, in quanto il limite massimo di pena residua da espiare per fruire del beneficio della sospensione dell'esecuzione non è più tre anni, ma quattro, dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 41 del 2018. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso è fondato. La motivazione del giudice dell'esecuzione non tiene conto, in effetti, della sentenza della Corte Costituzionale 6 febbraio 2018, n. 41, che, dichiarando "l'illegittimità costituzionale dell'art. 656, comma 5, del codice di procedura penale, nella parte in cui si prevede che il pubblico ministero sospende l'esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non superiore a tre anni, anziché a quattro anni", ha spostato la soglia della applicabilità della procedura della sospensione dell'ordine di esecuzione, per le condanne per reati non ostativi, da tre a quattro anni di reclusione. L'annullamento deve essere pronunciato con rinvio ex art. 623 cod. proc. pen., perché il giudice dell'esecuzione rivaluti la istanza di scarcerazione insieme a tutte le altre circostanze del caso concreto, tenendo conto, quanto ai limiti di pena, dell'assetto normativo conseguente alla pronuncia della Corte Costituzionale citata, e decidendo altresì se l'astratta applicabilità al caso concreto della sospensione dell'esecuzione in conseguenza di un provvedimento intervenuto dopo l'inizio della procedura esecutiva comporti anche la retrocessione della procedura e la cessazione di efficacia dell'ordine di esecuzione nella parte in cui non prevede la sospensione dell'esecuzione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al rigetto della richiesta di scarcerazione con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Bari. Così deciso in