CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 04602/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12882/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] per la LIQUIDAZIONE delle COMUNITA' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. MAZZINI 140, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], domiciliat i ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] pre sso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura in calce al controricorso -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] . DOMENICO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZAdella CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIAn.404/2016 depositata i l 08/11/2016 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Gli odierni controricorrenti e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di proprietari di terreni interessati dalla realizzazione dei lavori di costruzione della strada pedemontana Cinquefrondi - [OSCURATO:PERSONA]Cittanova, convenivano in giudizio, con atto di citazione del 30.11.1993, innanzi al Tribunale di Palmi la [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. esponendo che, durante l'esecuzione dell'opera pubblica, i terreni degli istanti erano stati divisi in due parti dalla costruenda strada, con interclusione totale di accesso agli stessi; non erano state eseguite opere di smaltimento delle acque e di protezione degli scavi e, quindi, vi sono stati degli smottamenti e degli allagamenti con evidenti danni alle proprietà medesime; a causa dell'interclusione nell'accesso í proprietari non avevano potuto eseguire le colture e di conseguenza la raccolta del prodotto o, comunque, questa era diventata enormemente dispendiosa, dovendo essere eseguita manualmente e non con mezzi meccanici; era stato occupato del terreno al di fuori di quello indicato all'atto dell'occupazione a seguito di idonei provvedimenti amministrativi. Per tali ragioni, gli attori avevano chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Piaccia all'On.le Tribunale adito, reiectis contrariis, dare atto della prefata narrativa ed alla stregua delle risultanze processuali, accogliere la presente domanda in ogni sua parte e, per l'effetto, così statuire:a) accertare e dichiarare che con la realizzazione della strada per cui è giudizio sono stati arrecati gravi ed irreparabili danni alla proprietà degli attori e, quindi, condannare i convenuti, per quanto di ragione e pertinenza, al pagamento degli stessi, previa quantificazione con apposita consulenza tecnica d'ufficio, che sin d'ora si invoca; b) di conseguenza, condannare i convenuti, per quanto di competenza e ragione, all'esecuzione di tutte le opere necessarie per evitare la prosecuzione della situazione dannosa, per ripristinare lo stato legale dei luoghi e per consentire l'accesso ai terreni medesimi, essendo questi allo stato, totalmente interclusi,- c) ordinare alle convenute il rilascio immediato del terreno abusivamente occupato e non rientrante in quello indicato nei provvedimenti amministrativi di occupazione; d) prendere ogni altro provvedimento di legge e condannare, in ogni caso, le parti convenute al pagamento delle spese, competenze ed onorari di lite, oltre IVA e CPA; e) Munire la sentenza della clausola di provvisoria esecuzione. In via istruttoria emettere il chiesto provvedimento ex art 700 c.p,c, ammettere la consulenza tecnica d'ufficio col presente atto richiesta, con riserva di proporre ulteriori richieste istruttorie". All’esito dell’integrazione del contraddittorio nei confronti della ditta Individuale "Arch. [OSCURATO:PERSONA]" e della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", della costituzione in giudizio della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. (succeduta alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), nonché dell’espletamento di C.T.U., con sentenza n. 118/06 del 27.02.2006 il Tribunale di Palmi: a) dichiarava non luogo a provvedere sulla richiesta ex art. 700 c.p.c.; b) rigettava la domanda di estromissione formulata dalla Longecos.r.l.; c) accoglieva la domanda degli attori per quanto di ragione, ordinando alle convenute di restituire agli aventi diritto le quote di terreno (ove già non fosse avvenuto) occupate in via temporanea e non destinate ad esproprio definitivo; c) condannava tutti i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dagli attori per le causali specificate in parte motiva e, precisamente: € 3.479,09 in favore di [OSCURATO:PERSONA]; €4.180,46 in favore di [OSCURATO:PERSONA];€7.450,61 in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; € 14.903,03 in favore di [OSCURATO:PERSONA]; € 4.764,93 in favore di [OSCURATO:PERSONA]; € 50.434,19 in favore di [OSCURATO:PERSONA]; € 5.006,50 in favore di [OSCURATO:PERSONA]; oltre interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di deposito della C.T.U. (21/10/1995) per quanto concerneva i danni agli immobili, ad eccezione della somma di € 40.583,18 sulla quale gli oneri accessori dovevano essere calcolati dalla data di deposito del supplemento di perizia (6/3/2001); d) condannava le convenute, in solido tra loro, al pagamento di spese e competenze di giudizio liquidate in complessivi € 20.236,42, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. 2. Con sentenza n.404/2016 pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], per quanto oradi interesse, ha rigettato l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] avverso la citata sentenza. La Corte d’appello: α) ha dichiarato infondata la censura afferente al difetto di giurisdizione dell'A.G.O. sul presupposto che la domanda proposta con l'atto dí citazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] riguardavale parti di terreno «abusivamente occupato e non rientrante in quello indicato nei provvedimenti amministrativi di occupazione», per cui trattandosi di occupazione sine titulo, ossia senza l'adozione di alcuna delibera di occupazione ed espropriazione, non si poteva non configurare la fattispecie come occupazione usurpativa, la cui giurisdizione spettavaal giudice ordinario; β) ha rigettato il secondo motivo di appello, escludendo che i pregiudizi lamentati dagli attori potessero trovare ristoro solo attraverso l'apposito indennizzo previsto dall'art. 46 della legge 2359/1865, poiché era stato compiutamente dimostrato che l'azione era stata proposta esclusivamente inrelazione ai danni subiti per i comportamenti ed i lavori eseguiti nelle zone non occupate legittimamente, nonché rilevandoche gli appellati avevano promosso un autonomo giudizio per ottenere l'indennità di cui sopra; ha inoltre affermato che era dovuto il risarcimento dei danni per la diminuzione di valore dei fondi residui interclusi, atteso che l'art. 46 della legge 2359/1865 è applicabile nei soli casi di espropriazione per pubblica utilità, mentre nella fattispecie si versava in ipotesi di occupazione sine titulo, nonché che correttamente era stata attribuita al Leonzio una somma equivalente al costo di costruzione di un muro di contenimento lungo il tracciato dell'asse viario in luogo del formale ripristino richiesto, non potendosi ravvisare la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art 112 c.p.c., visto che nell'esercizio del "potere-dovere di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano l'oggetto della contestazione" (..) "il primo giudice ha ritenuto dover riconoscere agli attori il diritto a vedersi ristorati delle somme per realizzare quanto necessario al ripristino dello stato dei luoghi", non essendo diversa la posizione dell'appellato Leonzio da quella degli altri appellati, "solo che allo stesso, anche per la posizione del proprio terreno - come è emerso nella c.t.u. - il primo giudice ha riconosciuto l'esigenza della «costruzione di muri di contenimento per l'intero sviluppo longitudinale della sede viaria per evitare possibili scoscendimenti del terreno»; γ) ha rigettato il terzo motivo di gravame,richiamando il principio giurisprudenziale secondo cui la mancata consegna dell'opera alla stazione appaltante non esonera quest'ultima dalla responsabilità per la custodia del cantiere e per i danni arrecati a terzi e ad essa riconducibili qualora, pur a conoscenza della situazione di abbandono in cui versa il cantiere a causa del protrarsi del fermo dei lavori, nonché in possesso di specifici poteri di controllo ed ingerenza nell'esecuzione dell'opera, abbia omesso di adottare misure idonee a prevenire il verificarsi di eventi lesivi; δ) ha rigettato il quarto motivo d’appello, concernente la determinazione del danno risarcibile, sull’assunto che "la c.t.u.non è altro che uno strumento posto a disposizione del giudice per la valutazione dei profili tecnici delle questioni sottoposte al suo esame, per cui le doglianze dell'appellante appaiono inammissibili perché tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico e, a parere di questa Corte si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive". 3. Avverso questa sentenza la [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] (di seguito per brevità la Comunità)propone ricorso affidato a sei motivi, resistito dai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , quale erede di [OSCURATO:PERSONA]. Le altri parti in epigrafe indicate sono rimaste intimate. 4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Le parti costituite hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Parte ricorrente denuncia: i) con il primo motivo l’ omessa declaratoria del difetto di giurisdizione dell'a.g.o., la violazione e falsa applicazione degli artt.5 cod. proc. civ., 4 e 5 l.2248/1865 all. e), 34 d. lgs. 80/1998, 7 l. 205/2000, 53 d.p.r. 327/2001 e 133 d. lgs. 104/2010, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 1 cod. proc. civ., deducendo che siaalla data di proposizione della domanda, sia a quelle di pronuncia delle sentenze di primo e secondo grado,era sempre appartenuta al G.A. la giurisdizione su tutte le domande attoree e,comunque, su quelle aventi per oggetto il risarcimento del danno causato da atti e comportamenti posti in essere dall'appaltatore e/o dall'ente committente nel corso della legittima esecuzione dell'opera pubblica, nonché su quelle finalizzate ad imporre un facere all'amministrazione e/o ad interferire sulle modalità di esercizio della sua discrezionalità tecnico-amministrativa, tanto nella materia espropriativa quanto in quella afferente alla progettazione e realizzazione di lavori pubblici; in particolare gli attori non avevano mai disconosciuto la legittimità originaria della procedura espropriativa (assistita da una valida dichiarazione di pubblica utilità e da un decreto di occupazione temporanea d'urgenza) riguardante gli immobili di loro proprietà, ma avevano solo rilevato alcune incongruenze delle occupazioni materialmente effettuate rispetto alle previsioni dei decreti autorizzativi, in tal modo ponendo in discussione solo i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, della [OSCURATO:PERSONA] in materia di espropriazione per pubblica utilità; pertanto solo con riferimento alla domanda relativa alle occupazioni di terreno "al di fuori di quello indicato all'atto dell'occupazione a seguito di idonei provvedimenti amministrativi", prima il Tribunale e poi la Corte di Appello avrebbero potuto ritenere la propria giurisdizione (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 14793/2016), mentre avrebbero dovuto declinarla per tutte le altre pretese, in quanto relative a materie che, tanto sotto il vigore degli artt. 4 e 5 L. n. 2248/1865, all. E, quanto alla luce dellesuccessive modifiche legislative (D. Lgs. 80/1998, L. 205/2000, DPR 327/2001 e D. Lgs. 104/2010), sono riservate alla cognizione del [OSCURATO:PERSONA]; chiede, di conseguenza, che, ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 1 cod. proc. civ., sia annullata la sentenza impugnata, dichiarando che le domande sub a) e b) dell'atto di citazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sono riservate alla giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA], quanto meno con riferimento a tutte le aree legittimamente occupate; ii) con il secondo motivo l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, exart. 360, comma 1 , n. 5, cod. proc. civ., in quanto i pregiudizi accertati dal C . T.U. (e, segnatamente, l'impossibilità di raccogliere il prodotto e la mancata percezione dell'indennità integrativa per i produttori di olive) erano tutti riconducibili alle trasformazioni materiali subite dai terreni nel corso del periodo di occupazione temporanea e d'urgenza autorizzata con decreto del 31/8/1992, sicché potevano trovare esclusivo ristoro nell'indennità di occupazione legittima di cui all'art. 20 della L. 865/1971, mentre erroneamente la Corte d’appello aveva rigettato tale censura reputando che, con il motivo in esame, l'appellante abbia voluto "convincere l'odiern a Corte giudicante che tale pregiudizio poteva trovare ristoro solo attraverso l'apposito indennizzo previsto dall'art 46 della lg 2359/1865, laddove è compiutamente dimostrato, si ribadisce, che l'azione è stata proposta esclusivamente in relazione ai danni subiti per i comportamenti ed i lavori eseguiti nelle zone non occupate legittimamente, e che gli appellati hanno promosso un autonomo giudizio per ottenere l'indennità di cui sopra”; deduce che la decisione impugnata è viziata nella ricostruzione in fatto della vicenda processuale, in quanto l'affermazione secondo cui nel caso di specie non esisterebbe una dichiarazione di pubblica utilità dei lavori e che l'occupazione posta in essere dai convenuti sarebbe tout court abusiva sarebbe contrastante non solo con la prospettazione dei fatti di causa offerta dagli attori e con gli accertamenti della consulenza tecnica d'ufficio, ma anche e soprattutto con la statuizione, contenuta a pag.6 della sentenza di primo grado, su cui assume che si sia formato il giudicato interno, non essendo stata contestata da alcuno, in base alla quale "risulta dalle indagini peritali (le cui risultanze sono meglio evidenziate nel grafico a pag. 24 della relazione) che l'occupazione definitiva ha rispettato le previsioni di cui al progetto di variante esecutiva per gli attori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] mentre è risultata maggiore per quanto concerne le proprietà [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. E' emerso, poi, che per quanto riguarda le proprietà [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si è verificata una maggiore occupazione in via temporanea e solo per esigenze di cantiere"; iii) con il terzo motivo la violazione dell'art. 20, comma 3, l. 865/1971 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., sempre con riferimento alla statuizione oggetto del secondo motivo, deducendo l’erroneità in diritto delle argomentazioni della Corte di appello nella parte in cui, al fine di rigettare la censura con la quale era stata dedotta l'illegittimità della condanna dei convenuti al risarcimento dei danni riconducibili alle trasformazioni materiali subite dai terreni nel corso del periodo di occupazione temporanea e d'urgenza autorizzata con decreto del 31/8/1992, è stato ritenuto che l'indennità spettante ai proprietari dei terreni legittimamente occupati si identifichi con l'indennizzo previsto dall'art 46 della l. 2359/1865; assume che il rigetto del motivo in esame sia dipeso anche dall'erroneo inquadramento giuridico della fattispecie, mentre nulla può essere riconosciuto agli attori a titolo di risarcimento del danno per il mancato uso del fondo (e in particolare per l'impossibilità di raccogliere il prodottoe per la mancata percezione dell'indennità integrativa per i produttori di olive) nel periodo di occupazione legittima, in quanto ogni pregiudizio deve ritenersi compensato dall'indennità prevista dall'art. 20, co. 3, L. 22 ottobre 1971, n. 865, non richiesta nel presente procedimento; iv) con il quarto motivo la violazione dell'art. 46 l. 2359/1865 e dell'art. 2043 cod. civ.,in relazione all'art. 360, comma 1 , n. 3 , cod. proc. civ., per avere erroneamente il Tribunale attribuito agli attori un risarcimento del danno ex art.2043 cod. civ. per la diminuzione di valore dei terreni residui interclusi, mentre la diminuzione di valore del fondo era direttamente riconducibile alla realizzazione di un'opera pubblicae ai proprietari compete va solo l'indennizzo e x art. 46 L. 2358/1865, n on il risarcimento del danno per responsabilità aquiliana; deduce che, in base alla causa petendi prospettata nell'atto di citazione (ossia violazioni poste in essere dai convenuti nella realizzazione della strada), la domanda di condanna proposta si fondavasulla supposta esistenza di una ipotesi di responsabilità per fatto illecito e non finalizzata all'ottenimento dell'indennizzo ex art. 46 L. 2358/1865 e secondo l’orientamento di questa Corte "il giudice adito con l'azione aquiliana ex art. 2043 c.c. non può emettere pronuncia sulla responsabilità per atto lecito della p.a. ex art. 46 della legge n. 2359 del 1865, trattandosi di azioni che si distinguono tanto per il "petitum" quanto per la "causa petendi" (Cass. Civ. sez. III, 2/4/2001 n. 4790); adduce che la Corte calabrese ha utilizzato l'argomentazione già ripetutamente censurata secondo cui la controversia sarebbe relativa ad ipotesi di occupazione sine titulo, sicché non sarebbe pertinente il richiamo all'art 46 della L. 2359/1865, trattandosi di norma applicabile ai soli casi di espropriazione per pubblica utilità, ed invece la causa petendi della domanda attorea non era rappresentata dalla illegittimità (originaria o sopravvenuta) della procedura espropriativa, ma dalla scorretta esecuzione dei lavori intrapresi dai convenuti, che avrebbe determinato smottamenti, interclusioni e sconfinamenti, sicché il presupposto del risarcimento invocato dagli attori non potrebbe essere ravvisato nella occupazione sine titulo, contrariamente a quanto ritenuto dalla C orte territoriale, essendo semmai individuabile nel "danno permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto",a cui fa riferimento l'art. 46 L. 2359/1865, ma il relativo indennizzo non era stato chiesto; v) con il quinto motivola violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 2058 cod. civ.,in relazione all'art. 360 comma 1 n.4 cod. proc. civ., censurando la pronuncia di condanna dei convenuti al risarcimento del danno equivalente al costo di esecuzione dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi ed, in specie, di realizzazione dei muri di contenimento a tutela del fondo di proprietà del sig. [OSCURATO:PERSONA]; deduce che il giudice di primo grado aveva testualmente rilevato che "la difesa attorea insiste, da una parte, per il ripristino dello stato dei luoghi e, dall'altra, propone specifico quesito al CTU per la quantificazione economica dei danni. Delle due l'una: o viene fatto obbligo alle soccombenti dí procedere al ripristino a proprie cure e spese (il che comporterebbe anche, in caso dí inadempimento, l'azione ex art. 612 c.p.c. dell'obbligo di fare) o si impone alle stesse il pagamento delle somme occorrenti per la realizzazione delle opere secondo la valutazione del CTU. Ritiene il giudicante che si debba riconoscere agli attori il diritto a vedersi ristorati delle somme necessarie per realizzare quanto necessario al ripristino dello stato dei luoghi" (pag. 6-7 sentenza Tribunale di Palmi n. 118/06, allegata al fascicolo di parte ricorrente); a parere del ricorrente il motivo d’appello sul punto erroneamente era stato rigettato, sebbene sussistesse il vizio di ultrapetizione rispetto alla domanda effettivamente spiegata con l'atto di citazione, che aveva per oggetto l'imposizione dí obblighi di fare , avendo il Tribunale valorizza t o esclusivamente la richiesta di quantificazione economica del relativo onere, proposta da parte attrice sotto forma di quesito al C.T.U.; rileva che, secondo la giurisprudenza di questa Corte che richiama , la tutela riservata ai diritti reali non consente l'applicabilità delcitato art. 2058 nel caso di azioni volte a far valere uno di tali diritti, atteso il carattere assoluto degli stessi "salvo che sia la stessa parte danneggiata a chiedere la condanna per equivalente" (Cfr. Cass. Civ. Sez. Un. 10499/2016) e nella fattispecie, il Tribunale -in assenza di specifica domanda e senza neanche motivare in ordine alla eccessiva onerosità della reintegrazione in forma specifica -aveva riconosciuto in favore del Leonzio il risarcimento per equivalente, pari al costo di costruzione dei muri di contenimento per l'intero sviluppo longitudinale della sede viaria, pur evidenziando che la difesa attorea aveva insistito nella richiesta di ripristino dello stato dei luoghi; vi) con il sesto motivo la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello respinto con una motivazione apparente il quarto motivo di appello, con cui la ricorrente censurava la determinazione del danno risarcibile, in punto di impossibilità di raccogliere i frutti dei fondi interessati dai lavori e di percepire l'indennità di aiuto alla produzione, per assoluta assenza di prova in ordine all' an debeatur, non esistendo in atti alcun elemento che consentisse di poter affermare che i fondi fossero effettivamente coltivati prima dell'occupazione e che i relativi proprietari avessero diritto a percepire l'aiuto alla produzione ed avendo il Tribunale condiviso icalcoli, di natura astratta ed ipotetica, effettuati dal C.T.U. sulla base dell'asserita "potenzialità produttiva delle porzioni di terreno interessate da effettiva occupazione"; deduce altresì di avere contestato la generalizzata ed apodittica liquidazione, in favore di tutti gli attori, del contributo comunitario per la produzione nonché i criteri di calcolo utilizzati dal CTU per la determinazione del [OSCURATO:PERSONA] dei fondi; ad avviso della ricorrente, nella fattispecie ricorre una tipica ipotesi di "motivazione apparente" e totalmente illogica, come da giurisprudenza di questa Corte che richiama, per l'assenza di qualunque effettiva disamina logico - giuridica alla base del ragionamento decisorio, avendo in definitiva la corte d’appello affermato, nella parte di motivazione riportata in ricorso, che la correttezza della decisione giudiziale discende -ipso facto - dal mero utilizzo delle risultanze peritali. 2. I primi cinquemotivi,che possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili. 2.1. Quanto alla lamentata carenza di giurisdizione, denunciata con il primo mezzo, in base a quanto allega, invero in modo non lineare, la stessa ricorrente, si tratta di doglianza attinente alle aree “legittimamente occupate”, mentre i gi udici di merito, sempre in base a quanto espone la stessa parte ricorrente con i successivi motivi, avrebbero ritenuto, in tesi erroneamente, tutte le aree occupate sine titulo, sicché difetta l’interesse ad impugnare e, in ogni caso,la censura difetta di specificità. Sotto questo ultimo profilo, occorre ribadire che la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva, più chela prospettazione delle parti, il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (tra le tante Cass. S.U. 20350/2018). Nella specie,per un verso, è la stessa Comunità ricorrente a dedurre che le domande di risarcimento danni ed eventuale restituzione afferenti alle zone occupate sine titulo, su cui i giudici di merito si sono pronunciati accogliendole, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario e, per altro verso e in ogni caso, la ricorrente non indica compiutamente, illustrando con esaustività e completezza il contenuto delle domande attoree, quale fosse il petitumsostanziale nel senso appena precisato. 2.2. Ugualmente inammissibili sono i motivi secondo, terzo e quarto. La ricorrente censura la ricostruzione dei fatti, denunciando il vizio di cui all’art.360 comma 1 n.5 cod. proc. civ. (secondo motivo) e assumendo che il presupposto fattuale delle pretese azionate dai proprietari consista nelle“trasformazioni materiali subite dai terreni nel corso del periodo di occupazione temporanea e d'urgenza autorizzata con decreto del 31/8/1992”e che pertanto non si verta in ipotesi di occupazione sine titulo. In conseguenza di ciò, assume l’erroneità sia della qualificazione giur idica ( terzo motivo) , sia dell’interpretazione della domanda (quarto motivo) effettuate dai giudici di merito. La Corte d’appello ha affermato: « Con la sentenza n. 118/2006 emessa dal GOA Avv. [OSCURATO:PERSONA] è stata accolta la domanda proposta dagli attori dopoaver proceduto all'accertamento dell' ”an”, con una attenta e precisa ricostruzione e valutazione dei fatti, in cui l'espletata C.T.U. ha fornito una visione più ampia e completa della situazione, e ha portato il primo giudice a considerare, inconfutabilmente, che la [OSCURATO:PERSONA] ha agito illegittimamente occupando delle aree -anche se per alcune parti in via temporanea e probabilmente per esigenze di cantiere – “ sine titolo”». La Corte di merito ha precisato che, in conformità a quanto allegato dai proprietari, le parti di terreno in contestazione erano state abusivamente occupate e non rientravano in quelle indicate nei provvedimenti amministrativi di occupazione, come accertato anche dal Tribunale. Dunque, la Corte territoriale ha spiegato con motivazione idonea perché, in base all’inquadramento giuridico della fattispecie avvenuto sulla scorta degli accertamenti fattuali, si verte in ambito di responsabilità extra-contrattuale (da fatto illecito) e non in ambito espropriativo o in responsabilità da atto lecito. La ricorrente censura ai sensi dell’art. 360,comma 1, n.5 , cod. proc. civ. la suddetta ricostruzione fattu ale, da cui discende la qualificazione giuridica della fattispecie, che è stata effettuata in modo conforme dal Tribunale e dalla Corte d’appello, ma non p uò trovare applicazione nel caso in esame il principio della cd. doppia conforme, atteso che il giudizio d’appello è stato introdotto nel 2007. Ora, i fatti decisivi il cui esame si denuncia omesso non sono stat i affatto obliterati, ma scrutinati con motivaz ione idonea, e le doglianze sono in realtà dirette a sollecitare impropriamente una rivalutazione meritale. Inoltre non risult a no neppure compiutamente esplicitati, con sufficiente precisione, i fatti storici di cui trattasi e soprattutto la loro decisività, considerato che, secondo quanto statuito dal Tribunale e confermato in appello, alcune occupazioni sin e titulo erano temporanee ed altre definitive, e che neppure risulta chiaramente esplicitato in ricorso come e perché possa ravvisarsi “ giudicato interno”, in disparte il rilievo, altrettanto dirimente al riguardo, che è stata integralmente confermata in appello la sentenza del Tribunale impugnata dall’odierna ricorrente. Occorre altresì ribadire che la rilevazione ed interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito ed è sindacabile: a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell'attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del "petitum", potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la "qualificazione giuridica" dei fatti allegati nell'atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un "fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo", ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di "error in judicando", in base all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., o al vizio di "error facti", nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (tra le tante Cass. 11103/2020). Le doglianze, come formulate con i motivi terzo e quarto, non rientrano compiutamente in alcuna delle tipologie dei vizi mediante i quali può censurarsi l’attività di interpretazione degli atti giudiziali e del contenuto della domandanel senso che si è appena precisato. Con il quinto motivo, invece, è prospettato il vizio di nullità processuale per ultrapetizione, in particolare per avere i giudici di merito ritenuto, in tesi erroneamente, proposta dal Leonzio anche la domanda di risarcimento per spese di ripristino del muro, ma la censura è parimenti inammissibile per difetto di autosufficienza. La ricorrente, infatti, omette di riportare compiutamente da quale parte illustrativa della domanda-citazione si ricavi il petitum della domanda del Leonzio esclusivamente limitato al ripristino, e non anche comprensivodel risarcimento del danno per detta posta. 3. Anche il sesto e ultimo motivo è inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza, atteso che la ricorrente, nel censurare la determinazione del danno risarcibile effettuata dal C.T.U. e recepita dai giudici di merito, non riporta compiutamente in ricorso il contenuto delle parti della relazione peritale oggetto di critica. 4.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore dei controricorrenti, dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi €12.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dei cont