CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 luglio 2024
Cassazione n. 29996/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 24/04/2024 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha applicato al ricorrente la pena concordata tra le parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in ordine a due reati di rapina. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], dolendosi della mancata applicazione di una delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso presentato è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall'art. 613, comma 1, del codice di rito, come modificato dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha escluso la facoltà per la parte di presentare ricorso personalmente. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). Il ricorso in esame è sottoscritto dall'imputato personalmente e in calce vi è la semplice attestazione dell'autenticità della firma del ricorrente da parte del difensore senza alcuna clausola da cui possa desumersi la volontà del difensore di fare propri i motivi di impugnazione articolati dall'imputato, in presenza della quale soltanto il ricorso potrebbe essere ritenuto ammissibile, come statuito dalla costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini, Rv. 277695; Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, Ahmed, Rv. 274221; Sez. 3, n. 13234 del 02/03/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266575; Sez. 3, n. 34779 del 22/06/2011, T., Rv. 251246; Sez. 4, n. 41636 del 03/11/2010, Bengu, Rv. 248449). 4. All'inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 18.07.2024. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] , AndreaF;éilegrino I ,l-c..-x -,----- n [OSCURATO:PERSONA] SECON04? EZIONE P.