CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 gennaio 2023
Cassazione n. 06258/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdatcre~e-affelperrgi-- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; .. Letto il ricorso proposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tardivo atteso che risulta depositato il 20 luglio del 2022 mentre nel caso il termine ultimo per impugnare (di 45 giorni decorrenti dal novantesimo giorno successivo alla decisione intervenuta il 3 marzo 2022), decorreva dal 1 giugno 2022 e scadeva il 16 luglio 2022 (atteso che la motivazione è stata depositata nel termine all'uopo indicato in dispositivo); rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice; PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 30 gennaio 2023.