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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 15528/2026

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tato e difeso giusta procuraallegata al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e qualieredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Roma, via FabioMassimo n.45, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dalquale sono rappresentate e difese con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], giustaprocura allegata al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;Numero registro generale 25755/2021Numero sezionale 2108/2025Numero di raccolta generale 15528/2026Data pubblicazione 21/05/2026- controricorrenti -avverso la sentenza n. 768/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO,depositata il 5/7/2021, notificata nella stessa data;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del10/7/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ALDOCENNICCOLA che ha chiesto il rigetto del ricorso;lette le memorie delle parti.1.

Con atto di citazione notificato in data 4/12/2013, GiuseppinaOppezzo e [OSCURATO:PERSONA] e la loro madre [OSCURATO:PERSONA] in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Vercelli, il fratello EzioOppezzo, chiedendo la divisione dei beni ereditati da [OSCURATO:PERSONA],rispettivamente loro padre e marito.In particolare, le attrici rappresentarono che [OSCURATO:PERSONA] lasciato, con testamento olografo del 5/10/2011, a loro tre figliEzio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i due quarti degli immobili in proprietà(terreni e cascina) e un quarto alla moglie; il rimanente un quartosoltanto a loro figlie, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per averlo «sostenutonell’azienda e nella vecchiaia»; aveva, inoltre, lasciato in successionelegittima, per la quota pari al 50%, il denaro portato dal c.c. n.113/548530.51, acceso presso la Filiale di Arborio di Biverbanca e ititoli del conto deposito n. 113/18,84, presso il medesimo istituto,cointestati con la moglie.Le sole due sorelle chiesero pure la condanna del convenuto allacorresponsione in loro favore di una indennità di occupazione dellacascina, da lui utilizzata esclusivamente.1.1. [OSCURATO:PERSONA] non si oppose alla divisione, ma chiese inriconvenzionale che venisse ordinato alle attrici [OSCURATO:PERSONA] eRic. 2021 n. sez. 2 - ud. 10-7-2025 -2-Numero registro generale 25755/2021Numero sezionale 2108/2025Numero di raccolta generale 15528/2026Data pubblicazione 21/05/2026Giovannina di rendere il conto, ex art. 263 cod. proc. civ., dellagestione del denaro dei rapporti bancari caduti in successione;sostenne pure che, nel 1975, per suo pensionamento, il padre avesse«regalato alle sorelle» tutti gli attrezzi agricoli (che elencò in dettaglio)e 24 capi di bestiame, costituenti parte dell’azienda agricola in cuientrambe erano «subentrate a costo zero», «implementandola» così,negli anni, «a suo discapito» e ne chiese, perciò, la collazione perimputazione; sostenne pure che un terreno in località Castagnea,identificato al foglio 8, particella 138 fosse stato donato dal padre,seppure simulatamente la sorella lo avesse da lui acquistato, in data13/5/1987, al prezzo simbolico di 1.500.000 lire e che pure donatiindirettamente fossero stati gli immobili acquistati dalla sorellaGiuseppina, in data 8/3/1982 e 9/7/1991, perché comprati con denaroproveniente dal de cuius; infine, chiese il conferimento alla massa dellasomma di euro 62.000,00, prelevata dalle sorelle, dai conti di famiglia,il 17/1/2005.2.

Con sentenza non definitiva n. 35/2017 del 19/1/2017, ilTribunale di Vercelli accolse la domanda riconvenzionale di collazionedella metà del prelievo di euro 60.000,00 dal c/c 113/548530 in esserepresso Biverbanca, filiale di Arborio, perché costituente donazione;respinse le ulteriori domande riconvenzionali di [OSCURATO:PERSONA] e accertòche l’attivo ereditario da dividere era unicamente quello di cui alladichiarazione di successione, oltre alla somma di euro 30.000; accertòpure il diritto delle attrici all’indennità, a carico del fratello, perl’occupazione esclusiva della cascina dopo la morte del padre.2.1.

Con sentenza definitiva n. 193/2019 del 20/5/2019, ilTribunale di Vercelli, in composizione collegiale, dichiarò loscioglimento della comunione tra le parti, disponendo la divisione deibeni immobili e del denaro secondo i lotti predisposti dal nominatoRic. 2021 n. sez. 2 - ud. 10-7-2025 -3-Numero registro generale 25755/2021Numero sezionale 2108/2025Numero di raccolta generale 15528/2026Data pubblicazione 21/05/2026c.t.u.; liquidò in euro 2.158,00 l’indennità di occupazione a favore diciascuna delle sorelle e a carico del convenuto.3.

Con sentenza n. 768/2021 pubblicata il 05/07/2021, la Corted’appello di Torino, in parziale accoglimento dell’appello principale diEzio [OSCURATO:PERSONA] e rigettando l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] eGiuseppina [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato la nullità della sentenza definitivan. 193/2019 per violazione dell’art. 50 bis cod. proc. civ., per esserestata pronunciata in composizione collegiale; quindi, decidendo nelmerito, ha determinato le quote, quanto agli immobili, come datestamento e, cioè, in 6/24 a favore di [OSCURATO:PERSONA], in 4/24 per EzioOppezzo e in 7/24 per ciascuna delle sorelle [OSCURATO:PERSONA] e GiovanninaOppezzo; ha attribuito, quanto agli altri beni mobili (giacenze e titoli),la quota del 50% di proprietà del de cuius per 1/3 alla moglie e per 2/9a ciascuno dei tre figli; ha rigettato la domanda formulata daGiuseppina e [OSCURATO:PERSONA] di corresponsione di un’indennità dioccupazione della cascina, la cui rideterminazione era stata pureoggetto di appello incidentale delle due sorelle, confermando per ilresto la sentenza non definitiva n. 35/2017; dichiarata aperta lasuccessione di [OSCURATO:PERSONA], ha disposto lo scioglimento della suacomunione ereditaria e assegnati immobili e terreni secondo i lottiindividuati nella c.t.u. espletata in primo grado, secondo successionetestamentaria e legittima e ha diviso denaro e titoli, liquidando iconguagli.4.

Avverso questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a cinque motivi, a cui le coeredi [OSCURATO:PERSONA] eGiovannina [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] hannoresistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositatomemoria.Il Pubblico ministero ha concluso per il rigetto.RAGIONI DELLA DECISIONERic. 2021 n. sez. 2 - ud. 10-7-2025 -4-Numero registro generale 25755/2021Numero sezionale 2108/2025Numero di raccolta generale 15528/2026Data pubblicazione 21/05/20261.

Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del commaI dell’art. 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato la violazionee falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., nonché degli artt. 737,750, 769 cod. civ., per avere la Corte d’appello respinto le censureformulate avverso la sentenza non definitiva n. 35/17 del Tribunale diVercelli, relative al rigetto della sua domanda di collazione dell’aziendaagricola, del terreno in località Castagnea e degli immobili acquistatidalla sorella [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 9/7/1991, confermando ildifetto di prova dell’intervenuta donazione e non considerando che leconvenute, in prima udienza, avevano soltanto genericamentecontestato i fatti da lui allegati a sostegno della domandariconvenzionale.In particolare, la Corte d’appello, oltre a rigettare le suddetteistanze istruttorie e a non tener conto della prodotta documentazioneavrebbe «frainteso il tenore degli atti e dei verbali di giudizio, inparticolare quello della predetta udienza del 7/4/14» (così in ricorso),violando, o erroneamente applicando l’art. 115 cod. proc. civ.1.1.

Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.Decidendo sul primo motivo d’appello, avente ad oggetto la provadella sussistenza dei presupposti della domanda riconvenzionale dicollazione dei beni componenti l’azienda agricola, la Corte d’appello harimarcato (pag. 12 e 13 della sentenza) come il Giudice di primo grado,nella sentenza n. 35/2017, a pag. 5, avesse affermato che «le attricisin dalla prima memoria, hanno dedotto che il de cuius è rimastotitolare dell’azienda agricola sino al 1988, che molti dei beni indicati dalconvenuto erano stati antecedentemente venduti, come dadocumentazione dalle stesse depositata (cfr. doc.ti 28, 29, 34, 35, 36)che, successivamente alla cessazione dell’azienda agricola paterna, lestesse hanno continuato a condurre i terreni stipulando con il padreRic. 2021 n. sez. 2 - ud. 10-7-2025 -5-Numero registro generale 25755/2021Numero sezionale 2108/2025Numero di raccolta generale 15528/2026Data pubblicazione 21/05/2026regolare contratto di affitto, prima solo verbale, poi registrato dal 1999al 2010 (cfr. doc.ti 24-26 attrici)».È evidente, allora, che secondo il Giudice d’appello e, primaancora, secondo il primo Giudice, una contestazione v’era stata, tant’èche erano state offerte prove di vendite e affitti.Per la restante parte, il motivo si risolve in una inammissibilerichiesta di riesame degli elementi di prova ritenuti rilevanti dal Giudicedel merito.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'accertamento dellasussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione,rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto edell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito,sindacabile in cassazione soltanto per vizio di motivazione (Sez. 2, n.27490 del 28/10/2019) che, nella specie, risulta erroneamenteprospettato perché, come pure precisato da questa Corte, la mancatatempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegatidall'attore è comunque ritrattabile nei termini previsti per ilcompimento delle attività processuali consentite dall'art. 183 cod. proc.civ., risultando preclusa, soltanto all'esito della fase di trattazione, ogniulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva (v.Cass., Sez. 2, n. 31402 del 2/12/2019; Sez. 3, n. 14711 del31/05/2025 con indicazione dei precedenti rilevanti).2.

Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 5 delcomma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha lamentato laviolazione dell’art. 737 e dell’art. 769 cod. civ.: la Corte d’appelloavrebbe infatti confermato il rigetto della sua domanda di collazione,omettendo di valorizzare alcuni fatti invece decisivi sia se valutatisingolarmente, sia complessivamente considerati; in particolare, nonavrebbe considerato che l’azienda agricola è stata ceduta alle figliesenza corrispettivo, che i terreni su cui era esercitata l’azienda agricolaRic. 2021 n. sez. 2 - ud. 10-7-2025 -6-Numero registro generale 25755/2021Numero sezionale 2108/2025Numero di raccolta generale 15528/2026Data pubblicazione 21/05/2026sono stati utilizzati gratuitamente, dalle controricorrenti, a far data dal1975 e che il terreno sito in località Castagnea fgl 8, part 138 è statoceduto dal padre a [OSCURATO:PERSONA] a un prezzo «irrisorio».Allo stesso modo, la Corte territoriale avrebbe ignorato la naturadi donazioni indirette degli acquisti di due immobili effettuati dallasorella [OSCURATO:PERSONA] in data 8/3/82 e 9/3/91, perché pagati con denarodel padre.A sostegno del motivo, il ricorrente ha elencato, nelle pagine da15 a 19, una serie di elementi di fatto che sarebbero stati trascuratidalla Corte d’appello o interpretati non correttamente e che, alcontrario, sarebbero stati decisivi per ritenere fondata la sua domandadi collazione per imputazione dei beni aziendali, del terreno e dei dueimmobili acquistati dalla sorella [OSCURATO:PERSONA]; in particolare e tra l’altro,la Corte d’appello non avrebbe considerato che i macchinari costituentil’azienda agricola sono stati acquistati tra gli anni 1965 e il 1972 e dopoil 1975 non sono stati venduti, ma soltanto intestati alle figlie per mereragioni fiscali, che il contratto di fornitura dell’energia elettrica per laCascina era in realtà intestato, nel 1983, alla sorella, che non sono maistati versati i canoni di affitto relativi ai terreni di proprietà del de cuius,dei canoni pagati.3.

Per altro profilo, con il terzo motivo, pure articolato inriferimento al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., EzioOppezzo ha censurato la sentenza per violazione degli artt. 737, 769cod. civ., nonché degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., per avere la Corted’appello costruito non correttamente il suo ragionamento presuntivo,nel senso che non avrebbe considerato gravi precisi e concordantialcuni indizi che, invece, lo sarebbero stati.3.1.

Entrambi i motivi sono inammissibili per loro formulazione.Ric. 2021 n. sez. 2 - ud. 10-7-2025 -7-Numero registro generale 25755/2021Numero sezionale 2108/2025Numero di raccolta generale 15528/2026Data pubblicazione 21/05/2026La Corte d’appello ha rilevato che [OSCURATO:PERSONA] non ha offertoadeguata prova delle asserite donazioni, formulando una prova pertesti inammissibile, non utile a dimostrare né la circostanza di unasuccessione nell’azienda agricola, né il momento in cui tale evento sisarebbe verificato e che le allegazioni dell’appellante risultavano«smentite dai documenti prodotti dalle appellate già in primo grado e,in particolare, dall’esistenza di contratti di affitto di terreni e atti divendita di macchinari che l’appellante ritiene acquisiti dalle controparti;tali circostanze indirettamente escludono qualsiasi successionenell’azienda paterna, quanto piuttosto provano l’esercizio da parte delledue donne di una attività simile, probabilmente sui terreni in parte giàin uso alla precedente azienda», ma in forza di un contratto di affitto.La Corte ha infine osservato «che l’appellante non ha formulatoin modo sufficientemente preciso e chiaro la propria domanda relativaalla collazione dei corrispettivi per la locazione dei terreni già diproprietà del padre dopo la morte di costui.

È, invero circostanzapacifica che entrambe le sorelle [OSCURATO:PERSONA] avessero distinte aziende eutilizzassero terreni diversi; l’insieme delle prove dedotte dal signorEzio [OSCURATO:PERSONA], come sopra visto, è risultato inammissibile e la domandarisulta, quindi, non provata (così in sentenza).Quanto, invece, alla domanda di collazione del denaro con cuisono stati acquistati dalla sorella [OSCURATO:PERSONA] i beni immobili, la Corted’appello ha affermato che il ricorrente non ha offerto alcuna prova inmerito e che la censura di appello risultava, sul punto, generica e nonsostenuta da alcun riscontro probatorio; in particolare, la Corteterritoriale ha rilevato che l’appellante aveva fondato la propria pretesa«soltanto su una presunzione e su un prelievo privo di imputazione».Quanto alla presunzione, l’appellante aveva sostenuto che, poiché lasorella, dal 1977, aveva avviato un’azienda propria, versandone aigenitori i ricavi sino al 1994, non avrebbe avuto la necessaria capacitàRic. 2021 n. sez. 2 - ud. 10-7-2025 -8-Numero registro generale 25755/2021Numero sezionale 2108/2025Numero di raccolta generale 15528/2026Data pubblicazione 21/05/2026economica per acquistare i beni dei due rogiti; quanto poi al prelievodi 8.500.000 lire, secondo l’appellante troverebbe come unicagiustificazione gli acquisti effettuati dalla sorella.

Su questi punti,allora, la Corte ha escluso la rilevanza probatoria di queste presunzioni,perché «risulta per tabulas che [OSCURATO:PERSONA] ha acquistato unodei beni oggetto di doglianza insieme al marito e risulta non provatoche l’appellata versasse tutti i propri ricavi su un conto dei genitori,senza trattenere alcunché per sé o a ristoro, del proprio lavoro, o peronorare pregressi finanziamenti.

Quanto al prelievo di 8.500.000 lire,effettuato su un conto cointestato ai due coniugi [OSCURATO:PERSONA] e privo dicausale, […] tale movimentazione nulla prova in relazione a eventualidonazioni e non può essere messa in esclusiva correlazione con gliacquisti effettuati dall’appellata [OSCURATO:PERSONA]» (così insentenza).Tutta l’argomentazione del motivo si risolve, allora, nellaprospettazione di una diversa valenza degli indizi e delle prove allegate.Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, tuttavia, lacensura del ragionamento presuntivo deve essere prospettata inriferimento all'assoluta illogicità e contraddittorietà del percorso logicoseguito, non certamente – come accaduto nella specie – come solaprospettazione di un convincimento diverso da quello espresso dalgiudice di merito che avrebbe potuto essere fondato su un elementoindiziario diversamente considerato.Invero, spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di farericorso alla presunzione, individuare i fatti da porre a fondamento delrelativo processo logico e ponderarne la rispondenza ai requisiti dilegge ed è perciò escluso, secondo un orientamento giurisprudenzialeormai risalente nel tempo, che la sola mancata considerazione di unelemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di unRic. 2021 n. sez. 2 - ud. 10-7-2025 -9-Numero registro generale 25755/2021Numero sezionale 2108/2025Numero di raccolta generale 15528/2026Data pubblicazione 21/05/2026punto decisivo (Sez. 1, n. 764 del 05/04/1960, Sez.

L, n. 15737 del21/10/2003, Sez.

L, n. 22366 del 05/08/2021).In particolare, proprio nell’ordinanza invocata a precedente dalricorrente, questa Corte ha puntualizzato che, ai sensi dell'art. 2729cod. civ., il Giudice del merito è tenuto ad ammettere soltantopresunzioni «gravi, precise e concordanti» e che il requisito della«precisione» è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nellarealtà storica, quello della «gravità» al grado di probabilità dellasussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quellodella «concordanza», richiamato solo in caso di pluralità di elementipresuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto dallaconvergenza di più indizi gravi e precisi e così dimostrato; ilragionamento, pertanto, deve articolarsi prima nell’analisi di tutti glielementi indiziari per scartare quelli irrilevanti, poi nella successivavalutazione complessiva di quelli invece selezionati, per verificare sesiano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida provapresuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile,invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi.La denuncia in cassazione, allora, di violazione o falsaapplicazione del citato art. 2729 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, commaI, n. 3 cod. proc. civ. può prospettarsi soltanto se il giudice di meritoabbia affermato che il ragionamento presuntivo può basarsi supresunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero abbia fondato lapresunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione oconcordanza ai fini dell'inferenza, dal fatto noto, della conseguenzaignota e non anche quando la critica si concreti nella diversaricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione diuna inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dalgiudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione deiparadigmi della norma (così Cass. Sez. 2, n. 9054 del 21/03/2022).Ric. 2021 n. sez. 2 - ud. 10-7-2025 -10-Numero registro generale 25755/2021Numero sezionale 2108/2025Numero di raccolta generale 15528/2026Data pubblicazione 21/05/20264.

Con il quarto motivo, articolato in riferimento ai n. 3 e 4 delcomma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha lamentato laviolazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 101 cod. proc. civ. per avere laCorte d’Appello rigettato, perché questione «nuova», la censurasollevata in relazione alla violazione del diritto di difesa, conseguenteall’eccessiva brevità (due giorni soltanto) del rinvio dell’udienza diprecisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, concesso persostituire il difensore che aveva dismesso il suo mandato.4.1.

Il motivo è inammissibile.

L’art. 85 cod. proc. civ. prevedeche la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altraparte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore, sicché èescluso dallo stesso codice un difetto di contraddittorio in tali dueipotesi.In ogni caso, poiché prospettato è stato un pregiudizio al dirittodi difesa, per giurisprudenza costante tale ipotesi, non rientrando inquelle tassativamente previste dall’art. 354 cod. proc. civ. per larimessione al primo giudice (cfr. Sez. 2 n. 20834 del 30/06/2022), nonrilevava in sé, perché avrebbe implicato soltanto la ripetibilità in appellodell’attività difensiva pregiudicata; sul punto, tuttavia, non è statodedotto alcun pregiudizio.5.

Con il quinto e ultimo motivo, ancora una volta articolato inriferimento al n. 5, il ricorrente ha denunciato la violazione e falsaapplicazione dell’art. 739 cod. proc. civ. nonché degli artt. 194, 195 e196 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello trascurato, nelrigettare la richiesta di rinnovazione della c.t.u., che vi era stato uno«sconfinamento di mandato da parte del Consulente» e che erano stati«sottovalutati del 30 - 35% i migliori terreni ed altri beni individuatinelle relazioni dei CTP delle signore [OSCURATO:PERSONA], attribuendoli poi allemedesime e sopravvalutata di oltre un terzo la cascina (comprese levecchie stalle, la tettoia e l’essicatoio)», sicché una corretta stima delRic. 2021 n. sez. 2 - ud. 10-7-2025 -11-Numero registro generale 25755/2021Numero sezionale 2108/2025Numero di raccolta generale 15528/2026Data pubblicazione 21/05/2026valore dei vari immobili avrebbe dovuto condurre ad una differenteformazione e attribuzione dei lotti e, perciò, all’attribuzione a lui stessoanche di alcuni terreni, in particolare limitrofi al fabbricato.Con altro profilo, ha lamentato un’ulteriore violazione del dirittodi difesa conseguente all’omessa disamina della documentazioneprodotta su supporto compact disk (fotografie).5.1.

Anche questo motivo è inammissibile in entrambi i profili.La corte d’appello ha rigettato l’istanza di rinnovo della c.t.u.espletata in primo grado e ha ritenuto di poterla utilizzare con unamotivazione sviluppata dall’ultimo capoverso di pag. 23 a pag. 26 dellasentenza.Proprio sulla stima dei beni, ha precisato che il c.t.u. ha valutatoi «valori medi di mercato per i fabbricati ed i terreni insistenti nelterritorio del Comune di Ghislarengo aventi caratteristiche intrinsecheed estrinseche simili a quelli in esame», procedendo nella formazionedei lotti in modo da non «incorrere in fondi interclusi, senza dare originea nuove servitù e senza richiedere alcun frazionamento catastale».Per principio consolidato, rientra nel potere discrezionale delgiudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione delconsulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento diconsulenza, senza che l'eventuale provvedimento negativo possaessere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza dimotivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragionisvolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dallerisultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immuneda vizi logici e giuridici, risulti l'irrilevanza o la superfluità dell'indaginerichiesta, non sussistendo la necessità, ai fini della completezza dellamotivazione, che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni deiconsulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, sihanno per disattese perché incompatibili con le argomentazioni posteRic. 2021 n. sez. 2 - ud. 10-7-2025 -12-Numero registro generale 25755/2021Numero sezionale 2108/2025Numero di raccolta generale 15528/2026Data pubblicazione 21/05/2026a base della motivazione (Cass. Sez. 6 - L, n. 2103 del 24/01/2019;Sez. 2, n. 21525 del 20/08/2019; Sez. 3, n. 22799 del 29/09/2017;Sez. 3, n. 17693 del 19/07/2013).Quanto alla violazione del diritto di difesa, deve rilevarsi che,sullo stato della cascina, la Corte territoriale ha rimarcato che il c.t.u.,quando le operazioni peritali erano iniziate, aveva preso «visionedell’immobile sito in Ghislarengo, via per Rovasenda n. 10/12 (lacascina), verificandone la tipologia ed acquisendo opportunadocumentazione fotografica».Ciò precisato, il profilo di censura non spiega perché il compactdisk contenente le foto non sia stato comunque materialmenteacquisito con il fascicolo di primo grado e, soprattutto, perché ilcontenuto delle foto dovesse risultare decisivo in senso differente daquanto accertato dal c.t.u. mediante ispezione dei luoghi, puredocumentata da fotografie.3.

Il ricorso è perciò respinto, con conseguente condanna delricorrente [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese processuali in favore diGiuseppina e [OSCURATO:PERSONA], liquidate in dispositivo in relazioneal valore.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Sul punto, infatti, l'attualità dell'ammissione o non al patrocinioa spese dello Stato non rileva direttamente ai fini della dichiarazionedella sussistenza dei presupposti oggettivi per il cd. raddoppio delcontributo unificato, perché resta impregiudicata la verifica, a curadella cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività diRic. 2021 n. sez. 2 - ud. 10-7-2025 -13-Numero registro generale 25755/2021Numero sezionale 2108/2025Numero di raccolta generale 15528/2026Data pubblicazione 21/05/2026recupero del contributo, della sussistenza e della permanenza dellecondizioni soggettive dell’onerato (Cass. Sez. 2, n. 8982 del04/04/2024); invero, la competenza a provvedere sulla revoca delprovvedimento di ammissione a patrocinio a carico dello Stato inrelazione al giudizio di cassazione spetta al giudice del rinvio ovvero -per le ipotesi di definizione del giudizio diverse dalla cassazione conrinvio - al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato;quest'ultimo, ricevuta copia della sentenza della Corte di cassazione aisensi dell'art. 388 cod. proc. civ., è tenuto a valutare la sussistenzadelle condizioni previste dall'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002 per larevoca dell'ammissione (Sez.

U, n. 4315 del 20/02/2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento,in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudiziodi legittimità, che liquida in euro 7.500,00 per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro200,00 e agli accessori di legge.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secondasezione civile della Corte suprema di Cassazione del 10 luglio 2025.Il Consigliere rel. est.

Il PresidentePatrizia [OSCURATO:PERSONA] MannaRic. 2021 n. sez. 2 - ud. 10-7-2025 -14-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tato e difeso giusta procuraallegata al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e qualieredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Roma, via FabioMassimo n.45, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dalquale sono rappresentate e difese con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], giustaprocura allegata al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;Numero registro generale 25755/2021Numero sezionale 2108/2025Numero di raccolta generale 15528/2026Data pubblicazione 21/05/2026- controricorrenti -avverso la sentenza n. 768/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO,depositata il 5/7/2021, notificata nella stessa data;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del10/7/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ALDOCENNICCOLA che ha chiesto il rigetto del ricorso;lette le memorie delle parti.1. Con atto di citazione notificato in data 4/12/2013, GiuseppinaOppezzo e [OSCURATO:PERSONA] e la loro madre [OSCURATO:PERSONA] in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Vercelli, il fratello EzioOppezzo, chiedendo la divisione dei beni ereditati da [OSCURATO:PERSONA],rispettivamente loro padre e marito.In particolare, le attrici rappresentarono che [OSCURATO:PERSONA] lasciato, con testamento olografo del 5/10/2011, a loro tre figliEzio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i due quarti degli immobili in proprietà(terreni e cascina) e un quarto alla moglie; il rimanente un quartosoltanto a loro figlie, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per averlo «sostenutonell’azienda e nella vecchiaia»; aveva, inoltre, lasciato in successionelegittima, per la quota pari al 50%, il denaro portato dal c.c. n.113/548530.51, acceso presso la Filiale di Arborio di Biverbanca e ititoli del conto deposito n. 113/18,84, presso il medesimo istituto,cointestati con la moglie.Le sole due sorelle chiesero pure la condanna del convenuto allacorresponsione in loro favore di una indennità di occupazione dellacascina, da lui utilizzata esclusivamente.1.1. [OSCURATO:PERSONA] non si oppose alla divisione, ma chiese inriconvenzionale che venisse ordinato alle attrici [OSCURATO:PERSONA] eRic. 2021 n. sez. 2 - ud. 10-7-2025 -2-Numero registro generale 25755/2021Numero sezionale 2108/2025Numero di raccolta generale 15528/2026Data pubblicazione 21/05/2026Giovannina di rendere il conto, ex art. 263 cod. proc. civ., dellagestione del denaro dei rapporti bancari caduti in successione;sostenne pure che, nel 1975, per suo pensionamento, il padre avesse«regalato alle sorelle» tutti gli attrezzi agricoli (che elencò in dettaglio)e 24 capi di bestiame, costituenti parte dell’azienda agricola in cuientrambe erano «subentrate a costo zero», «implementandola» così,negli anni, «a suo discapito» e ne chiese, perciò, la collazione perimputazione; sostenne pure che un terreno in località Castagnea,identificato al foglio 8, particella 138 fosse stato donato dal padre,seppure simulatamente la sorella lo avesse da lui acquistato, in data13/5/1987, al prezzo simbolico di 1.500.000 lire e che pure donatiindirettamente fossero stati gli immobili acquistati dalla sorellaGiuseppina, in data 8/3/1982 e 9/7/1991, perché comprati con denaroproveniente dal de cuius; infine, chiese il conferimento alla massa dellasomma di euro 62.000,00, prelevata dalle sorelle, dai conti di famiglia,il 17/1/2005.2. Con sentenza non definitiva n. 35/2017 del 19/1/2017, ilTribunale di Vercelli accolse la domanda riconvenzionale di collazionedella metà del prelievo di euro 60.000,00 dal c/c 113/548530 in esserepresso Biverbanca, filiale di Arborio, perché costituente donazione;respinse le ulteriori domande riconvenzionali di [OSCURATO:PERSONA] e accertòche l’attivo ereditario da dividere era unicamente quello di cui alladichiarazione di successione, oltre alla somma di euro 30.000; accertòpure il diritto delle attrici all’indennità, a carico del fratello, perl’occupazione esclusiva della cascina dopo la morte del padre.2.1. Con sentenza definitiva n. 193/2019 del 20/5/2019, ilTribunale di Vercelli, in composizione collegiale, dichiarò loscioglimento della comunione tra le parti, disponendo la divisione deibeni immobili e del denaro secondo i lotti predisposti dal nominatoRic. 2021 n. sez. 2 - ud. 10-7-2025 -3-Numero registro generale 25755/2021Numero sezionale 2108/2025Numero di raccolta generale 15528/2026Data pubblicazione 21/05/2026c.t.u.; liquidò in euro 2.158,00 l’indennità di occupazione a favore diciascuna delle sorelle e a carico del convenuto.3. Con sentenza n. 768/2021 pubblicata il 05/07/2021, la Corted’appello di Torino, in parziale accoglimento dell’appello principale diEzio [OSCURATO:PERSONA] e rigettando l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] eGiuseppina [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato la nullità della sentenza definitivan. 193/2019 per violazione dell’art. 50 bis cod. proc. civ., per esserestata pronunciata in composizione collegiale; quindi, decidendo nelmerito, ha determinato le quote, quanto agli immobili, come datestamento e, cioè, in 6/24 a favore di [OSCURATO:PERSONA], in 4/24 per EzioOppezzo e in 7/24 per ciascuna delle sorelle [OSCURATO:PERSONA] e GiovanninaOppezzo; ha attribuito, quanto agli altri beni mobili (giacenze e titoli),la quota del 50% di proprietà del de cuius per 1/3 alla moglie e per 2/9a ciascuno dei tre figli; ha rigettato la domanda formulata daGiuseppina e [OSCURATO:PERSONA] di corresponsione di un’indennità dioccupazione della cascina, la cui rideterminazione era stata pureoggetto di appello incidentale delle due sorelle, confermando per ilresto la sentenza non definitiva n. 35/2017; dichiarata aperta lasuccessione di [OSCURATO:PERSONA], ha disposto lo scioglimento della suacomunione ereditaria e assegnati immobili e terreni secondo i lottiindividuati nella c.t.u. espletata in primo grado, secondo successionetestamentaria e legittima e ha diviso denaro e titoli, liquidando iconguagli.4. Avverso questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a cinque motivi, a cui le coeredi [OSCURATO:PERSONA] eGiovannina [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] hannoresistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositatomemoria.Il Pubblico ministero ha concluso per il rigetto.RAGIONI DELLA DECISIONERic. 2021 n. sez. 2 - ud. 10-7-2025 -4-Numero registro generale 25755/2021Numero sezionale 2108/2025Numero di raccolta generale 15528/2026Data pubblicazione 21/05/20261. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del commaI dell’art. 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato la violazionee falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., nonché degli artt. 737,750, 769 cod. civ., per avere la Corte d’appello respinto le censureformulate avverso la sentenza non definitiva n. 35/17 del Tribunale diVercelli, relative al rigetto della sua domanda di collazione dell’aziendaagricola, del terreno in località Castagnea e degli immobili acquistatidalla sorella [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 9/7/1991, confermando ildifetto di prova dell’intervenuta donazione e non considerando che leconvenute, in prima udienza, avevano soltanto genericamentecontestato i fatti da lui allegati a sostegno della domandariconvenzionale.In particolare, la Corte d’appello, oltre a rigettare le suddetteistanze istruttorie e a non tener conto della prodotta documentazioneavrebbe «frainteso il tenore degli atti e dei verbali di giudizio, inparticolare quello della predetta udienza del 7/4/14» (così in ricorso),violando, o erroneamente applicando l’art. 115 cod. proc. civ.1.1. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.Decidendo sul primo motivo d’appello, avente ad oggetto la provadella sussistenza dei presupposti della domanda riconvenzionale dicollazione dei beni componenti l’azienda agricola, la Corte d’appello harimarcato (pag. 12 e 13 della sentenza) come il Giudice di primo grado,nella sentenza n. 35/2017, a pag. 5, avesse affermato che «le attricisin dalla prima memoria, hanno dedotto che il de cuius è rimastotitolare dell’azienda agricola sino al 1988, che molti dei beni indicati dalconvenuto erano stati antecedentemente venduti, come dadocumentazione dalle stesse depositata (cfr. doc.ti 28, 29, 34, 35, 36)che, successivamente alla cessazione dell’azienda agricola paterna, lestesse hanno continuato a condurre i terreni stipulando con il padreRic. 2021 n. sez. 2 - ud. 10-7-2025 -5-Numero registro generale 25755/2021Numero sezionale 2108/2025Numero di raccolta generale 15528/2026Data pubblicazione 21/05/2026regolare contratto di affitto, prima solo verbale, poi registrato dal 1999al 2010 (cfr. doc.ti 24-26 attrici)».È evidente, allora, che secondo il Giudice d’appello e, primaancora, secondo il primo Giudice, una contestazione v’era stata, tant’èche erano state offerte prove di vendite e affitti.Per la restante parte, il motivo si risolve in una inammissibilerichiesta di riesame degli elementi di prova ritenuti rilevanti dal Giudicedel merito.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'accertamento dellasussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione,rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto edell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito,sindacabile in cassazione soltanto per vizio di motivazione (Sez. 2, n.27490 del 28/10/2019) che, nella specie, risulta erroneamenteprospettato perché, come pure precisato da questa Corte, la mancatatempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegatidall'attore è comunque ritrattabile nei termini previsti per ilcompimento delle attività processuali consentite dall'art. 183 cod. proc.civ., risultando preclusa, soltanto all'esito della fase di trattazione, ogniulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva (v.Cass., Sez. 2, n. 31402 del 2/12/2019; Sez. 3, n. 14711 del31/05/2025 con indicazione dei precedenti rilevanti).2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 5 delcomma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha lamentato laviolazione dell’art. 737 e dell’art. 769 cod. civ.: la Corte d’appelloavrebbe infatti confermato il rigetto della sua domanda di collazione,omettendo di valorizzare alcuni fatti invece decisivi sia se valutatisingolarmente, sia complessivamente considerati; in particolare, nonavrebbe considerato che l’azienda agricola è stata ceduta alle figliesenza corrispettivo, che i terreni su cui era esercitata l’azienda agricolaRic. 2021 n. sez. 2 - ud. 10-7-2025 -6-Numero registro generale 25755/2021Numero sezionale 2108/2025Numero di raccolta generale 15528/2026Data pubblicazione 21/05/2026sono stati utilizzati gratuitamente, dalle controricorrenti, a far data dal1975 e che il terreno sito in località Castagnea fgl 8, part 138 è statoceduto dal padre a [OSCURATO:PERSONA] a un prezzo «irrisorio».Allo stesso modo, la Corte territoriale avrebbe ignorato la naturadi donazioni indirette degli acquisti di due immobili effettuati dallasorella [OSCURATO:PERSONA] in data 8/3/82 e 9/3/91, perché pagati con denarodel padre.A sostegno del motivo, il ricorrente ha elencato, nelle pagine da15 a 19, una serie di elementi di fatto che sarebbero stati trascuratidalla Corte d’appello o interpretati non correttamente e che, alcontrario, sarebbero stati decisivi per ritenere fondata la sua domandadi collazione per imputazione dei beni aziendali, del terreno e dei dueimmobili acquistati dalla sorella [OSCURATO:PERSONA]; in particolare e tra l’altro,la Corte d’appello non avrebbe considerato che i macchinari costituentil’azienda agricola sono stati acquistati tra gli anni 1965 e il 1972 e dopoil 1975 non sono stati venduti, ma soltanto intestati alle figlie per mereragioni fiscali, che il contratto di fornitura dell’energia elettrica per laCascina era in realtà intestato, nel 1983, alla sorella, che non sono maistati versati i canoni di affitto relativi ai terreni di proprietà del de cuius,dei canoni pagati.3. Per altro profilo, con il terzo motivo, pure articolato inriferimento al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., EzioOppezzo ha censurato la sentenza per violazione degli artt. 737, 769cod. civ., nonché degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., per avere la Corted’appello costruito non correttamente il suo ragionamento presuntivo,nel senso che non avrebbe considerato gravi precisi e concordantialcuni indizi che, invece, lo sarebbero stati.3.1. Entrambi i motivi sono inammissibili per loro formulazione.Ric. 2021 n. sez. 2 - ud. 10-7-2025 -7-Numero registro generale 25755/2021Numero sezionale 2108/2025Numero di raccolta generale 15528/2026Data pubblicazione 21/05/2026La Corte d’appello ha rilevato che [OSCURATO:PERSONA] non ha offertoadeguata prova delle asserite donazioni, formulando una prova pertesti inammissibile, non utile a dimostrare né la circostanza di unasuccessione nell’azienda agricola, né il momento in cui tale evento sisarebbe verificato e che le allegazioni dell’appellante risultavano«smentite dai documenti prodotti dalle appellate già in primo grado e,in particolare, dall’esistenza di contratti di affitto di terreni e atti divendita di macchinari che l’appellante ritiene acquisiti dalle controparti;tali circostanze indirettamente escludono qualsiasi successionenell’azienda paterna, quanto piuttosto provano l’esercizio da parte delledue donne di una attività simile, probabilmente sui terreni in parte giàin uso alla precedente azienda», ma in forza di un contratto di affitto.La Corte ha infine osservato «che l’appellante non ha formulatoin modo sufficientemente preciso e chiaro la propria domanda relativaalla collazione dei corrispettivi per la locazione dei terreni già diproprietà del padre dopo la morte di costui. È, invero circostanzapacifica che entrambe le sorelle [OSCURATO:PERSONA] avessero distinte aziende eutilizzassero terreni diversi; l’insieme delle prove dedotte dal signorEzio [OSCURATO:PERSONA], come sopra visto, è risultato inammissibile e la domandarisulta, quindi, non provata (così in sentenza).Quanto, invece, alla domanda di collazione del denaro con cuisono stati acquistati dalla sorella [OSCURATO:PERSONA] i beni immobili, la Corted’appello ha affermato che il ricorrente non ha offerto alcuna prova inmerito e che la censura di appello risultava, sul punto, generica e nonsostenuta da alcun riscontro probatorio; in particolare, la Corteterritoriale ha rilevato che l’appellante aveva fondato la propria pretesa«soltanto su una presunzione e su un prelievo privo di imputazione».Quanto alla presunzione, l’appellante aveva sostenuto che, poiché lasorella, dal 1977, aveva avviato un’azienda propria, versandone aigenitori i ricavi sino al 1994, non avrebbe avuto la necessaria capacitàRic. 2021 n. sez. 2 - ud. 10-7-2025 -8-Numero registro generale 25755/2021Numero sezionale 2108/2025Numero di raccolta generale 15528/2026Data pubblicazione 21/05/2026economica per acquistare i beni dei due rogiti; quanto poi al prelievodi 8.500.000 lire, secondo l’appellante troverebbe come unicagiustificazione gli acquisti effettuati dalla sorella. Su questi punti,allora, la Corte ha escluso la rilevanza probatoria di queste presunzioni,perché «risulta per tabulas che [OSCURATO:PERSONA] ha acquistato unodei beni oggetto di doglianza insieme al marito e risulta non provatoche l’appellata versasse tutti i propri ricavi su un conto dei genitori,senza trattenere alcunché per sé o a ristoro, del proprio lavoro, o peronorare pregressi finanziamenti. Quanto al prelievo di 8.500.000 lire,effettuato su un conto cointestato ai due coniugi [OSCURATO:PERSONA] e privo dicausale, […] tale movimentazione nulla prova in relazione a eventualidonazioni e non può essere messa in esclusiva correlazione con gliacquisti effettuati dall’appellata [OSCURATO:PERSONA]» (così insentenza).Tutta l’argomentazione del motivo si risolve, allora, nellaprospettazione di una diversa valenza degli indizi e delle prove allegate.Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, tuttavia, lacensura del ragionamento presuntivo deve essere prospettata inriferimento all'assoluta illogicità e contraddittorietà del percorso logicoseguito, non certamente – come accaduto nella specie – come solaprospettazione di un convincimento diverso da quello espresso dalgiudice di merito che avrebbe potuto essere fondato su un elementoindiziario diversamente considerato.Invero, spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di farericorso alla presunzione, individuare i fatti da porre a fondamento delrelativo processo logico e ponderarne la rispondenza ai requisiti dilegge ed è perciò escluso, secondo un orientamento giurisprudenzialeormai risalente nel tempo, che la sola mancata considerazione di unelemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di unRic. 2021 n. sez. 2 - ud. 10-7-2025 -9-Numero registro generale 25755/2021Numero sezionale 2108/2025Numero di raccolta generale 15528/2026Data pubblicazione 21/05/2026punto decisivo (Sez. 1, n. 764 del 05/04/1960, Sez. L, n. 15737 del21/10/2003, Sez. L, n. 22366 del 05/08/2021).In particolare, proprio nell’ordinanza invocata a precedente dalricorrente, questa Corte ha puntualizzato che, ai sensi dell'art. 2729cod. civ., il Giudice del merito è tenuto ad ammettere soltantopresunzioni «gravi, precise e concordanti» e che il requisito della«precisione» è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nellarealtà storica, quello della «gravità» al grado di probabilità dellasussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quellodella «concordanza», richiamato solo in caso di pluralità di elementipresuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto dallaconvergenza di più indizi gravi e precisi e così dimostrato; ilragionamento, pertanto, deve articolarsi prima nell’analisi di tutti glielementi indiziari per scartare quelli irrilevanti, poi nella successivavalutazione complessiva di quelli invece selezionati, per verificare sesiano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida provapresuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile,invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi.La denuncia in cassazione, allora, di violazione o falsaapplicazione del citato art. 2729 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, commaI, n. 3 cod. proc. civ. può prospettarsi soltanto se il giudice di meritoabbia affermato che il ragionamento presuntivo può basarsi supresunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero abbia fondato lapresunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione oconcordanza ai fini dell'inferenza, dal fatto noto, della conseguenzaignota e non anche quando la critica si concreti nella diversaricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione diuna inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dalgiudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione deiparadigmi della norma (così Cass. Sez. 2, n. 9054 del 21/03/2022).Ric. 2021 n. sez. 2 - ud. 10-7-2025 -10-Numero registro generale 25755/2021Numero sezionale 2108/2025Numero di raccolta generale 15528/2026Data pubblicazione 21/05/20264. Con il quarto motivo, articolato in riferimento ai n. 3 e 4 delcomma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha lamentato laviolazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 101 cod. proc. civ. per avere laCorte d’Appello rigettato, perché questione «nuova», la censurasollevata in relazione alla violazione del diritto di difesa, conseguenteall’eccessiva brevità (due giorni soltanto) del rinvio dell’udienza diprecisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, concesso persostituire il difensore che aveva dismesso il suo mandato.4.1. Il motivo è inammissibile. L’art. 85 cod. proc. civ. prevedeche la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altraparte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore, sicché èescluso dallo stesso codice un difetto di contraddittorio in tali dueipotesi.In ogni caso, poiché prospettato è stato un pregiudizio al dirittodi difesa, per giurisprudenza costante tale ipotesi, non rientrando inquelle tassativamente previste dall’art. 354 cod. proc. civ. per larimessione al primo giudice (cfr. Sez. 2 n. 20834 del 30/06/2022), nonrilevava in sé, perché avrebbe implicato soltanto la ripetibilità in appellodell’attività difensiva pregiudicata; sul punto, tuttavia, non è statodedotto alcun pregiudizio.5. Con il quinto e ultimo motivo, ancora una volta articolato inriferimento al n. 5, il ricorrente ha denunciato la violazione e falsaapplicazione dell’art. 739 cod. proc. civ. nonché degli artt. 194, 195 e196 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello trascurato, nelrigettare la richiesta di rinnovazione della c.t.u., che vi era stato uno«sconfinamento di mandato da parte del Consulente» e che erano stati«sottovalutati del 30 - 35% i migliori terreni ed altri beni individuatinelle relazioni dei CTP delle signore [OSCURATO:PERSONA], attribuendoli poi allemedesime e sopravvalutata di oltre un terzo la cascina (comprese levecchie stalle, la tettoia e l’essicatoio)», sicché una corretta stima delRic. 2021 n. sez. 2 - ud. 10-7-2025 -11-Numero registro generale 25755/2021Numero sezionale 2108/2025Numero di raccolta generale 15528/2026Data pubblicazione 21/05/2026valore dei vari immobili avrebbe dovuto condurre ad una differenteformazione e attribuzione dei lotti e, perciò, all’attribuzione a lui stessoanche di alcuni terreni, in particolare limitrofi al fabbricato.Con altro profilo, ha lamentato un’ulteriore violazione del dirittodi difesa conseguente all’omessa disamina della documentazioneprodotta su supporto compact disk (fotografie).5.1. Anche questo motivo è inammissibile in entrambi i profili.La corte d’appello ha rigettato l’istanza di rinnovo della c.t.u.espletata in primo grado e ha ritenuto di poterla utilizzare con unamotivazione sviluppata dall’ultimo capoverso di pag. 23 a pag. 26 dellasentenza.Proprio sulla stima dei beni, ha precisato che il c.t.u. ha valutatoi «valori medi di mercato per i fabbricati ed i terreni insistenti nelterritorio del Comune di Ghislarengo aventi caratteristiche intrinsecheed estrinseche simili a quelli in esame», procedendo nella formazionedei lotti in modo da non «incorrere in fondi interclusi, senza dare originea nuove servitù e senza richiedere alcun frazionamento catastale».Per principio consolidato, rientra nel potere discrezionale delgiudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione delconsulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento diconsulenza, senza che l'eventuale provvedimento negativo possaessere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza dimotivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragionisvolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dallerisultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immuneda vizi logici e giuridici, risulti l'irrilevanza o la superfluità dell'indaginerichiesta, non sussistendo la necessità, ai fini della completezza dellamotivazione, che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni deiconsulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, sihanno per disattese perché incompatibili con le argomentazioni posteRic. 2021 n. sez. 2 - ud. 10-7-2025 -12-Numero registro generale 25755/2021Numero sezionale 2108/2025Numero di raccolta generale 15528/2026Data pubblicazione 21/05/2026a base della motivazione (Cass. Sez. 6 - L, n. 2103 del 24/01/2019;Sez. 2, n. 21525 del 20/08/2019; Sez. 3, n. 22799 del 29/09/2017;Sez. 3, n. 17693 del 19/07/2013).Quanto alla violazione del diritto di difesa, deve rilevarsi che,sullo stato della cascina, la Corte territoriale ha rimarcato che il c.t.u.,quando le operazioni peritali erano iniziate, aveva preso «visionedell’immobile sito in Ghislarengo, via per Rovasenda n. 10/12 (lacascina), verificandone la tipologia ed acquisendo opportunadocumentazione fotografica».Ciò precisato, il profilo di censura non spiega perché il compactdisk contenente le foto non sia stato comunque materialmenteacquisito con il fascicolo di primo grado e, soprattutto, perché ilcontenuto delle foto dovesse risultare decisivo in senso differente daquanto accertato dal c.t.u. mediante ispezione dei luoghi, puredocumentata da fotografie.3. Il ricorso è perciò respinto, con conseguente condanna delricorrente [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese processuali in favore diGiuseppina e [OSCURATO:PERSONA], liquidate in dispositivo in relazioneal valore.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Sul punto, infatti, l'attualità dell'ammissione o non al patrocinioa spese dello Stato non rileva direttamente ai fini della dichiarazionedella sussistenza dei presupposti oggettivi per il cd. raddoppio delcontributo unificato, perché resta impregiudicata la verifica, a curadella cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività diRic. 2021 n. sez. 2 - ud. 10-7-2025 -13-Numero registro generale 25755/2021Numero sezionale 2108/2025Numero di raccolta generale 15528/2026Data pubblicazione 21/05/2026recupero del contributo, della sussistenza e della permanenza dellecondizioni soggettive dell’onerato (Cass. Sez. 2, n. 8982 del04/04/2024); invero, la competenza a provvedere sulla revoca delprovvedimento di ammissione a patrocinio a carico dello Stato inrelazione al giudizio di cassazione spetta al giudice del rinvio ovvero -per le ipotesi di definizione del giudizio diverse dalla cassazione conrinvio - al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato;quest'ultimo, ricevuta copia della sentenza della Corte di cassazione aisensi dell'art. 388 cod. proc. civ., è tenuto a valutare la sussistenzadelle condizioni previste dall'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002 per larevoca dell'ammissione (Sez. U, n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento,in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudiziodi legittimità, che liquida in euro 7.500,00 per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro200,00 e agli accessori di legge.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secondasezione civile della Corte suprema di Cassazione del 10 luglio 2025.Il Consigliere rel. est. Il PresidentePatrizia [OSCURATO:PERSONA] MannaRic. 2021 n. sez. 2 - ud. 10-7-2025 -14-
Sentenza Cassazione n. 15528/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris