CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32205/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata, Rilevato che il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - la legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'arti., comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente»; - la modifica normativa impone, dalla sua entrata in vigore, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P. P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMariarosaria [OSCURATO:PERSONA] t-