CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 giugno 2026
Cassazione n. 18951/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to [OSCURATO:PERSONA]controMinistero Della Giustizia in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.4056/2025 depositatail 26/06/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 2778/2026Numero sezionale 554/2026Numero di raccolta generale 18951/2026Data pubblicazione 10/06/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro5.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 09/06/2026Mauro Criscuolo