CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 giugno 2024
Cassazione n. 25724/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. Gagliotta Maria_Rosdla proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno con la quale è stata confermata la condanna pronunciata dal Tribunale di Vallo della Lucania in ordine al reato di furto aggravato. L'esponente lamenta mancanza ed illogicità della motivazione in ordine al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche nonché vizio di travisamento della prova quanto alla applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n.11 cod. peri. 2. Il ricorso è manifestamente infondato. Va infatti rimarcato che costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489- 01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 - 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 - 03). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di appello, in conformità all'indirizzo consolidato, non ha concesso le circostanze attenuanti generiche rilevando la assenza di elementi positivi valorizzabili a tal fine. Deve inoltre escludersi il lamentato vizio di travisamento della prova, in quanto la Corte territoriale ha motivatamente riconosciuto la circostanza aggravante dell'abuso della relazione domestica sulla base dell'elemento fattuale pacificamente acquisito al giudizio, ossia che la carta bancomat ed il relativo pin fossero posti in un luogo della abitazione facilmente accessibile da parte di chi, come la ricorrente, aveva libera disponibilità degli ambienti in quanto collaboratrice domestica. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, le relazioni domestiche presuppongono un rapporto in forza del quale l'agente ha libero accesso nel luogo abitato dalla parte offesa, circostanza perfettamente configurabile nel caso in esame, come correttamente ritenuto dalla Corte salernitana (Sez. 2, n. 2347 del 21/12/2004, Albe, Rv. 230695 - 01). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 6:16 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 12 giugno 2024 Il Consigliere estenso