CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2022
Cassazione n. 01596/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, con sentenza emessa in data 10 gennaio 2022, ha confermato la sentenza resa dal G.i.p. del Tribunale di Taranto in data 8 giugno 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputata è stata condannata alla pena di giustizia in ordine ai delitti di concorso in rapina aggravata, lesioni personali e delitti in materia di armi, di cui agli artt. 110, 628 commi primo, secondo e terzo n. 1) cod. pen. (capo A); 110, 582, 585 cod. pen. (capo B) e 61 n. 2, 110 cod. pen., 4 commi 1 e 2 L. 110/75 (capo C). Considerato che i motivi di ricorso, che contestano l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata qualificazione giuridica del fatto nella forma del tentativo (tentato furto o quanto meno tentata rapina impropria), nonché il vizio motivazionale in ordine all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. e alla negazione delle circostanze attenuanti generiche (con criterio di prevalenza sulle aggravanti), non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui la ricorrente omette di confrontarsi. Sul punto si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice - ha già dato conto delle pertinenti ragioni per cui deve ritenersi corretta la qualificazione dei fatti in termini di rapina impropria consumata; ciò, in linea, peraltro, con pacifica giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il reato di rapina impropria si perfeziona con la sola apprensione del bene altrui, atteso che il comma secondo dell'art. 628 cod. pen. fa riferimento alla sola sottrazione e non anche all'impossessamento del bene; ne consegue che il reato deve considerarsi consumato quando sussiste la sottrazione della cosa altrui (non già il correlativo impossessamento come nel caso della rapina propria), anche ove il reo usi violenza dopo la mera apprensione del bene, senza conseguimento, sia pur per breve tempo, della disponibilità autonoma dello stesso: pertanto, a ragion veduta, la Corte territoriale non ha riqualificato il reato come tentato, posto che la condotta della imputata, consistita nell'uscire dal negozio con la refurtiva, ha integrato certamente la sottrazione (seppur per breve termine), prima di essere fermata dai commessi del negozio ed avvalersi dell'intervento violento del suo complice per cercare di assicurarsi l'impunità. Si veda, altresì, pag. 8 della sentenza impugnata in punto di mancato assorbimento dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen., posto che l'aggravante de qua non è stata pertinentemente considerata assorbita dal reato di rapina impropria, poiché la violenza è risultata esorbitante rispetto a quest'ultima, considerato pure che gli imputati avevano già usato violenza brandendo il taglierino per assicurarsi il possesso della cosa e l'impunità, talché l'investimento con l'autovettura e le lesioni cagionate al commesso del negozio (tale CHEN), sono state correttamente ritenute dai giudici del gravame una condotta ulteriore e concorrente (cfr. Cass. Sez. 2, Sent. n. 9865 del 22/01/2021). Da ultimo, si veda pag. 8 della sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio sul condivisibile bilanciamento della Corte di appello tra le circostanze in termini di mera equivalenza, considerato che la prevenuta ha già beneficiato del minimo della pena, grazie al carattere estemporaneo ed occasionale della condotta che, tuttavia, non rende certamente il fatto di minimo allarme sociale, tenuto pure conto delle coinvolgimento di più persone, dell'uso delle armi e soprattutto del utilizzo di violenza fisica ai danni del commesso CHEN; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 novemb