CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 02280/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata, in punto di responsabilità, la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 589 bis cod. strada, in relazione all'investimento di un pedone. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché l'addebito mosso al ricorrente, in ordine ad una velocità asseritamente eccessiva, è risultato privo di fondamento, in quanto lo stesso consulente della persona offesa ha affermato che la velocità del veicolo guidato dal Soldati, al momento dell'investimento, era pari a 21 km/h, addirittura ben 12 km/h in meno di quanto sostenuto dal consulente della Procura. Dunque, ammesso e non concesso che una colpa al Soldati possa essere attribuita, trattasi di una mera colpa generica, per negligenza, imprudenza e imperizia, ma non della violazione di una regola cautelare. Per aversi una colpa stradale specifica occorre non solo che possa essere contestata la violazione di una regola cautelare positivizzata ma anche che questa regola non abbia un carattere generico, come palesemente la norma di cui all'art. 141, comma 3, cod. strada. 2.1. Ingiustificatamente la pena è stata quantificata in anni tre di reclusione e non sono state concesse al Soldati le attenuanti generiche, poiché l'incidente è avvenuto per una fatalità ed anche a causa del comportamento del pedone. Nè sussistono indici di una particolare capacità a delinquere dell'imputato, la cui assenza al processo non può certo essere valutata negativamente ex art. 133 cod. pen. E' invece da considerare l'incensuratezza dell'imputato nonché il fatto che egli si sia subito adoperato per soccorrere il pedone e abbia partecipato attivamente alle indagini, senza mai negare il suo apporto. Purtroppo soltanto oggi la difesa ha ottenuto dalla Compagnia assicuratrice la disponibilità della documentazione attestante il risarcimento del danno alle persone offese, che comunque può essere valutato almeno al fine di concedere le attenuanti generiche. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (Sez. U, 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428).7 / 2. Nel caso di specie, il giudice a quo ha evidenziato che la velocità di 33 km/h, risultante dalla consulenza disposta dalla Procura, è quella post - urto, come specificato nella perizia, ragion per cui è da ritenersi che il veicolo guidato dall'imputato procedesse a velocità sicuramente superiore ed eccessiva in considerazione della scarsa visibilità dei luoghi, avendo lo stesso imputato dichiarato di essere stato abbagliato dal sole. Ne deriva che egli avrebbe dovuto moderare significativamente la velocità prima di affrontare la curva che non consentiva una visuale sufficiente. Di qui la violazione della regola cautelare di cui all'art. 141, comma 3, cod. strada. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dunque enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, poiché la Corte territoriale ha preso in esame le deduzioni difensive ed è pervenuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità, e perciò insindacabili in questa sede, da cui ha tratto corrette deduzioni sul piano giuridico, confermando la qualificazione giuridica dei fatti ex art. 589 bis cod. pen. Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da quest'ultimo compiute, se coerenti, sul piano della razionalità, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez. U, 25/11/1995, Facchini, Rv. 203767). 3. La seconda doglianza esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione adeguata. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi congrua, poiché la Corte territoriale, dopo aver correttamente sottolineato che la sola incensuratezza non può giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha fatto riferimento alla gravità della colpa ascrivibile all'imputato e all'assenza di elementi valorizzabili a favore di quest'ultimo, non risultando che a chiamare i soccorsi sia stato il Soldati, che si limitò a rispondere agli operanti, giustificandosi. 3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somm